Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3594 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 3594 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.05.12.2013
Oggetto:CARTELLA.
CONTRIBUTO.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

con sede in

Spoleto, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a
margine del ricorso e delibera Presidenziale n. 10/P
dell’11.03.2011, dagli Avv.ti Massimo Marcucci e Gianni
Ranalli, elettivamente domiciliato nello studio del
secondo in Roma, Via delle Carrozze, 3

Data pubblicazione: 14/02/2014

RICORRENTE

CONTRO
UMBRA ACQUE SPA con sede in Ponte San Giovanni, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
controricorso, dall’Avv. „ ,Carlo Calvieri, elettivamente
domiciliata nello studio dell’Avv. Marcello Cardi, in
Roma, Viale Bruno Buozzi n.51 CONTRORI CORRENTE

Nonché EQUITALIA UMBRIA SPA con sede in Foligno, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
INTIMATA
AVVERSO

Regionale di Perugia – Sezione n. 01, in data
20/10/2010, depositata il 27 gennaio 2011.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica
udienza del 05 dicembre 2013 dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentiti gli Avvocati Ranalli e Marcucci, per il
ricorrente Consorzio;
Sentito, pure, l’Avv. Calvieri, per la controricorrente
Umbra Acque spa;
Presente il P.M. dott. Federico Sorrentino, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.17/01/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Perugia
Sezione n.01, il 20.10.2010 e DEPOSITATA il 27.01.2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello e
confermato la decisione di primo grado, che aveva
ritenuto infondata la pretesa del Consorzio, rilevando
che detto Ente è legittimato passivamente nel giudizio
di impugnazione della cartella emessa per contributi
2

la sentenza n.17/01/2011 della Commissione Tributaria

consortili, quale titolare della pretesa contributiva,
che il rilevato difetto di motivazione dell’atto era a
ritenersi sussistente, per non essere indicati gli
elementi indispensabili per consentire all’inciso di

nel caso, non era stata stipulata la “convenzione”, da
considerarsi presupposto indefettibile per l’esercizio
del potere impositivo.
2

Il ricorso di che trattasi, che riguarda

impugnazione della cartella, con la quale è stato
richiesto il pagamento del contributo per il beneficio
di scolo delle acque, per gli anni dal 2002 al 2005,
censura l’impugnata decisione sulla base di tre mezzi.
3 – L’intimata Umbra Acque spa, giusto controricorso,
ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata, mentre la
concessionaria Equitalia, in questa sede, non ha svolto
difese.
In vista della pubblica udienza, la società contro
ricorrente, ha depositato memoria, ex art. 378 cpc, con
la quale ha ulteriormente illustrato le proprie
ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, la decisione viene
censurata di nullità,

per contraddittorietà tra
3

difendersi con piena cognizione di causa, infine, che,

motivazione e dispositivo, in quanto dopo avere
argomentato per la fondatezza dell’appello incidentale
di Equitalia Perugia spa, ha disposto la conferma della
sentenza appellata, con compensazione delle spese.

verso inammissibile, e sotto altro aspetto infondata.
L’inammissibilità

va

ricollegata

alla

carenza

d’interesse del Consorzio, tenuto conto che nessuna
utilità può derivare all’Ente dall’accoglimento del
mezzo, dal momento che l’appello incidentale era stato
proposto dalla Concessionaria al solo fine di escludere
proprie responsabilità in relazione agli atti alla
stessa riconducibili (nel caso difetto di motivazione
della cartella ed omessa indicazione del responsabile
del procedimento), e, d’altronde, che concerneva una
questione preliminare, la cui accertata infondatezza ha
realizzato anche l’interesse dell’Ente impositore.
L’infondatezza è ricollegabile al principio secondo cui
“In

tema

di

impugnazioni,

la

sentenza

d’appello, anche se confermativa, si sostituisce
totalmente alla sentenza di primo grado, onde il
giudice d’appello ben puo’ in dispositivo confermare la
decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a
sostegno di tale statuizione, ragioni ed
argomentazioni

da

diverse
4

quelle addotte

dal

Il Collegio è dell’avviso che la censura sia, per un

giudice di primo grado, senza che sia per questo
configurabile una

contraddittorieta’

tra

il

dispositivo e la motivazione della sentenza
d’appello” (Cass. n.1604/2008, n. 9661/1999).

