Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3591 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. III, 16/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12459/2005 proposto da:

G.F., G.B., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 1297, presso lo studio dell’avvocato

GALIFFA ENRICO, rappresentati e difesi dall’avvocato MONTORI Vittorio

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (incorporante COOPERCREDITO SPA),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo

studio dell’avvocato DE ANGELIS Lucio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato COCCIOLITO GIANFRANCO giusta delega in calce

al controricorso;

TERCAS CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA TERAMO SPA in persona del

Presidente Avv. N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI ILARIA,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio

ANDREA COSTANTINI in TERAMO 28/2/2007, rep. n. 55508;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE ABRUZZO, ARSSA AGENZIA REGIONALE SERVIZI SVILUPPO AGRICOLO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 708/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 29/6/2004, depositata il 22/09/2004, R.G.N. 412/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI;

udito l’Avvocato ATTILIO TERZINI per delega dell’Avvocato LUCIO DE

ANGELIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso,

spese a carico del ricorrente.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso proposto dai G. per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di L’Aquila in data 22 settembre 2004, nonchè i controricorsi della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

e della TERCAS s.p.a.;

letto l’atto depositato in data 15 gennaio 2010, con il quale i ricorrenti hanno dichiarato di rinunziare al ricorso;

rilevato che la rinunzia risulta notificata alle controparti ma non da queste accettata e che, dunque, dichiarato estinto il giudizio di cassazione, occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio stesso;

rilevato, altresì, che ricorrono i giusti motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese menzionate.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio stesso.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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