Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3595 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3595 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA con sede in
Spoleto, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a
margine del ricorso, dagli Avv.ti Massimo Marcucci e
Gianni Ranalli, elettivamente domiciliato nello studio
del secondo in Roma, Via delle Carrozze, 3 RICORRENTE
CONTRO
UMBRA ACQUE SPA con sede in Ponte San Giovanni, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
controricorso, dall’Avv. Carlo Calvieri, elettivamente
domiciliata nello studio dell’Avv. Marcello Cardi, in
Roma, Viale Bruno Buozzi n.51 CONTRORICORRENTE
Nonché EQUITALIA CENTRO SPA, già EQUITALIA UMBRIA SPA
1

91428.
0n_

Data pubblicazione: 14/02/2014

CONTRIBUTO.
Giurisdizione Giu
dicato implicito.
Motivazione Vizio

con

sede

in

Foligno,

in persona

del

rappresentante pro tempore,

legale

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.06/01/2012 della Commissione Tributaria

21/12/2011, depositata il 23 gennaio 2012.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica
udienza del 05 dicembre 2013 dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentiti gli Avvocati Ranalli e Marcucci, per il
ricorrente Consorzio;
Sentito, pure, l’Avv. Calvieri, per la controricorrente
Umbra Acque spa;
Presente il P.M. dott. Federico Sorrentino, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.06/01/2012, pronunziata dalla C.T.R. di Perugia
Sezione n.01, il 21.12.2011 e DEPOSITATA il 23.01.2012.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello
proposto dal Consorzio e confermato la decisione di
primo grado, che aveva ritenuto fondata l’eccezione di
difetto di motivazione della cartella impugnata e
considerato assorbiti tutti gli altri motivi.
2 – Il ricorso del Consorzio, che riguarda impugnazione
2

Regionale di Perugia – Sezione n. 01, in data

della cartella con la quale veniva richiesto il
pagamento del contributo per il beneficio di “scolo
delle acque” per l’anno 2008, censura l’impugnata
decisione sulla base di tre mezzi.

ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata, mentre la
concessionaria Equitalia, in questa sede, non ha svolto
difese.
In vista della pubblica udienza, la controricorrente ha
depositato memoria, con la quale ha ulteriormente
illustrato le proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, la decisione viene
censurata per difetto di giurisdizione del Giudice
Tributario, sostenendosi,- sulla base di Cassazione
SS.UU.

n.7102/2011,-

che

la

cognizione

della

controversia si appartiene al Giudice Ordinario.
Trattasi di censura che non può trovare positivo
ingresso in questa sede, ostandovi (Cass. n.17056/2013)
la preclusione connessa al giudicato implicito, nel
caso formatosi sulla decisione della Commissione
Tributaria di primo grado, la quale giudicando nel
merito aveva,

implicitamente ritenuto la propria

giurisdizione.
3

3 – L’intimata Umbra Acque spa, giusto controricorso,

Infatti, nel caso, la decisione di primo grado, è stata
impugnata in appello,
giurisdizione,

per motivi diversi dalla

e quindi su tale questione deve

ritenersi si sia formato il giudicato implicito,

di legittimità.
Peraltro, la doglianza del Consorzio, riferisce a
principio reso in riferimento a fattispecie in cui la
natura convenzionale della pretesa del Consorzio era
stata acclarata, e non tiene conto del consolidato
orientamento giurisprudenziale,

secondo cui

N%

Il

contributo spettante ai Consorzi di Bonifica è imposto
ai proprietari per le spese relative all’attività per
la quale sono obbligatoriamente costituiti, rientrano
nella categoria generale dei tributi e le relative
controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sono
devolute

alla

delle

giurisdizione

Commissioni

Tributarie, in applicazione dell’art. 2 del D. Lgs 31
dicembre 1992 n.546, nel testo modificato dall’art. 12
della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale ha esteso
la giurisdizione tributaria a tutte le controversie,
aventi

ad oggetto

tributi

di

ogni

genere

e

specie”(Cass. SS.UU.n.2598/2013, n. 14934/2005).
Con il secondo mezzo la decisione di appello viene
censurata per violazione e falsa applicazione degli
4

preclusivo della riproposizione della eccezione in sede

artt. 1 del D.M. n.321/1999 ed 8 del D.Lgs n.32/2001 e
collegata carenza, contraddittorietà ed illogicità
della motivazione.
Si deduce l’erroneo operato dei Giudici di merito,

caso, preceduta dalla notifica, in data 16.02.2009,
della comunicazione di iscrizione a ruolo, nonché dalla
adozione e pubblicazione dei provvedimenti che, secondo
la legge, fissano i criteri, determinando e ripartendo
il contributo.
Con il terzo mezzo, si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 7 della legge n.21212000 e 3
della legge n.241/1990 e collegato vizio di motivazione
insufficiente e contraddittoria.
I due mezzi, avuto riguardo all’intrinseca connessione,
vanno esaminata congiuntamente.
L’operato dei Giudici di merito viene censurato per
avere ritenuto che la cartella fosse carente dei
requisiti essenziali per la relativa validità, quando,
invece, la stessa conteneva tutti i dati e gli elementi
prescritti dalle denunciate norme, che dovevano
considerarsi satisfattivi degli obblighi motivazionali,
posti dalla vigente normativa.
Le questioni poste dal ricorso si ritiene vadano
fra l’altro, di quanto

esaminate tenendo conto,
5

rilevando che la cartella impugnata era stata, nel

affermato dalle Sezioni Unite della Corte in una
recente decisione, nella quale, confermando il
precedente orientamento, ha ribadito che ” I contributi
spettanti ai Consorzi di Bonifica ed imposti ai

quale sono obbligatoriamente costituiti, rientrano
nella categoria generale dei tributi e le relative
controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sono
devolute alla giurisdizione delle Commissioni
Tributarie, in applicazione dell’art. 2 del D. Lgs 31
dicembre 1992 n.546, nel testo modificato dall’art. 12
della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale ha esteso
la giurisdizione tributaria a tutte le controversie,
aventi ad oggetto tributi di ogni genere e
specie”(Cass.

SS.UU.n.2598/2013,

n.

14934/2005,

n.10703/2005).
Il Collegio è dell’avviso che le formulate censure
siano fondate, nella parte in cui denunciano
l’erroneità della decisione di appello per avere
ritenuto la cartella illegittima, per difetto di
motivazione.
Le espressioni utilizzate, infatti, non assolvono
all’obbligo motivazionale, in violazione di principi,
affermati in pregresse pronunce di questa Corte.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale,
6

in

proprietari per le spese relative all’attività per la

vero,

si ritiene configurabile l’omessa motivazione,

“quando il giudice di merito omette di indicare nella
sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento ovvero indica tali elementi senza una

modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006,
n.1756/2006, n.2067/1998).
E’ stato, altresì, affermato che “Il difetto di
motivazione della cartella esattoriale che faccia
rinvio ad altri atti costituenti il presupposto
dell’imposizione senza indicare i relativi estremi di
notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla
dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia
stata impugnata dal contribuente il quale abbia
dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei
presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente
contestati” (Cass. n.11722/2010, n.26330/2009, n.
26009/2008).
Rileva il Collegio che, nel caso, la cartella riferiva,
in modo inequivoco, al ruolo formato dal Consorzio per
contributo di scolo delle acque, riportando, però, in
modo perplesso, indicazioni relative all’anno di
riferimento, che il Giudice del merito, tra le due
opzioni possibili, cioè 2006 o 2008, ha ritenuto
7

approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal

trattarsi dell’anno 2008.
Tale ultima circostanza la CTR ha, quindi, valorizzato
e considerato, da sola, decisiva ai fini di causa,
senza esaminare e valutare altri elementi acquisiti in

stessi; ciò, peraltro, ha fatto, senza che la società
avesse allegato e provato alcun specifico e concreto
pregiudizio al suo diritto di difesa, riferibile alla
contestata circostanza.
Altresì, la CTR ha omesso di esaminare e valutare
l’incontestato dato fattuale relativo alla
comunicazione, dell’iscrizione a ruolo del contributo
per l’anno 2006, effettuata con nota del 16.02.2009,
ricevuta dalla destinataria il 26.02.2009, in ipotesi
rilevante per indurre a diversa decisione, anche in
considerazione della circostanza, pacifica in causa,
che in relazione all’anno 2008, in data 04.11.2009 era
stata effettuata altra comunicazione.
Conclusivamente, il ricorso è fondato e va accolto e,
per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione.
Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione
della CTR dell’Umbria, procederà al riesame e, quindi,
deciderà nel merito e sulle spese del giudizio di
legittimità, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
8

atti ed omettendo una valutazione complessiva degli

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR dell’Umbria.

Così deciso in Roma nelle c.c. del 05/12/2013 e del 29

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