Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3595 del 10/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22426-2012 proposto da:

AG GROUP SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI SCARPA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 180/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. La AG Group srl (già Nuova Micar srl in liquidazione) propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 180/45/11 del 27 dicembre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale dal concessionario per la riscossione per Iva ed Ires 2005.

In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale che tale cartella fosse stata preceduta da un avviso di accertamento regolarmente notificato il 2 aprile 2008 dal messo comunale, a mani del custode dello stabile ex artt. 145 e 139 c.p.c., presso il domicilio fiscale del liquidatore della società.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate; mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal concessionario per la riscossione.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la società lamenta – rispettivamente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, – omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, nonchè violazione degli artt. 139 e 145 c.p.c.. Ciò per non avere la commissione tributaria regionale: a. adeguatamente motivato in ordine dalla mancata esplicitazione, da parte del messo comunale, delle informazioni assunte circa la irreperibilità della società stessa; ed in ordine al mancato accertamento della reperibilità dello stesso liquidatore A.G., o di altro soggetto indicato nell’art. 139 c.p.c., presso l’abitazione in Milano, via (omissis…), dove la notificazione era infine avvenuta mediante consegna a mani del custode; b. correttamente applicato le norme richiamate, in base alle quali la notificazione a mani del portiere presuppone che l’agente notificatore dia conto degli accertamenti eseguiti in ordine alla irreperibilità del destinatario, o di altro soggetto previsto dall’art. 139 cit., presso la casa di abitazione.

p. 3. I due motivi di ricorso sono fondati.

La notificazione in oggetto è avvenuta in base a quanto stabilito nella seconda parte dell’art. 145 c.p.c., secondo cui – nella formulazione, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modificazioni apportate dalla L. n. 263 del 2005 – la notificazione alle persone giuridiche “può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.

Dunque, secondo quanto così disposto, ben poteva l’ufficio impositore procedere, quale modalità alternativamente consentita dalla legge, alla notificazione direttamente al liquidatore della società contribuente – pacificamente identificato in A.G., residente e fiscalmente domiciliato in Milano, Via (omissis…) indipendentemente dalla verifica di reperibilità della società presso la sede sociale; il che rende irrilevanti quei profili di censura incentrati sulla mancata esecuzione di ricerche in ordine a quest’ultima circostanza.

Viceversa dirimenti sono le censure incentrate sulla mancata attestazione, nella relata di notifica, delle ricerche di reperibilità eseguite dal messo notificatore con riguardo tanto alla persona del destinatario quanto, subordinatamente, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 139 cit., comma 2.

Una volta (legittimamente) intrapresa la strada della notificazione alla persona del legale rappresentante nelle forme descritte da quest’ultima disposizione, era necessario, in definitiva, che venissero osservate tutte le prescrizioni contenute nella disciplina di riferimento.

Dalla relata di notifica in oggetto, trascritta in ricorso, risulta che la notificazione sia avvenuta mediante consegna del plico al custode dello stabile di via (omissis…), senza però che si desse atto della mancata reperibilità presso la sua abitazione del destinatario A.G., o di altro soggetto abilitato dalla legge (prima del custode) a ricevere l’atto in sua vece. Nè viene fatto riferimento alcuno, nella relata, alle ricerche di reperibilità in tal senso concretamente effettuate dall’agente notificatore. Tanto più necessarie in considerazione del fatto che già in occasione di un precedente accesso al medesimo indirizzo di Via (omissis…) – in data 4 marzo 2008 – il destinatario era risultato “traslocato senza lasciare indirizzo”; come riferito in ricorso con affermazione non smentita dalla controricorrente.

Deve pertanto farsi qui applicazione del consolidato orientamento di legittimità, in base al quale: “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. E’ pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata” (Cass. SSUU 8214/05; in termini, Cass. SSUU 11332/05; e, più recentemente, Cass. sez. 5^, n. 22151/13).

La commissione tributaria regionale non si è fatta carico di questo aspetto fondamentale, limitandosi a ritenere regolare la notificazione a mani del portiere stante il successivo invio, ex art. 139 cit., di avviso al destinatario mediante lettera raccomandata. Senonchè, non risulta che tale avviso sia valso a porre effettivamente il destinatario a conoscenza dell’avvenuta notificazione; nemmeno è stata dall’agenzia delle entrate dedotta alcuna circostanza sanante della riscontrata nullità della notificazione medesima.

Sono dunque riscontrabili, nella sentenza impugnata, entrambi i vizi denunciati; con conseguente cassazione della stessa.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.; mediante accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente, risultando che la cartella di pagamento opposta non venne preceduta da regolare notificazione dell’atto impositivo prodromico.

Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico della parte ricorrente, in ragione di soccombenza; compensate quelle di merito, viste le peculiarità e la non immediata ricostruibilità della vicenda notificatoria.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente;

condanna l’agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, in 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA