Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3595 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MORIN

45, presso lo studio dell’avvocato TOSCANO GIUSEPPE MARIA, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 14178-2006 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA – Società per Azioni (già FERROVIE DELLO

STATO S.p.A. Società di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’Avvocato GERARDO VESCI

che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 253/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 09/05/2005 R.G.N. 755/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato SCHITTONE NICOLO’ per delega VESCI GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3.7.1998 T.A. conveniva dinanzi al G.L. di Reggio Calabria, la Ferrovie dello Stato S.p.A. per sentirsi riconoscere il profilo professionale di 1^ dirigente con decorrenza dal 5.5.1988 o, “comunque dalla data che dovesse apparire di giustizia” con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Costituitasi in giudizio la società FF.SS. eccepiva la nullità del ricorso per violazione dell’art. 414 c.p.c. n. 3, 4 e 5 per non essere stati specificamente indicati i fatti costitutivi del diritto rivendicato nè i dati contrattuali indispensabili e le differenze retributive maturate; sempre, in via preliminare, eccepiva l’intervenuta prescrizione del profilo economico del preteso diritto e, in subordine, nel merito contestava la fondatezza della domanda di cui si chiedeva il rigetto.

Ammessa ed espletata prova per testi, il Giudice adito rigettava la domanda. Avverso tale sentenza proponeva appello il T., e, lamentandone la erroneità sottovari profili, ne chiedeva la riforma.

Costituitosi il contraddittorio la Rete Ferroviaria Italiana (già Ferrovie dello Stato) contestava il gravame proposto del quale chiedeva il rigetto.

Con sentenza del 15 aprile-9 maggio 2005, l’adita Corte di Appello di Reggio Calabria, disattesa l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo, rigettava il gravame, osservando che le mansioni espletate del T., così come accertate, rientravano pienamente in quelle previste dal profilo professionale dallo stesso rivestito e, cioè, in quelle di segretario Superiore di 1^ classe (8^ cat. Coordinatore/vicedirigente, con mansioni di capo reparto).

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il T. con un unico articolato motivo.

Resiste la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con controricorso, con cui propone anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo, depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando nullità della impugnata sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia ed erronea applicazione dell’art. 2103 c.c., così come modificato dalla L. n. 300 del 1970, art. 13, e dell’art. 41 c.c.n.l. di categoria 1987/89, sostiene che il Giudice di appello avrebbe errato perchè, nel riprendere nella motivazione quella propria della sentenza di 1^ grado, pur richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia – secondo cui il procedimento logico-giuridico, volto alla determinazione del lavoratore utilizzato in compiti diversi da quelli propri della categoria di appartenenza, non può prescindere da tre fasi successive, occorrendo accertare in fatto tutte le attività svolte dal lavoratore stesso, individuare, poi, categorie, qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e porre quindi in rapporto il risultato della prima indagine con la previsione di detta disciplina -, avrebbe poi erroneamente valutato i fatti di causa, adattando “le testimonianze alla effettiva attività svolta dal ricorrente, sminuendo senza motivo l’attività stessa e senza nulla dire sul posto vacante ricoperto”.

Il motivo non merita accoglimento.

Invero, la Corte territoriale ha respinto la domanda proposta dal T. per il riconoscimento della qualifica professionale di primo dirigente, con le conseguenti richieste economiche, osservando che le mansioni effettivamente svolte dal T. presso l’Ufficio compartimentale di Reggio Calabria rientravano pienamente in quelle previste dal profilo professionale dallo stesso rivestito, e cioè, di Segretario Superiore di 1^ classe (8^ cat. Coordinatore/vice dirigente con mansioni di capo reparto).

A sostegno del proprio assunto, ha, in primo luogo, richiamato quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso de quo, osservando che, alla stregua del CCNL 1987/89, il Coordinatore/Vice dirigente 8^ Cat. è colui che “svolge attività richiedente notevole esperienza di servizio e capacità professionale anche con preposizione ad impianti o ad unità organizzative, con autonomia di iniziativa e di decisione nei limiti delle direttive generali del proprio settore …”. Lo stesso C.C.N.L. – ha puntualizzato ancora il Giudice a quo – prevede poi un superiore inquadramento per il Vice dirigente 9^ cat. che “svolge attività di impulso, direzione, vigilanza controllo e coordinamento richiedente preparazione professionale altamente specializzata anche con preposizione ad impianti o ad unità organizzative complesse di rilevante entità, con rilevante autonomia di iniziative e di decisione …”.

Ha, in secondo luogo, proceduto all’esame delle deposizioni dei testi e della prodotta documentazione, ricavando la convinzione che, nel programma di ristrutturazione del compartimento, l’Unità di Coordinamento e Manutenzione (U.C.M.) istituita a decorrere dal 1.12.1987 dalla Direzione Compartimentale di Reggio Calabria si componeva di vari reparti con specializzazione Impianti Elettrici e Lavori, coordinati dai rispettivi Capi Area 1.E. Ha, quindi, accertato che vi erano tre reparti: U.C.M. 1 (amministrativo); U.C.M. 2 (segreteria tecnica Imp. Elet.) e U.C.M. 3 (segreteria tecnica Lavori) con a capo i rispettivi Capi Reparto e che il T. svolgeva, appunto, le funzioni di Capo Reparto dell’U.C.M. 2, senza mai assumere le funzioni di Capo Area. Nè aveva mai goduto di quella “ampia autonomia”, occorrente per in superiore inquadramento neppure in occasione della “vacanza” del posto di Capo Area.

A tale conclusione il Giudice di appello perviene – come sopra accennato – attraverso una minuziosa analisi del materiale probatorio acquisito, la cui interpretazione non appare fondatamente censurata dal ricorrente.

Va in proposito rammentato, costituendo specifico motivo di gravame, unitamente a quello ricondotto al vizio di violazione di legge, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13045/97) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

Non ravvisandosi nell’iter argomentativo svolto nella impugnata decisione, alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente, il ricorso principale va rigettato con assorbimento di quello “incidentale condizionato”, proposto dalla società.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 29,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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