Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3590 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6989-2019 proposto da:

M.A., in proprio e quale procuratrice della sig.ra

A.T., A.E., AN.Em., P.A., in

proprio e quale erede della sig.ra D.L.A.,

C.G.L., C.C., C.G.,

C.N.F., P.M.T., P.G., queste ultime due

eredi della sig.ra D.L.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

GIUGNI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO MA.PI., in persona del Curatore pro tempore,

T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI

N. 11, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE Di RIENZO,

rappresentati e difesi dall’avvocato STANISLAO DE SANTIS;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 210/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- ricorrenti agiscono quali eredi di D.L.E. e D.L.A., le quali con due atti distinti, ma dal contenuto identico, hanno concluso un contratto dichiarato di vendita, ma che, in realtà, consisteva in una permuta, con Ma.Pi., titolare di omonima impresa individuale, poi fallita.

Più precisamente, con un atto redatto da notaio G. di Cosenza del 28.10. 1985, le due sorelle hanno venduto alcuni loro terreni a Ma.Pi., dando atto tuttavia, nell’atto notarile, che il prezzo non veniva versato, ciò in quanto con contemporanee scritture private, che valevano come controdichiarazioni, le parti davano atto che non si trattava di una vendita (il terreno contro prezzo), ma di una permuta in quanto in realtà le sorelle D.L. cedevano a Ma. un terreno dietro trasferimento da parte di quest’ultimo di appartamenti da realizzare su quell’area ceduta.

Il contratto di permuta ha avuto esecuzione nel 1989, quando il Ma., realizzati gli immobili, li ha consegnati alle sorelle D.L..

Poco dopo il Ma. è fallito ed il curatore ha agito in giudizio per riavere gli appartamenti sostenendo che il contratto non era stato ancora eseguito e ciò dava diritto alla curatela di recedere.

2.- Il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda assumendo che, al contrario di quanto ritenuto dalla curatela, il contratto era stato eseguito con la consegna dei beni, venuti ad esistenza una volta costruiti e che dunque il curatore non poteva recedere da un contratto ormai estinto.

Questa decisione è stata impugnata dalla curatela, con l’argomento che in realtà il contratto non aveva avuto esecuzione, in quanto alcune obbligazioni ivi previste erano ancora inadempiute, e segnatamente quella delle D.L. di trasferire un loro immobile in cambio dell’obbligo del Ma. di saldare un loro debito verso un terzo soggetto.

L’appello della curatela è stato accolto.

Avverso tale decisone ricorrono gli eredi D.L. con quattro motivi.

V’è controricorso del fallimento Ma. e memoria delle ricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello ricostruisce la volontà delle parti in modo diverso dalla ricostruzione fattane dal giudice di primo grado.

Nelle scritture private, da valere come controdichiarazioni, infatti, è contenuta una ulteriore obbligazione rispetto a quella della permuta, che la corte di appello ritiene connessa all’altra e non già accessoria o distinta. Questa seconda obbligazione (cessione di un appartamento dietro pagamento di un debito verso terzi) è rimasta inadempiuta e secondo la corte di merito ciò significa che il contratto è ancora in essere e dunque ai sensi della L.F., art. 72, il curatore può recedere, cosi come ha effettivamente fatto.

In sostanza, la corte di appello osserva che al momento del fallimento, la cosa venduta non era ancora passata in proprietà del compratore per cui il curatore poteva sciogliere il contratto, e non era passata in quanto il trasferimento era legato all’adempimento di una ulteriore obbligazione: la cessione da parte delle D.L. di un appartamento dietro obbligo del Ma. di estinguere un debito che le venditrici avevano presso un terzo.

Questa ratio decidendi è censurata con quattro motivi.

2.- Il primo motivo in realtà riguarda la posizione processuale di una delle eredi delle D.L., M.A., che denuncia violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.

La questione è la seguente: la M., sin dal primo grado, aveva eccepito di non essere legittimata passiva, in quanto non era erede delle D.L., originarie parti contrattuali.

