Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3594 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.N.I.P.A. – CENTRO NAZIONALE PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE (già A.I.P.A.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.M., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1306/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/08/2008 R.G.N. 11116/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

uditi gli Avvocati MONTALDO PAOLA MARIA e BELLUCCI VINCENZO;

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione:

“1. Con sentenza del 26 agosto 2008 la Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, riconosceva a B. G. ed altri ventiquattro dipendenti del Centro per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) il diritto al trattamento previsto per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto esplicitamente richiamato nella L. n. 675 del 1996, art. 42, ai fini della individuazione del trattamento applicabile al personale del predetto CNIPA. 2. Quest’ultimo proponeva ricorso per Cassazione, contestando, con un primo motivo, l’applicabilità immediata del citato art. 42, prima dell’emanazione di apposito regolamento sulla disciplina organica del personale, e, con un secondo motivo, l’attribuzione cumulativa di interessi e rivalutazione sulle differenze retributive riconosciute ai dipendenti.

3. Gli intimati notificavano controricorso, depositato, tardivamente, in una con istanza di definizione del giudizio.

4. Il ricorso appare improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, in quanto depositato il 20 febbraio 2009, oltre il termine di venti giorni dalla data della notifica, 23 dicembre 2008.

5. Trovando applicazione la procedura camerale anche in caso di improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 288 del 2006, ord.), il Collegio, in camera di consiglio, valuterà se adottare la relativa declaratoria ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”;

ritenuto che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni del relatore, per cui deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che non occorre provvedere sulle spese del giudizio, non essendo stato depositato ritualmente alcun controricorso e – per l’intimata N. – non essendo idonea la “memoria di costituzione e istanza” a integrare una valida costituzione in giudizio in difetto di procura speciale rilasciata nei modi indicati dall’art. 83 c.p.c., (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7157 del 2002).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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