Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3590 del 13/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3590 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso 19241-2010 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 00884060526, in
qualità di incorporante della BANCA ANTONVENETA SPA, a
sua volta incorporante della BANCA NAZIONALE
DELL’AGRICOLTURA SPA, in persona del Direttore
Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI
AUGUSTO, che la rappresenta e difende unitamente agli
2012
9859
avvocati TIEGHI ROBERTO, ALIBERTI ANDREA, GIULIANI
FRANCESCO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI ROMA 02438750586, in persona del Sindaco,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI
Data pubblicazione: 13/02/2013
GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato
e difeso dagli avvocati RAIMONDO ANGELA, MAGGIORE
ENRICO giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente
–
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 26/11/09, depositata
1’01/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito l’Avvocato Ernesto Maria Ruffini (delega Roberto
Tieghi) difensore della ricorrente che si riporta agli
scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso
come da relazione.
avverso la sentenza n. 191/20/2009 della COMMISSIONE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 19241/10
Ricorrente: sec. Banca Monte dei Peschi di Siena Spa
Controricorrente: Comune Roma
Ordinanza
Svolgimento del processo
1. La società Banca Monte dei Paschi di Siena Spa. propone ricorso per cassazione, affidare a due motivi, avverso la sentenza
della commissione tributaria regionale del Lazio n. 191/20/09, depositata 1’1 dicembre 2009, con la quale essa accoglieva l’appello
del Comune di Roma contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione della società Banca AntonveneLa Spa., successivamente incorporata dall’attuale ricorrente, inerente al silenziorifiuto di rimborso del maggiore importo Ici pagato per l’anno
2000, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che i vari, locali, utilizzati dall’istituto bancario come sportelli, di fatto erano stati trasformati dalla catego’17ia
C/1, ossia negozi e botteghe, a quella D/5, sicché in concreto
l’accatastamento e la relativa rendita non erano più adeguati, onde la maggiore imponibilit.à era stata regolare, giusta anche i]
calcolo effettuato dalla contribuente secondo il valore di mercato
degli immobili similari. Il Comune di Roma resiste con contraricorso.
Motivi della decisione
2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione,
Ln quanto la CTR non enunciava in modo sufficiente le ragioni, in
virtù delle quali riteneva che i locali avessero subito delle variazioni, e che perciò l’accatastamento e la rendita fossero divenuti inadeguati, senza che al riguardo l’agenzia del territorio,
del resto competente, avesse provveduto alla rettifica di essi.
Il motivo è infondato, posto che in tema di imposta comunale
sugli immobili KICI), l’art. i del dligs. 30 dicembre 1992, n.
353g
Oggetto: impugnazione diniego rimborso Icl,
2
504, pur in presenza di iscrizione in catasto e di rendita
data
stale dell’immobile, in caso di variazioni permanenti intervenute
sull’unità immobiliare ovvero di differente sua destinazione ad
uso industriale o commerciale, ed aventi rilevanza sull’ammontare
della rendita stessa, consente al contribuente di determinare
quella dei fabbrati_similari, come nella specie. Tuttavia ciò
-•
non esclude l’obbligo ael contribuente stesso di provvedere alla
richiesta del nuovo accatastamento, alla luce degli eventi sopravvenuti, modificativi della rendita catastale preesistente, obbligo
che, in caso di negligenza del medesimo, la legge non pone a carico del Comune (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 19738 del 17/09/2010,
n. 4308 del 2010, n. 19196 del 06/09/2006).
Su tale punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o
falsa applicazione di norme di legge, giacche il giudice di appello
non
considerava
che
doveva
tenersi
conto
solamenLe
dell’accatastamento e della rendita iscritta in catasto ai lini
dell’imponibilità degli immobili, dovendosi questi ritenersi solamente negozi.
La censura rimane assorbita dal motivo teste esaminato.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle
spese a favore del controricorrente, e che liquida in £200,00 per
esborsi ed C3.500,00(tremliacinquecento/00) per onorario, oltre
quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.
l’imponibile sulla base di una rendita presunta, costituita da