Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3596 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6880-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1772/2014 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA,

depositata il 08/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. C.G. acquistava un terreno agricolo, con atto del 30 aprile 2008, chiedendo di beneficiare dell’agevolazione per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina prevista dalla L. n. 604 del 1954; in subordine, chiedeva l’applicazione del beneficio connesso alla qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale previsto dall’art. 1, nota 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui recuperava la ò maggior imposta di registro conseguente al fatto che il contribuente non aveva prodotto la certificazione dell’ispettorato provinciale attestante la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2, nn. 1 e 2. La commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’Ufficio, la commissione tributaria regionale della Puglia lo respingeva sul rilievo che, sopravvenuta la L. n. 25 del 2010, era divenuta superflua la certificazione dell’Ispettorato agrario. Avverso la sentenza Mila CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

2.Con il primo motivo, l’amministrazione finanziaria deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4 e dell’art. 2697 c.c.. Sostiene che ha errato la CTR nell’affermare che, alla stregua della L. n. 25 del 2010, non fosse più necessario il certificato dell’ispettorato; evidenziando il deciden. te che il limite temporale (fino al 31.12.2013) era stato superato dalla successiva legge di stabilità finanziaria del 2011 che ha soppresso le parole “fino al 31.12.2010” e sostenendo che, comunque, il contribuente era in possesso dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni, “stante lo jus superveniens”.

Deduce altresì che, solo allorquando il contribuente dimostri che il ritardo nell’adempimento dell’onere di documentazione non derivi da una sua negligenza, egli non decade dall’agevolazione; con la conseguenza che, trattandosi di normativa di stretta interpretazione, che non ammette estensione analogica, solo l’assolvimento dell’onere probatorio suddetto impedisce la decadenza dalla fruizione delle agevolazioni di legge.

3. La censura è fondata.

Giova premettere che, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui qui si discute, la L. n. 604 del 1954, art. 3 nel testo ratione temporis applicabile, dispone che l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta devono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3, precedente art. 2, ed il successivo art. 4 prevede che, in luogo del certificato dell’ispettorato agrario richiesto dall’art. 3, può essere prodotta, una attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio. L’art. 5, infine, dispone che quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2, stessa legge. Orbene, l’espressa previsione nella L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2 secondo cui “in difetto” di tempestiva presentazione di detto certificato “sono dovute le normali imposte”, ed il correlato disposto del comma 3, secondo cui “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero”. di tali “imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”, ovverosia “dalla scadenza” del termine concesso al contribuente per la presentazione del “certificato definitivo” recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, militano nel senso che il suddetto termine, di natura decadenziale, è destinato ad operare in tutte le ipotesi in cui le agevolazioni tributarie sono state chieste ed applicate al momento della registrazione, in vià provvisoria, in quanto cioè assoggettate ad una “vera e propria condizione risolutiva” (Cass. n. 21050/2007; n. 29293/2018), in motiv.), costituita dall’inutile decorso del termine di tre anni assegnato al contribuente per la presentazione del certificato definitivo, adempimento di parte privata a cui segue il controllo, da parte dell’Ufficio, delle condizioni e dei requisiti per il conseguimento effettivo del beneficio.

3.1 Pertanto il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l’applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla L. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell’atto, presentando l’attestazione di cui all’art. 4, comma 1, della detta legge, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l’Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (Cass. n. 29293/2018; n. 17642 del 2018; n. 15489 del 2016).

3.2 In ordine all’efficacia delle norme sopravvenute che hanno previsto il venir meno dell’obbligo del deposito del certificato dell’Ispettorato attestante la sussistenza dei presupposti per l’agevolazione, si osserva che la L. n. 25 del 2010 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto L. 30 dicembre 2009, n. 194, ha previsto l’inserimento del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis secondo cui “al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie operate attraverso L’Istituto per il mercato agricolo alimentare, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%”. La L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 41, ha poi previsto che “al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4 bis, primo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: “e fino al 31 dicembre 2010″ sono soppresse”. L’interpretazione letterale della normà induce dunque ad escludere che l’obbligo del deposito del certificato dell’ispettorato sia venuto meno anche per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 194 del 2009.

Neppure può affermarsi che la CTR avrebbe dovuto accertare essa stessa la sussistenza dei requisiti. Invero la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi condividendone le ragioni, che siffatto obbligo in capo al giudice tributario è predicabile solo nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia omesso di provvedere in ordine all’istanza formulata dal contribuente, non potendo egli subire le conseguenze del disservizio degli uffici preposti al rilascio della certificazione (Cass. n. 3829/2018; Cass. n. 26334/2014; Cass. n. 8052/2013; Cass. n. 19469/2012; Cass. n. 5029/2012; contra Cass. n. 10248/2013).

Il ricorso va, perciò, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito mediante l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente.

Sussistono i presupposti, tenuto conto dell’andamento processuale, per la compensazione delle spese dei giudizi di merito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccdmbenza.

PQM

– Accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente;

– compensa le spese de4) giudizio di merito;

– condanna il contribuente a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 1.400,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di Cassazione tenutasi da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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