Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3595 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3595 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 22557/2012 proposto da:
Societa’ Imprese Stradali e Affini – S.i.s.e.a. S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Tacito n.7, presso lo studio dell’avvocato Coronati
Rodolfo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Demaria Giulio, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Fallimento F.11i Arlotto S.p.a., Mutuelles Du Mans Italia Assicurazioni
– MMI Ass.ni S.p.a., Sogedil – Societa’ Generale Edilizia di Cacioli
Alberto e C. S.a.s.;
– intimati nonchè contro

cseb

Data pubblicazione: 14/02/2018

Unipol Assicurazioni – Divisione Navale S.p.a., già Navale
Assicurazioni S.p.a., a sua volta incorporante la Mutuelles Du Mans
Italia – MMI Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gramsci n.22,
presso lo studio dell’avvocato Iannetti Gianluigi, che la rappresenta

-controricorrente e ricorrente incidentale –

contro
Societa’ Imprese Stradali e Affini – S.i.s.e.a. S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Tacito n.7, presso lo studio dell’avvocato Coronati
Rodolfo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Demaria Giulio, giusta procura in calce al ricorso principale;
-controricorrente al ricorso incidentale –

nonchè contro

Fallimento Sisea S.r.l., in persona del Curatore dott.ssa Marina
Antonelli, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n.77,
presso l’avvocato Luciano Alberini, rappresentato e difeso
dall’avvocato Alessandra Giovetti, giusta procura speciale per Notaio
dott. Carmelo Ceraolo di Torino – Rep.n. 204.634 del 15.11.2016;
– interveniente nonché contro

Est. Cons. Marulli

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e difende, giusta procura in calce al ricorso notificato;

Fallimento F.11i Arlotto S.p.a. eSogedil – Societa’ Generale Edilizia di
Cacioli Alberto e C. S.a.s.;
– intimati-

avverso la sentenza n. 972/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/09/2017 dal cons. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza depositata il 23.2.2012 la Corte d’Appello di
Roma, definendo gli appelli proposti dalla Mutuelle du Mans – di
seguito divenuta Unipol Assicurazioni s.p.a. – avverso le decisioni
pronunciate dal locale il Tribunale a definizione della controversia
promossa dalle società attrici per vedere adempiuti gli obblighi
nascenti da una polizza assicurativa stipulata in loro favore dalla
Cappelletti Costruzioni, ha dichiarato inammissibile, per mancanza
dei motivi, l’appello nei confronti della sentenza parziale, con cui il
giudice di prime cure aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa,
ed ha invece accolto l’appello nei confronti della sentenza definitiva,
che aveva proceduto alla liquidazione del dovuto in misura pari agli
esborsi sostenuti.
1.2. Avverso la predetta decisione insorgevano, in via principale, la
S.I.S.E.A. sulla base di cinque motivi di ricorso ed, in via incidentale,
l’Unipol sulla base di due motivi, entrambe resistendo al ricorso altrui
con controricorso.
Nelle more dispiegava intervento adesivo, di seguito al suo
fallimento, il Fall.to S.I.S.E.A.
,

EtJ

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ons. Marulli

depositata il 23/02/2012;

Non svolgevano attività difensiva il Fall.to F.11i Arlotto ed il Fall. to
Sogedil s.a.s.
1.3. Con ordinanza interlocutoria 13756 del 31.5.2017 il collegio ha
ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Fall.to F.11i
Arlotto e del Fall. to Sogedil s.a.s., incombenti a cui ha dichiarato di

Il Collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1 Il ricorso principale – e per l’effetto quello incidentale che ne
segue le sorti – va giudicato previamente inammissibile non essendo
stato il contraddittorio debitamente integrato secondo quanto
prescritto dalla citata ordinanza di questa Corte.
2.2. Invero, come consta dall’atto prodotto dalla compagnia knel
termine dell’art. 371-bis cod. proc. civ., questa ha dato seguito
all’ordinanza anzidetta – che, rilevando il vizio nella costituzione del
contradditorio processuale per non essere stato notificato il ricorso
introduttivo anche al Fall.to F.11i Arlotto e al Fall. to Sogedil s.a.s.,
sebbene costoro fossero state parti del giudizio di appello, aveva
ordinato l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti notificando l’atto di integrazione nei confronti del Fall.to F.11i Arlotto e ciò rettamente secondo quanto statuito dall’ordinanza 13756/2017
-, mentre non ha provveduto a dar corso all’analogo incombente nei
confronti del Fall.to Sogedil s.a.s., notificando infatti l’atto di
integrazione alla Sogedil s.a.s., e ciò in difformità tanto di quanto
statuito dall’ordinanza, quanto del fatto che, come constava dalla
sentenza impugnata, legittimo e necessario contraddittore in quel
grado era stato appunto il Fall.to Sogedil s.a.s. e non la Sogedil
s.a.s.
Et Cons. Marulli

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aver proceduto la compagnia ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ.

2.3. Non avendo, perciò, l’incombente demandato con l’ordinanza
13756/2017 trovato esatto adempimento nel termine prescritto, ne
deriva che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile a
mente dell’art. 331, comma 2, cod. proc. civ. e quello incidentale
deve essere dichiarato inefficace a mente dell’art. 334, comma 2,

3. Le spese in ragione di ciò possono essere integralmente
compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso
incidentale e compensa le spese di giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 13.9.2017.

cod. proc. civ.

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