Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3596 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

UNILEVER ITALY HOLDING S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi

n. 109, presso lo studio degli Avv.ti Gigliola e Fidanzia,

rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso,

unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati Andrea Panzarola e Simone

Borrella.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 139/40/12 della Commissione

tributaria regionale del Lazio-sezione distaccata di Latina,

depositata il 21.03.2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3.12.2019 dal Consigliere Roberta Crucitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Rita Sanlorenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito

per la controricorrente l’Avv.Andrea Panzarola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Unilever Italia s.r.l., in qualità di incorporante la SAGIT s.r.l., di avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP dell’anno di imposta 2003, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Società e rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, confermava l’annullamento dell’atto impositivo, seppur, diversamente dal primo Giudice (che aveva annullato, nel merito, la pretesa impositiva), per carenza di motivazione.

Secondo il Giudice di appello, andava, infatti, esclusa la motivazione per relationem fornita dall’Ufficio, riferita alla Co.Al.Ges. s.r.l. (cliente della Sagit alla quale era legata da contratto di vendita in esclusiva) e non alla SAGIT s.r.l. che comunque non consente in alcun modo di comprendere l’iter logico giuridico seguito per la rettifica, da quanto riportato nell’avviso impugnato non si riscontrano in effetti elementi di sorta che possano far comprendere perchè le fatture sarebbero irregolari.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, fondato su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Unilever Italy Holdings s.r.l., incorporante Unilever Italia s.r.l., resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con deposito di memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il secondo motivo che, per ordine logico giuridico delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, va trattato da primo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 202 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la C.T.R. annullato l’avviso di accertamento perchè carente di motivazione.

Il mezzo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, di recente Cass. n. 29093 del 13/11/2018), infatti, “i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza”.

Nello specifico e, in termini, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2928 del 13/02/2015, id n. 22003 del 2014) è, così, ferma nel ritenere che “in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l’atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest’ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione”.

Nel caso in esame, non solo la ricorrente non ha riprodotto, neppure per sintesi, idonea allo scopo, il contenuto dell’avviso di accertamento, ma si è limitata a riprodurre brani di sentenze di questa Corte senza alcuna censura specifica alla sentenza impugnata, ribadendo in ogni caso la legittimità dell’atto impositivo motivato per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di finanza, mentre il Giudice di merito aveva escluso la sufficienza della motivazione su diversi presupposti, quali la verifica effettuata nei confronti di altra società e l’assenza dell’iter logico giuridico seguito dagli accertatori per ritenere le fatture irregolari.

2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 TUIR, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a), e dell’art. 11, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1.

2.1 la censura è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove la ratio della sentenza impugnata, costituita dalla carenza di motivazione dell’atto impositivo, è idonea, in virtù del rigetto del primo motivo, a reggere da sola la decisione.

3 Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, alla refusione delle spese, liquidate come in dispositivo.

4. L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cfr.Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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