Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3590 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. III, 16/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8523/2005 proposto da:

C.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato GIARDIELLO

ENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COLELLA Eugenio giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso lo studio dell’avvocato

MAZZITELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato BARRA

Antonio giusta delega a margine del controricorso;

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA

299, presso lo studio dell’avvocato DE TILLA ROBERTO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.M.P., D.M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2449/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Quarta Civile, emessa il 25/6/2004, depositata il 20/07/2004,

R.G.N. 747/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la improcedibilità del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Napoli, parzialmente riformando la prima sentenza, ha condannato il C. al pagamento in favore della A. (cessionaria del credito) di una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni cagionati all’immobile di proprietà di D.M.G. e condotto in locazione dal menzionato C., ritenendo che i danni in questione conseguivano ad un uso anomalo della cosa locata, a grossolani interventi riparativi e ad omissione di piccola manutenzione da parte del conduttore;

che il ricorso per cassazione del C. è svolto in cinque motivi e che ad esso rispondono con controricorso la A. e D.M.R., erede di D.M.G..

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

occorre revocare l’ordinanza di integrazione del contraddittorio in data 7.5.09, siccome non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi del locatore ( D.M.P. e S.);

insussistente è l’omessa pronunzia lamentata dal ricorrente nei motivi primo e secondo, siccome tutte le questioni poste risultano assorbite dalla decisione assunta nella sentenza impugnata;

i motivi terzo e quarto, benchè formalmente riferiti a violazione di legge sostanziale e processuale ed a vizi della motivazione, attengono (attraverso uno svolgimento, peraltro generico) a questioni di merito, risolvendosi nella richiesta di un nuovo accertamento dei fatti di causa o di interpretazione dei risultati istruttori;

il quinto motivo (relativo alla condanna alle spese del giudizio d’appello) è altrettanto inammissibile, essendo risultato il C. soccombente in quel grado;

il ricorso deve essere respinto e sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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