Il Tribunale ha accertato l’estraneità della M. alla vicenda contrattuale e dunque il suo difetto di legittimazione passiva, con sentenza passata in giudicato.

Questa statuizione non è stata impugnata dal Fallimento, cosi che in appello, la M. ha chiesto di essere estromessa.

La corte di appello, rilevato che si era effettivamente formato il giudicato sul difetto di legittimazione passiva, ha però dichiarato inammissibile la richiesta di estromissione.

La M. si duole di questa decisione, ritenendola una violazione del giudicato, che pure era stato rilevato come già formatosi dalla stessa corte di appello, o comunque una pronuncia altra petita, poichè nei confronti della ricorrente non v’era domanda, ed invece la corte ha pronunciato condanna.

Il motivo è infondato.

Infatti risulta chiaramente, sia dalla motivazione (p. 6) che dal dispositivo, che la corte non ha violato il giudicato ritenendo legittimata passivamente la M. nonostante l’accertata sua estraneità al procedimento; piuttosto l’ha ritenuta estranea al processo in proprio, ed ha invece mantenuto la legittimazione passiva della suddetta in quanto procuratrice di A.T., ed ha deciso nei suoi confronti in tale qualità.

In conclusione: la corte ha accolto l’eccezione di giudicato quanto alla legittimazione passiva di M.A., in proprio, ed ha per contro pronunciato nei suoi confronti quale procuratrice di A.T., che invece è effettivamente erede delle D.L., originarie parti contrattuali.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. fallimentare, art. 72.

La norma consente al curatore di sciogliersi dai vincoli contrattuali non ancora eseguiti al momento del fallimento.

Secondo i ricorrenti, invece, al momento del fallimento la permuta si era perfezionata ed era stata eseguita mediante consegna dei beni costruiti, e dunque venuti ad esistenza, da parte del Ma..

Nè poteva considerarsi il rapporto come fosse ancora in essere per via della previsione di poter ulteriormente intestare i beni a terzi, fatta con riserva dalle D.L., o la previsione delle parti di trasfondere la scrittura privata in atto pubblico; nè infine poteva rilevare la previsione della ulteriore dichiarazione negoziale di voler completare il negozio mediante ulteriore cessione da parte delle D.l. di un loro bene verso pagamento ad opera del Ma. di un debito verso terzi.

3.- Il terzo motivo ha ad oggetto una questione preliminare, da un punto di vista logico, rispetto al secondo, ossia la violazione dei criteri ermeneutici, e dunque degli artt. 1362 c.c. e ss., da parte della Corte nell’interpretazione della scrittura privata (delle due identiche scritture, più precisamente).

La corte, come si è visto, ha ritenuto che la scrittura privata non conteneva solo la permuta tra terreno e immobili da costruire, poi realizzati e consegnati, ma anche un ulteriore dichiarazione di volontà corrispondente ad una vendita di un immobile dietro estinzione di un debito.

Secondo i ricorrenti quest’ultima era invece una dichiarazione di volontà meramente accessoria o comunque distinta da quella principale, che non incideva sull’avvenuta esecuzione della prima, rendendo il contratto ancora da eseguire.

La corte avrebbe dato eccessivo rilievo dunque ad una espressione letterale contenuta nella scrittura privata (“a conclusione dell’intero negozio”), trascurando gli altri criteri ermeneutici, e segnatamente quello sistematico (lettura delle clausole nel loro complesso), utilizzando correttamente i quali avrebbe invece dovuto concludere nel senso della autonomia di quella dichiarazione di volontà rispetto alla permuta, già conclusa ed eseguita.

Questo terzo motivo, come si può notare, è logicamente preliminare rispetto al secondo, in quanto solo se si ritiene che il contratto non era ancora eseguito si può concludere nel senso che il Fallimento non aveva diritto di recedere, e viceversa.

Il motivo è infondato.

