Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3590 del 16/02/2010
Cassazione civile sez. III, 16/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3590
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8523/2005 proposto da:
C.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato GIARDIELLO
ENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COLELLA Eugenio giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso lo studio dell’avvocato
MAZZITELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato BARRA
Antonio giusta delega a margine del controricorso;
A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA
299, presso lo studio dell’avvocato DE TILLA ROBERTO, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
D.M.P., D.M.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2449/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
Sezione Quarta Civile, emessa il 25/6/2004, depositata il 20/07/2004,
R.G.N. 747/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
21/01/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per la improcedibilità del ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Napoli, parzialmente riformando la prima sentenza, ha condannato il C. al pagamento in favore della A. (cessionaria del credito) di una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni cagionati all’immobile di proprietà di D.M.G. e condotto in locazione dal menzionato C., ritenendo che i danni in questione conseguivano ad un uso anomalo della cosa locata, a grossolani interventi riparativi e ad omissione di piccola manutenzione da parte del conduttore;
che il ricorso per cassazione del C. è svolto in cinque motivi e che ad esso rispondono con controricorso la A. e D.M.R., erede di D.M.G..
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
occorre revocare l’ordinanza di integrazione del contraddittorio in data 7.5.09, siccome non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi del locatore ( D.M.P. e S.);
insussistente è l’omessa pronunzia lamentata dal ricorrente nei motivi primo e secondo, siccome tutte le questioni poste risultano assorbite dalla decisione assunta nella sentenza impugnata;
i motivi terzo e quarto, benchè formalmente riferiti a violazione di legge sostanziale e processuale ed a vizi della motivazione, attengono (attraverso uno svolgimento, peraltro generico) a questioni di merito, risolvendosi nella richiesta di un nuovo accertamento dei fatti di causa o di interpretazione dei risultati istruttori;
il quinto motivo (relativo alla condanna alle spese del giudizio d’appello) è altrettanto inammissibile, essendo risultato il C. soccombente in quel grado;
il ricorso deve essere respinto e sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010