violazione dei DD.MM . 28 giugno 2008 e 03.09.1999
n.321, nonché del D.Lgs n. 32/2001.
Si deduce l’erroneo operato dei Giudici di merito per
avere ritenuto che la cartella fosse carente dei
requisiti essenziali per la relativa validità, quando,
invece, la stessa conteneva tutti i dati e gli elementi
prescritti dalle denunciate norme, che dovevano
considerarsi satisfattivi degli obblighi posti dalla
vigente normativa.
Con il terzo mezzo, si denuncia violazione e falsa
applicazione della L.R. Umbria n.04/1990 e dell’art.21
della L.R. n.30/2004, per avere ritenuto, erroneamente,
che costituisse atto presupposto all’esercizio del
potere impositivo del Consorzio la stipula di apposita
“convenzione” tra il Consorzio e l’ATO di competenza.
Sul piano logico giuridico, il Collegio ritiene di
dover esaminare prioritariamente tale ultimo motivo,
avuto riguardo agli effetti risolutivi, in ipotesi
ricollegabili al relativo esito.
La questione posta dal mezzo, da ultimo, è stata
5

Con il secondo motivo, la decisione viene censurata per

affrontata e risolta dalla Corte, la quale ha ribadito
che ” I contributi spettanti ai Consorzi di Bonifica ed
imposti ai proprietari per le spese relative
all’attività per la quale sono obbligatoriamente

tributi e le relative controversie, insorte dopo il
primo gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione
delle Commissioni Tributarie, in applicazione dell’art.
2 del D. Lgs 31 dicembre 1992 n.546, nel testo
modificato dall’art. 12 della Legge 28 dicembre 2001 n.
448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a
tutte le controversie, aventi ad oggetto tributi di
ogni genere e specie”(Cass. SS.UU.n.2598/2013, n.
14934/2005, n.10703/2005).
Le Sezioni Unite della Corte, con l’ultima delle citate
sentenza, hanno confermato il precedente orientamento,
riconoscendo la natura tributaria dei contributi
spettanti ai Consorzi di Bonifica, allorquando, come
nel caso, gli stessi siano imposti ai proprietari per
le “spese relative all’attività per la quale sono
obbligatoriamente costituiti”, a quindi attribuendo le
relative controversie, alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie.
In buona

sostanza,

risulta

ribadita

la natura

tributaria del contributo, quale espressione del potere
6

costituiti, rientrano nella categoria generale dei

impositivo attribuito ai Consorzi dalla Legge ( art.
21R.D. n.215/1933) ed avente copertura costituzionale
(art.23).
Il primo mezzo sembra fondato, tenuto conto del fatto

della contribuente per difetto di motivazione
dell’impugnata cartella e, quindi, del fatto che la
registrata divergenza tra motivazione e dispositivo,
non si limita ad esplicare effetti nel rapporto tra
Concessionaria e contribuente, ma rileva anche nel più
generale rapporto con l’Ente impositore, giacchè dallo
accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla
Concessionaria deriva il riconoscimento della
legittimità della cartella, ( che il Giudice di primo
grado aveva annullato proprio per difetto di
motivazione), con la conseguente caducazione della
sentenza della CTP, che aveva accolto l’originario
ricorso, proprio per difetto di motivazione dell’atto
impositivo.
La decisione impugnata, che ha ritenuto illegittima la
pretesa impositiva, fra l’altro, perché, nel caso,
mancava “la convenzione o l’intesa tra la AATO
competente ed il Consorzio di Bonifica”, non risulta in
linea con il trascritto principio, espressione di un
ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
7

che il Giudice di prime cure aveva accolto il ricorso

Anche il secondo motivo, con il quale si denuncia
l’erroneità della decisione di appello per avere
ritenuto la cartella illegittima, per difetto di
motivazione, risulta fondato, alla stregua del

difetto di motivazione della cartella esattoriale che
faccia rinvio ad altri atti costituenti il presupposto
dell’imposizione senza indicare i relativi estremi di
notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla
dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia
stata impugnata dal contribuente il quale abbia
dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei
presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente
contestati”. (Cass. n.1172212010, n.26330/2009, n.
26009/2008).
Infatti, nel caso, la cartella riferiva “al ruolo
emesso dal Consorzio” e l’intimata società aveva
proposto rituale impugnazione denunciandone i pretesi
vizi.
Conclusivamente,

il

ricorso va accolto e

per

l’effetto, va cassata l’impugnata decisione.
Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione
della CTR dell’Umbria, procederà al riesame e, quindi,
deciderà nel merito e sulle spese del giudizio di
legittimità, offrendo congrua motivazione.
8

condiviso principio giurisprudenziale secondo cui “Il

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR dell’Umbria.

Così deciso in Roma nelle c.c. del 05/12/2013 e del 29

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA