Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3594 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21599-2012 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA

MALATESTA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

G.G.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MALATESTA PAPA che si riporta al

ricorso e chiede l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Equitalia Nord spa propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 18/19/12 del 21 febbraio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’intimazione di pagamento notificata nel giugno 2009 a G.G.B. a seguito di cartella per Iva, Irpef ed Irap 2004. Ciò perchè l’intimazione conteggiava gli interessi di mora non al saggio legale ex art. 1284 c.c., ma sulla base del D.M. Finanze 28 luglio 2000 (richiamato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi); ritenuto non valevole per gli anni successivi al 2000.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla G.. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso Equitalia deduce – ex art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4, e art. 112 c.p.c., – la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello da essa proposti, e concernenti: – l’inammissibilità, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, del ricorso proposto dalla G., atteso che a quest’ultima era stata notificata, nel febbraio 2009, una precedente intimazione di pagamento (per le stesse partite), non opposta; – in subordine, l’ammissibilità del ricorso limitatamente ai maggiori interessi maturati dopo la notificazione della prima intimazione; – la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agenzia delle entrate.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 cit.; dal momento che gli interessi di mora qui contestati dalla G. erano stati conteggiati con lo stesso criterio (D.M. 28 luglio 2000) applicato sulla prima, ed ormai definitiva, intimazione di pagamento.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. 602 del 1973, art. 30, dovendosi nella specie applicare il D.M. 28 luglio 2000 (emanato ai sensi del medesimo art. 30 cit.) anche per gli anni successivi al 2000; posto che la mancata emanazione (fino al D.M. 4 settembre 2009) di decreti successivi non faceva venir meno la perdurante vigenza, medio tempore, del D.M. in questione.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, comportante la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente creditore.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in via subordinata, violazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 150, concernente un criterio di calcolo degli interessi sui tributi comunque diverso da quello stabilito in via generale – ed erroneamente ritenuto applicabile dalla commissione tributaria regionale – dagli artt. 1282 e 1284 c.c..

p. 3. E’ fondato, con effetto assorbente delle altre censure, il secondo motivo di ricorso.

Con l’opposizione in oggetto la G. ha inteso contestare – per quanto qui ancora rileva – il criterio di calcolo degli interessi di mora sul debito portato dalla cartella notificatale nell’agosto 2007; assumendo, in particolare, che gli interessi di mora, successivi all’anno 2000, non andrebbero conteggiati in base al D.M. 28 luglio 2000, ma secondo il criterio generale di cui all’art. 1284 c.c.. Criterio, quest’ultimo, avente natura suppletiva, posto che dal luglio 2000 fino al settembre 2009 nessun altro D.M. determinativo del tasso legale di mora venne più emanato.

Va però considerato che gli interessi così contestati vennero per la prima volta dedotti dall’agente per la riscossione in una precedente intimazione di pagamento (la n. 2008/0056169, riportata sub n. 6 al ricorso per cassazione) relativa alla medesima cartella, e notificata alla G. (febbraio ‘09) prima di quella qui opposta (n. 2009/0031601, notificata nel giugno ‘09; sub 7 ric.).

Ora, la precedente intimazione non venne dalla G. impugnata; con conseguente definitività del debito per interessi moratori colà determinato.

Va in proposito considerato che, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” mentre, nel caso di specie, l’opposizione qui dedotta ha riguardato non già vizi propri dell’intimazione opposta, bensì l’ammontare di un debito (interessi di mora sul mancato pagamento dell’importo in cartella) già stabilito – per fatto generatore e criterio di quantificazione – in una intimazione precedentemente notificata, e non fatta oggetto di contestazione alcuna.

La commissione tributaria regionale, nella sentenza impugnata, non ha rilevato l’inammissibilità, così determinatasi, dell’opposizione della G.; e ciò nonostante che tale inammissibilità – comunque rilevabile anche d’ufficio – fosse stata dedotta da Equitalia proprio con richiamo alla mancata impugnazione dell’intimazione da essa precedentemente notificata; eccezione dedotta anche tra i motivi di appello, e della cui formulazione la stessa commissione tributaria regionale dà atto nella ricostruzione del processo.

Ne segue, in accoglimento del ricorso ed in applicazione dell’art. 382 c.p.c., u.c., la cassazione della sentenza impugnata, con pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese di legittimità e merito vengono compensate, in ragione della peculiarità della questione e del comportamento processuale della contribuente, non costituitasi nel presente giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente;

– compensa le spese di legittimità e merito.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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