Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3590 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.10/02/2017),  n. 3590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3635/2010 R.G. proposto da:

C.G.R. rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio

S. La Pedalina del Foro di Messina per procura a margine del ricorso

ed elettivamente domiciliato in Roma Corso Trieste n. 173, presso lo

studio dell’Avv. Liliana Terranova;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 345/01/09, depositata il 06/07/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

dicembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per il ricorrente l’Avv. Maurizio La Pedalina del Foro di

Messina;

udito l’Avvocato dello Stato Massimo Bachetti per l’Agenzia delle

entrate, controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, il quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.G.R. ricorre con quattro motivi nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 345/1/09, depositata il 6/7/2009, con la quale la C.T.R. del Lazio – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef in relazione alla plusvalenza riveniente dalla vendita, unitamente ad altri contitolari, di un terreno con destinazione urbanistica, calcolata prendendo in considerazione il valore accertato ai fini dell’imposta di registro – accoglieva solo parzialmente l’appello del contribuente.

La C.T.R., in particolare, confermava la legittimità dell’atto impositivo nella parte in cui prende a riferimento il valore del terreno rettificato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, considerandolo definitivamente accertato, anche ai fini per cui è causa, a seguito della definizione della lite relativa a detta diversa imposta per l’adesione del contribuente al condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16; riteneva tuttavia erroneo il calcolo successivamente effettuato per determinare la plusvalenza tassabile in capo all’odierno ricorrente.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 nonchè dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. rigettato il motivo di gravame con il quale si iterava, sotto diversi profili, l’eccezione di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento.

Il ricorrente segnala al riguardo, in relazione al tipo di vizio denunciato, quali errores in iudicando, i seguenti, espliciti o impliciti, passaggi argomentativi: aver ritenuto che la motivazione dell’atto potesse essere utilmente integrata da atti non richiamati nell’avviso di accertamento (quali la separata rettifica operata ai fini dell’imposta di registro e il condono per essa richiesto dalla parte acquirente);

– aver ritenuto che tali atti fossero stati validamente acquisiti a fondamento della decisione su ordine del giudice di primo grado, in esercizio dei poteri istruttori di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7;

– non aver attribuito rilievo alla mancanza, nella motivazione dell’atto, di qualsiasi specifica considerazione dei terreni a vocazione edificatoria e, comunque, della quota parte di pertinenza di esso contribuente e della esatta titolarità del diritto ceduto (profilo quest’ultimo per il quale il ricorrente prospetta anche vizio di ultrapetizione per avere la C.T.R. dato mandato all’ufficio di rideterminare il valore della plusvalenza accertata in ragione della quota di proprietà dell’appellante);

– aver omesso di rilevare l’errore commesso dall’ufficio nel determinare il valore del terreno operando una decurtazione forfettaria del 20% senza invece applicare il criterio prescritto dall’art. 82, comma 2, T.U.I.R.;

– aver omesso di apprezzare, quale ulteriore motivo di nullità dell’atto, l’incerta indicazione della tipologia di plusvalenza applicata (essendo richiamate in esso dell’art. 81 (ora art. 67) T.U.I.R., comma 1, sia lett. a che lett. b).

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 81 (ora art. 67) T.U.I.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. posto a base del calcolo della plusvalenza tassabile il valore definitivamente accertato (a seguito dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16 della separata lite al riguardo insorta) per la determinazione dell’imposta di registro, omettendo di considerare che, per quest’ultima, diversamente dalla Irpef a tassazione separata applicata sulla plusvalenza, la base imponibile ha riferimento al valore dell’intero compendio immobiliare oggetto di cessione, senza distinguere quale parte di esso sia suscettibile di attività edificatoria.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 82 (ora art. 68) T.U.I.R., nonchè omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la C.T.R. omesso di motivare sulla censura con la quale si iterava il rilievo di illegittimità dell’atto impugnato discendente dall’avere esso mancato di applicare, ai fini della determinazione della base imponibile, il criterio dettato dall’art. 82, comma 2, T.U.I.R. (a mente del quale la plusvalenza tassabile è determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, da determinarsi, in caso di successione, con riferimento al valore dichiarato nella relativa denuncia, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e quindi aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè dell’imposta di successione), limitandosi a decurtare il prezzo di vendita di un 20% forfettariamente calcolato a titolo di prezzo di acquisto.

5. Con il quarto motivo il ricorrente infine deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonchè omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la C.T.R. attribuito rilievo, ai fini della determinazione del valore del terreno ceduto e del conseguente calcolo della plusvalenza tassabile, alla definizione agevolata L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16di cui si è avvalsa la società acquirente con riferimento alla lite da essa proposta in ordine alla applicata imposta di registro e ipocatastale, senza considerare che al riguardo esso ricorrente – parte venditrice insieme ad altri soggetti – aveva un interesse solo mediato, quale obbligato in via sussidiaria per il caso di inadempimento dell’acquirente, obbligato diretto.

Sostiene che, in considerazione di ciò, dalla definitività dell’accertamento dell’imposta di registro discendente dalla definizione agevolata della di lite non possono determinarsi, per i coobbligati, effetti ulteriori e diversi da quelli previsti dallo stesso art. 16, comma 10 (estensione dell’efficacia della definizione della lite), non essendo prevista per essi alcuna facoltà di opporsi al condono e proseguire la lite per evitare che l’accertamento divenga definitivo anche ad altri effetti.

La decisione impugnata, avendo implicitamente ritenuto il contrario, si pone quindi, secondo il ricorrente, in contrasto anche con i sopra richiamati principi costituzionali, stante la disparità di trattamento e la lesione del diritto di difesa che si realizzerebbe nei confronti delle parti che hanno interesse a contestare l’accertamento per fini diversi da quelli coinvolti nella lite definita per condono.

6. E’ fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto diretto a denunciare come illegittima la determinazione della base imponibile sulla base del valore separatamente determinato dall’ufficio ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Indipendentemente dagli argomenti al riguardo spesi in ricorso, l’illegittimità di tale criterio, ai fini che occupano, discende dallo ius superveniens rappresentato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il quale all’art. 5, comma 3 prevede che “il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, alla stregua di interpretazione cui si intende dare continuità, la norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da Corte Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative.

Peraltro, anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia effettivamente interpretativa, è certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia dell’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel citato art. 5, comma 4, laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative): circostanza, questa, che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, n. 7488 del 15/04/2016).

7. L’accoglimento del detto motivo assorbe e rende ultroneo l’esame dei rimanenti.

La sentenza impugnata va cassata. Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Considerato che l’esito della causa discende dall’applicazione di norma che, ancorchè dichiaratamente interpretativa, ha indubbia portata innovativa del quadro giurisprudenziale preesistente (invero, consolidato da oltre un decennio nel senso di ritenere l’Amministrazione finanziaria legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento della plusvalenza di cessione di un terreno edificabile sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, salva per il contribuente la facoltà e l’onere della prova contraria: v. e pluribus Cass., nn. 13823/2014; 14571/2013; 5070/2011, 22793/2010; 4057/2007), si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa del tutto le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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