Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3596 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26567/2012 proposto da:

F.V., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato NICOLA TODARO (avviso postale ex art. 135), giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA SPA in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO, giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TODARO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricoriente l’Avvocato SARCHI per delega

dell’Avvocato GALLO che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto dei motivi 1^ e 2^ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. F.V. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 107/18/12 del 24 maggio 2012, notificata il 23 luglio 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatagli dall’agente per la riscossione, Serit Sicilia spa, per Iva ed Irpef 2004.

In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale che: – la cartella in questione, conseguente ad avviso di accertamento non opposto, fosse stata ritualmente notificata a mani della moglie del F.; – eventuali altri vizi della cartella o della sua notificazione risultassero sanati, ex art. 156 c.p.c., per effetto della tempestiva opposizione.

Resiste con controricorso Riscossione Sicilia spa, già Serit Sicilia spa.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per omessa indicazione, nella procura speciale, degli estremi della sentenza di appello impugnata è infondata, posto che la procura speciale in oggetto è stata apposta a margine del ricorso stesso; e che da quest’ultimo è chiaramente evincibile che l’impugnazione si rivolgeva contro la su indicata sentenza CTR Sicilia “in data 26 aprile 2012 n. 107/18/12, depositata il 24 maggio 2012 e notificata il 23 luglio 2012”. Sicchè nessun dubbio poteva sussistere in ordine al fatto che la procura speciale venisse conferita, successivamente alla sentenza impugnata, per proporre ricorso di legittimità avverso quest’ultima decisione. Ricorre, in proposito, l’indirizzo secondo cui: “il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l’eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata” (Cass. n. 10539 del 09/05/2007).

p. 3. Con il primo motivo di ricorso il F. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; nonchè “omessa o insufficiente pronuncia” in ordine alla eccezione da lui mossa in primo grado, e riproposta in appello, sulla necessità – segnalata anche dall’agente per la riscossione – di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ufficio impositore.

La doglianza – volta ad evidenziare l’invalidità dell’intero processo per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – è destituita di fondamento. Contrariamente a quanto si sostiene, la commissione tributaria regionale ha implicitamente ritenuto che, nella specie, non si vertesse di litisconsorzio necessario con l’ufficio impositore; e ciò per la ragione dirimente, quest’ultima esplicitamente indicata in motivazione, che l’oggetto del contendere poteva vertere unicamente su vizi propri della cartella e della sua notificazione, non risultando più contestabile la fondatezza della pretesa impositiva, in quanto acclarata da un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Questa conclusione appare conforme al principio per cui “in tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, nè dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, nè da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario” (Cass. n. 9762 del 07/05/2014; v. anche Cass. 8370/15 ed altre).

Va d’altra parte considerato come il F. – che notificò egli stesso il ricorso introduttivo soltanto all’agente per la riscossione – non abbia esplicitato alcunchè sul pregiudizio che gli deriverebbe dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione finanziaria; gravando tale pregiudizio – in ipotesi – solo sull’agente della riscossione che, omettendo di diligentemente chiamare in causa l’ufficio impositore in caso di contestazione della pretesa tributaria in quanto tale, si veda poi coinvolto nelle conseguenze negative della pronuncia.

p. 4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 148 e 156 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; costituito dal fatto che la causa di nullità della cartella, recante la relata di notifica sul frontespizio e non in calce, non poteva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, posto che l’art. 156 c.p.c., concerneva unicamente gli atti processuali, non anche quelli amministrativi com’erano gli atti impositivi.

Nemmeno questa doglianza è fondata, atteso che l’apposizione della relata di notificazione sul frontespizio, e non in calce alla cartella così come disposto dall’art. 148 c.p.c., determina una causa non già di inesistenza giuridica della notificazione stessa, bensì di sua nullità (Cass. 6749/07); con conseguente ricorrenza della sanatoria generale rappresentata dal raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.. Nè ha pregio l’assunto secondo cui quest’ultima disposizione non sarebbe applicabile all’ambito impositivo, perchè basato su un atto, l’avviso di accertamento, che ha natura non processuale ma amministrativa.

Ricorre infatti l’indirizzo secondo cui: “la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento” (Cass. SSUU n. 19854 del 05/10/2004; in termini, Cass. nn. 24962/05; 2272/11; 10455/11 ed altre). Così anche Cass. nn. 654/14 e 8374/15, secondo cui la notificazione è mera condizione di efficacia, e non elemento costitutivo, dell’atto amministrativo di imposizione tributaria; con la conseguenza che il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante qualora l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo.

Nel caso di specie non è controverso che le censurate modalità di esecuzione della notifica della cartella non ne abbiano, in alcun modo, precluso la tempestiva e rituale opposizione.

p. 5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 26-60, artt. 137 c.p.c. e segg. e L. n. 890 del 1982, art. 3; nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dal mancato accertamento che il messo notificatore della cartella rivestisse in effetti tale qualifica.

Il motivo è destituito di fondamento.

Esso parte dall’apodittico presupposto che la notificazione della cartella sia stata eseguita “da un soggetto non identificabile e mancante dei requisiti di legge (abilitazione alla notificazione)”, così come dedotto nei motivi di opposizione all’atto.

Entrambi i giudici territoriali hanno argomentatamente disatteso questo profilo e ciò deve ritenersi conforme alla legge. Va infatti considerato che, come risulta dalle sentenze di merito, la relata in questione conteneva esplicita indicazione nominativa del messo notificatore (in persona di tal T.P.) che aveva materialmente proceduto alla consegna del plico; dal che si desumeva la possibilità, tanto di identificare in maniera inequivoca l’agente incaricato della notificazione, quanto di verificare con certezza la sua legittimazione – per qualifica ed inserimento organico nell’ente – all’espletamento della funzione. Si tratta di profili – che spettava al F. di comprovatamente confutare – dei quali il messo medesimo aveva, del resto, dato atto nella relata di notifica; vale a dire, in un atto facente fede fino a querela di falso delle attestazioni in essa contenute circa l’attività svolta e la provenienza soggettiva della stessa.

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.000,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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