Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3592 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3592 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso n. 9249/2010 proposto da:
DI MICELI ANASTASIA, nata il 27.4.1954

elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Acero, n. 2a, nello studio dell’avv. Gino Bazzani, che la rappresenta e difende
ricorrente
nonché da
DI MICELI PASQUALE ANTONIO, in proprio e quale erede di Di

Gaudio Provvidenza
DE MARIA MARIA ASSUNTA, in proprio e quale procuratrice spe-

ciale di Di Miceli Daniela (erede di Di Miceli Antonio), Di Miceli Anasta-

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Data pubblicazione: 14/02/2018

sia, nata 1’11.9.1939, e di Di Miceli Pasquale
DE MARIA ANASTASIA
DE MARIA GERMANA

GLIACCIO GABRIELE – eredi di Di Miceli Anna Maria
rappresentati e difesi dall’ avv. Daniela Ciancimino, con domicilio eletto in Roma, via Maestro Gaetano Capocci, n. 18, presso lo studio
dell’avv. Gennaro Ciancimino
– ricorrenti contro
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA DELLA REGIONE SICILIANA
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
– controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 308, depositata in data 23 febbraio 2009;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2017
dal Consigliere dott. Pietro Campanile.
FATTI DI CAUSA
1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo
ha rigettato l’opposizione alla stima proposta da De Maria Germana e
dagli altri comproprietari di un lotto di terreno, esteso per mq 664,
ubicato nel centro urbano di Lampedusa, sottoposto a procedimento
ablativo, essendo stato apposto il vincolo ai sensi della I. n. 1089 del
1039, con decreto in data 27 marzo 2003 dell’Assessorato ai beni

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MIGLIACCIO PASQUALE – MIGLIACCIO ANTONINO – MI-

Culturali e Ambientali della Regione Siciliana in virtù del suo interesse
archeologico.
1.1 – La Corte distrettuale, che ha dichiarato la propria incompetenza
in ordina alla domanda di determinazione dell’indennità di occupazio-

del vincolo previsto dalla I. n. 1089 del 1939, comportante nella specie un divieto assoluto di edificazione.
Ha quindi affermato che l’opposizione alla stima doveva essere rigettata, in quanto fondata sulla natura edificatoria del suolo.
1.2 – Per la cassazione di tale decisione i proprietari propongono ricorso, affidato a cinque motivi, formulati nel rispetto dell’art. 366 bis
cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, cui resiste con controricorso l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’
art. 19 della I. 22 ottobre 1971, n. 865, si sostiene che la Corte di
appello non avrebbe potuto affermare la natura agricola del terreno,
in contrasto con quanto già accertato dalla Commissione degli espropri, che aveva fondato la propria stima sull’edificabilità del lotto.
2. Con il secondo mezzo si deduce vizio motivazionale in relazione
all’affermazione della natura agricola del terreno, in contrasto “con la
già accertata natura edificatoria, non contestata dagli opponenti, né
dalla controparte”.
3. Con la terza censura si denuncia vizio di ultrapetizione, in relazione
alla diversa, e non richiesta, ricognizione giuridica dell’area.

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ne temporanea, ha preliminarmente rilevato la natura confornnativa

4. Con il quarto motivo, erroneamente indicato come terzo, si fa riferimento alla necessità di determinare l’indennità sulla base del valore
di mercato del bene, per altro tenendo conto della sua destinazione
urbanistica quale desumibile dal relativo certificato e, quindi, prescin-

5. Con l’ultima censura, erroneamente indicata come sesta, si denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 5 bis della I. n. 359 del
1992 e vizio motivazionale, in merito all’omesso esame della domanda subordinata concernente l’esclusione della decurtazione del 40 per
cento.
6 – Le prime tre doglianze, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate, ed in parte inammissibili, laddove viene dedotto il vizio motivazionale in relazione a questioni di natura squisitamente giuridica.
6.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., 27
gennaio 1998, n. 774; Cass. 30 dicembre 1998, n. 12880; Cass. 9
luglio 1999, n. 7185; Cass. 15 ottobre 2002, n. 14664; Cass. 17 aprile 2003, n. 6176; Cass., 9 giugno 2004, n. 10899), l’opposizione alla
stima dell’indennità da corrispondere all’espropriato non si configura
come un giudizio di impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio a cognizione piena in unico grado, avente
ad oggetto la determinazione dell’indennità di esproprio dovuta per
legge e diretto a stabilire il quantum di tale indennità, nel quale il
giudice, applicando le norme vigenti al momento della decisione, deve
procedere alla determinazione dell’indennità anzidetta indipendentemente dalle richieste formulate dalle parti, le cui deduzioni non ineriscono al petitum immediato, già compiutamente definito dalla do-

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dendo dal vincolo di natura archeologica.