Giova riportare la clausola contrattuale, che recita: “al momento della consegna degli appartamenti e del garage, per come dianzi regolato, e a conclusone dell’intero negozio, la signora D.L. cederà, senza corrispettivo alcuno al sig. Ma.Pi., la metà del quoziente di terreno di sua proprietà con annessa abitazione… Con il presente negozio il sig. Ma.Pi. si fa carico anche di quanto dovuto dalla sig. D.L.E. alla Sig.ra V.C., per come stabilito dalla scrittura privata del 15.10 1980”.

Va premesso ulteriormente che l’attività del giudice di merito nella ricostruzione della operazione negoziale è duplice: in un primo momento essa mira ad interpretare la volontà delle parti, ossia a stabilire cosa esse abbiano voluto, e questa attività è un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione; in un secondo momento, stabilito cosa le parti abbiano voluto, ossia a quale effetto abbiano mirato, si tratta di qualificare il negozio dandogli un nomen iuris riconducendo quella operazione negoziale ad un tipo legale, o assumendo che sia atipica.

Questa seconda attività consistendo, per l’appunto, nella qualificazione giuridica del negozio posto in essere è invece sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 c.c. e ss..

La corte di merito ha interpretato la volontà delle parti come mirante ad un negozio complesso in cui, oltre alla permuta, v’era l’impegno della cessione di un appartamento e quello del costruttore di saldare un debito della cedente.

Questo accordo è stato qualificato dalla corte come un negozio “complesso”, ossia come un negozio in cui confluiscono più tipi, o più prestazioni isolate riconducibili a tipi diversi, ma fusi in un’unica causa. Il contratto complesso a differenza di quello collegato, in cui ciascun contratto mantiene la propria autonomia funzionale, è caratterizzato dalla unicità funzionale realizzata attraverso tipi negoziali o elementi di diversi tipi negoziali, che perdono la loro autonomia e si fondono in un’unica operazione negoziale.

In realtà, nella fattispecie, non si tratta di un contratto “complesso”, bensì di una stipulazione atipica in cui gli effetti traslativi sono regolati dalle parti in modo diverso da come tipicamente previsto per la permuta di cosa presente con cosa futura.

Su questo punto, l’attività della corte è attività di interpretazione della volontà delle parti, piuttosto che di qualificazione di quella volontà, ossia di sussunzione della medesima in un tipo contrattuale.

In sostanza, la corte ritiene che la volontà delle parti fosse quella di differire il trasferimento degli effetti traslativi, ossia della proprietà dei beni costruiti ad un momento successivo, ossia a quando fossero state adempiute anche le altre obbligazioni.

Questo è un accertamento di fatto (quale sia stata la volontà delle parti) che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che per difetto di motivazione: e tuttavia la corte di appello rende conto del perchè ha ritenuto che le parti hanno voluto differire il trasferimento della proprietà al momento della esecuzione di ogni altra obbligazione assunta in contratto.

Ciò posto, e ritenuto dunque che correttamente la corte di merito ha qualificato la volontà delle parti come diretta a questi effetti, il recesso del fallimento è da considerarsi legittimo (L. fallimentare, art. 72), che è la questione posta con il secondo motivo.

Infatti, la disposizione in questione consente al curatore di “sciogliere” il contratto, se la cosa venduta non è passata in proprietà al compratore, e secondo l’accertamento in fatto ad opera della corte di appello, al momento dell’intervenuto fallimento, non essendo state adempiute le altre obbligazioni, il trasferimento non si è verificato.

4.- il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. Secondo i ricorrenti il regime delle spese al 50% a loro carico non è giustificato dal criterio della soccombenza, che, alla luce dei motivi di ricorso, era da escludere.

Il motivo è infondato.

In sostanza, la corte di merito ha regolato le spese in ragione della soccombenza da lei disposta, e non in previsione della riforma della sua sentenza, ed il regime delle spese è conseguente.

Il ricorso va pertanto rigettato

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 7200,00, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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