Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3591 del 16/02/2010
Cassazione civile sez. III, 16/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3591
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12459/2005 proposto da:
G.F., G.B., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 1297, presso lo studio dell’avvocato
GALIFFA ENRICO, rappresentati e difesi dall’avvocato MONTORI Vittorio
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (incorporante COOPERCREDITO SPA),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo
studio dell’avvocato DE ANGELIS Lucio, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato COCCIOLITO GIANFRANCO giusta delega in calce
al controricorso;
TERCAS CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA TERAMO SPA in persona del
Presidente Avv. N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI ILARIA,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio
ANDREA COSTANTINI in TERAMO 28/2/2007, rep. n. 55508;
– controricorrenti –
e contro
REGIONE ABRUZZO, ARSSA AGENZIA REGIONALE SERVIZI SVILUPPO AGRICOLO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 708/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
emessa il 29/6/2004, depositata il 22/09/2004, R.G.N. 412/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
21/01/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI;
udito l’Avvocato ATTILIO TERZINI per delega dell’Avvocato LUCIO DE
ANGELIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso,
spese a carico del ricorrente.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso proposto dai G. per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di L’Aquila in data 22 settembre 2004, nonchè i controricorsi della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
e della TERCAS s.p.a.;
letto l’atto depositato in data 15 gennaio 2010, con il quale i ricorrenti hanno dichiarato di rinunziare al ricorso;
rilevato che la rinunzia risulta notificata alle controparti ma non da queste accettata e che, dunque, dichiarato estinto il giudizio di cassazione, occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio stesso;
rilevato, altresì, che ricorrono i giusti motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese menzionate.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio stesso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010