manda. Ne consegue che la stima eseguita in sede amministrativa e
la qualificazione dell’area sulla cui base l’indennità è stata in quella
sede determinata non hanno alcun effetto vincolante ai fini della qualificazione che il giudice di merito deve autonomamente eseguire per

ta applicazione, e prima ancora l’individuazione, dei criteri indennitari
applicabili alla procedura ablatoria avviata dai pubblici poteri, senza
per questo essere vincolato dalle indicazioni delle parti, ma con il potere-dovere di autonoma individuazione appunto delle norme applicabili, in ossequio al generale principio iura novit curia.
Per altro verso, il fatto che l’opponente indichi un criterio per la determinazione dell’indennità, e che tale criterio sia stato condiviso
dall’opposto nella fase precedente al giudizio stesso, non esime il giudice dal determinare la giusta indennità in base al criterio che ritenga
correttamente applicabile, onde, in questo senso, deve ritenersi infondata la censura di ultra petizione rivolta avverso la sentenza la
quale, nel giudizio anzidetto, procedendo alla suindicata determinazione, applichi un criterio che conduca ad un risultato “inferiore” a
quello cui avrebbe condotto il criterio applicato dall’espropriante, atteso che, in ragione della natura del giudizio più volte menzionato e
del fatto che il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente
alla stima è l’indennità liquidata nella misura di legge, non già il criterio legale per la sua determinazione, in ordine al quale il giudice non
incontra limiti nella domanda introduttiva del giudizio, è inammissibile
che detto giudice sia tenuto a pronunciare solo ed esclusivamente
sulle componenti del calcolo dell’indennità discusse nella domanda

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quantificare l’indennità, essendo compito del giudice stesso la corret-

stessa e non possa invece estendere il proprio esame agli ulteriori
elementi, pur necessari per la quantificazione della medesima indennità, ancorché non espressamente contestati, dovendosi escludere
che sussista al riguardo un divieto di reformatio in peius.

principi, che il Collegio condivide ed ai quali intende, anzi, dare continuità. ribaditi in una recente pronuncia di questa Corte (Cass., 16
maggio 2014, n. 10785).
7.1. Nel superiore interesse della cultura, quale valore cui tende l’ordinamento costituzionale (art. 9 Cost.), la proprietà su cui insistano
beni d’interesse storico-artistico nasce conformata, nel senso che la
natura stessa del bene giustifica le limitazioni al diritto dominicale, a
differenza dei vincoli, di natura discrezionale, apposti in virtù di provvedimenti dell’amministrazione, che per non intaccare il nucleo essenziale della proprietà, devono essere temporanei, o comunque indennizzati: trattasi, in altri termini, di una limitazione del diritto di
proprietà di natura legale (Cass., 22 agosto 2006, n. 18219).
7.2. Ne consegue che l’esistenza di un vincolo archeologico sul terreno espropriato è idonea a far classificare il medesimo come non edificabile, rientrando tra le limitazioni legali della proprietà fissate in via
generale, con conseguente incidenza negativa sul valore di mercato
dei beni coinvolti, divenuti legalmente inedificabili, e quindi sul calcolo
dell’indennità di espropriazione (Cass., 16 maggio 2014, n. 10785;
Cass. 1.12.2011, n. 25721).

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7. Quanto alla ricognizione giuridica dell’area, vale bene richiamare i

7.3. Nel caso di specie, poi, la Corte di appello ha posto in evidenza
come, in relazione all’importante interesse archeologico attribuito
all’intera area, il vincolo di inedificabilità riveste carattere assoluto.
8. Sono viceversa fondate le doglianze con le quali si afferma

al criterio fondato sul valore di mercato del bene.
8.1 Non può invero prescindersi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, emessa, nelle more del presente giudizio, a
completamento del processo di conformazione del diritto interno ai
principi posti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ed invocata dai
ricorrenti nella memoria difensiva.
8.2 – Invero con i motivo di ricorso in esame i ricorrenti, chiedendo,
in sostanza, una diversa e maggiore quantificazione dell’importo dovuto, hanno impedito la definitiva ed immodificabile determinazione
dell’indennità.
Infatti l’impugnazione del credito indennitario, pur se limitata al presupposto della natura non edificatoria del terreno, rimette in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla corte territoriale, tenuto
conto che il relativo capo della sentenza riposa sulla premessa
dell’applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del
1992, art. 5 bis, comma 4.
8.3 – Deve quindi rilevarsi che il sistema indennitario è ormai svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale
con sentenza n. 348 del 2007) e dei parametri tabellari, di cui alla L.
n. 359 del 1992, art. 5-bis, commi 1 e 2, e della L. n. 865 del 1971,
art. 16, commi 5 e 6, e risulta, invece, agganciato al valore venale

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l’illegittimità della liquidazione in quanto, in ogni caso, non conforme

del bene. Il serio ristoro che l’art. 42 Cost., comma 3, riconosce al
sacrificio della proprietà per motivi d’interesse generale, si identifica,
dunque, con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, id est col valore venale del bene, posto che la dichiarazione d’in-

criterio base di indennizzo, posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttivo (Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013;
n. 17906 del 2014), ed ora sancito dal del D.P.R. n. 327 del 2001,
art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2,
comma 90.
8.4 Tanto non comporta, tuttavia, che sia venuta meno, ai fini indennitari, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, che è imposta
dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio – anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio
della collettività e della realizzazione di servizi pubblici – e che le regole di mercato non possono travalicare.
E l’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito va effettuata in ra-

gione di un unico criterio discretivo, fondato sulla edificabilità legale,
posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e
recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt.
32 e 37.
8.5. La decisione impugnata, evidentemente fondata sul valore agricolo medio del fondo, va quindi cassata in relazione all’indicato aspetto relativo allo “ius superveniens”, con rinvio alla Corte d’appello di
Palermo che, in diversa composizione, provvederà a determinare

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costituzionalità dei menzionati criteri riduttivi ha fatto rivivere detto

l’indennità di espropriazione, considerando che, all’interno della categoria dei suoli inedificabili (in cui va ricompreso quello espropriato),
rivestono valore a fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sporti-

siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento
delle opportune autorizzazioni amministrative.
9. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la
sentenza definitiva impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
di appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione ci-

ve e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che

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