Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3592 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2209-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ETTORE DE

RUGGIERO 16, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DI DIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO VERNILLO giusta delega

a margine;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ENTRATE DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 421/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott STALLA. GIACOMO MARIA;

udito per il controricorrente l’Avvocato VERNILLO che ha chiesto il

rigetto e deposita in udienza “nota spese”;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità e il rigetto

del 5^ motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Equitalia Sud spa propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 421/04/207 del 15 novembre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il preavviso di fermo amministrativo notificato il 28.4.07 all’avv. P.P. a seguito di mancato pagamento del canone di abbonamento alla radio da parte della Marketcisco srl; società – dichiarata fallita il (OMISSIS) – già raggiunta da cartella di pagamento notificatale il 10.3.05, ed in ordine alla quale il P. era stato ritenuto co-obbligato in solido, in quanto curatore fallimentare della stessa.

In particolare, ha rilevato la commissione tributaria regionale che: legittimamente il P. aveva impugnato, come primo atto impositivo, il preavviso di fermo (relativo ad un’autovettura di sua personale proprietà); dal momento che solo quest’ultimo atto gli era stato notificato personalmente, a seguito di una cartella di pagamento che doveva invece ritenersi riferita alla società fallita; – quest’ultima circostanza impediva di ritenere che la pretesa impositiva fosse divenuta intangibile, per mancata impugnazione della cartella, nei confronti del medesimo; – trattandosi di credito tributario nei confronti della società fallita, si verteva di ipotesi di insinuazione allo stato passivo, non già di responsabilità solidale del curatore.

Resiste il P. con controricorso; nessuna attività difensiva è stata posta in essere dalla Agenzia delle Entrate, pure intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – vizio di motivazione. Per non avere la commissione tributaria regionale adeguatamente considerato che la cartella, come il preavviso di fermo, era stata dall’agenzia delle entrate intestata al P., ed a questi era stata notificata (con indicazione del suo n. di codice fiscale). Stante la sua mancata impugnazione, la pretesa non poteva più ritenersi contestabile.

Le censure, suscettibili dí trattazione unitaria, sono infondate.

La CTR ha dato conto del fatto che la notificazione della cartella era sì avvenuta al curatore, ma in quanto “persona autorizzata” a ricevere l’atto per conto della società debitrice.

Va d’altra parte considerato che la notificazione al curatore fallimentare: a. era conforme a quanto stabilito dall’articolo 48 legge fallimentare circa la necessaria consegna al curatore della corrispondenza d’affari diretta al fallito; b. era finalizzata a porre il curatore, nell’ambito della sua funzione di amministrazione del patrimonio del fallito nell’interesse della massa dei creditori, in condizione di eventualmente impugnare la cartella al fine di precluderne l’ammissione al passivo fallimentare secondo le regole generali del concorso, L.Fall., ex art. 52 segg., alle quali anche l’amministrazione finanziaria è assoggettata; c. concernendo un credito tributario (canone abbonamento radio) pacificamente antecedente all’apertura del concorso, e quindi gravante sul patrimonio della società fallita, non era certo in grado – per il solo fatto di essere avvenuta nei confronti del curatore – di “costituire” la responsabilità in proprio di quest’ultimo, del tutto estraneo al presupposto impositivo; d. nemmeno poteva ingenerare la responsabilità solidale di questi, discendendo il vincolo di solidarietà non dalla modalità della notificazione, ma dal titolo posto a fondamento sostanziale del rapporto debitorio.

La tesi di Equitalia, secondo cui il curatore non potrebbe più contestare il debito, in quanto ormai portato da una cartella non opposta, non può pertanto essere condivisa.

Non perchè la cartella non sia effettivamente definitiva, ma perchè tale definitività può, se mai, esplicare effetto sull’opponibilità del credito alla massa dei creditori; giammai nell’imputare il debito stesso – nemmeno a titolo di responsabilità solidale al patrimonio personale di un terzo qual è, rispetto al rapporto in questione, il curatore fallimentare.

p. 2. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, – violazione del divieto di nuove domande ed eccezioni in appello, nonchè carenza di motivazione. Posto che il P. aveva, in primo grado, lamentato fondatamente l’erronea iscrizione a ruolo a suo nome, da parte dell’agenzia delle entrate, del tributo; mentre solo in appello aveva lamentato l’erronea estensione a sè, da parte del concessionario, della responsabilità del debito della società fallita.

Nemmeno queste censure, unitariamente considerate, possono trovare accoglimento. La commissione tributaria regionale ha implicitamente escluso – dandovi ingresso – che la tesi difensiva del P. integrasse violazione del divieto di novità in appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57. E ciò deve reputarsi corretto sulla base dello stesso ragionamento poi da essa offerto sul fatto che i primi giudici avessero illegittimamente esteso al curatore la solidarietà tributaria per tributi della società fallita, anzichè percorrere la strada ordinaria dell’insinuazione al passivo fallimentare. Ebbene, con questa affermazione la commissione tributaria regionale ha dato conto di un motivo di impugnazione opposto ab initio dal P.; il quale fin dal ricorso introduttivo aveva dedotto la propria estraneità sostanziale al debito di imposta portato dalla cartella, in quanto concernente un debito della società fallita suscettibile di insinuazione al passivo perchè di natura concorsuale. Ciò posto, contestare il ruolo perchè emesso a proprio nome e contestare la propria personale responsabilità per il debito della fallita equivaleva in realtà ad opporre, nell’ambito di una causa petendi rimasta invariata per tutto il corso del giudizio: a. un medesimo ed unitario profilo sostanziale di non debenza della somma per il cui recupero era stato disposto il fermo amministrativo di un veicolo personale del P.; b. l’insussistenza di un presupposto costitutivo del debito, integrante comunque non un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa svincolata da preclusioni processuali; c. una determinata e differente disciplina normativa della fattispecie (anche questa, in ogni caso, sempre deducibile e derivante, anzi, dai poteri giudiziali ufficiosi di qualificazione giuridica), costituita dal regime di concorsualità e non di solidarietà.

p. 3. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12; per avere la commissione tributaria regionale condannato Equitalia alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, senza considerare che il P. si era difeso senza assistenza tecnica, trattandosi di lite di valore inferiore alla soglia di legge.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Esso deve anzi ritenersi finanche inammissibile nella parte in cui assume apoditticamente – senza adeguato e specifico riferimento ai fatti di causa – che il P., nei gradi di merito, si sia difeso “senza assistenza tecnica”. La censura non si fa carico, in altri termini, del fatto che la partecipazione al giudizio tributario senza difesa tecnica – effettivamente consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, – non discende automaticamente dal fatto che la controversia sia di valore inferiore all’importo di Euro 2.582,28; dal momento che il contribuente è ammesso a farsi assistere da un difensore tecnico pur in tale ipotesi. Ed il giudice di merito, nel liquidare le spese di lite, ha ritenuto che proprio quest’ultima fosse l’opzione qui realizzatasi, attesa la qualità professionale abilitante posseduta dal P., e la veste di difensore tecnico da questi assunta nel processo, sebbene a favore di se stesso.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione; spese che vengono contenute nella misura indicata in dispositivo, anche in ragione del valore eccezionalmente esiguo della controversia.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore del P., che liquida in Euro 600,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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