Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3590 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 04/02/2022), n.3590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 31902-2020 proposto da:

S.E., C.M., C.A., C.F.,

nella loro qualità di erede del sig. C.D., già

titolare dell’omonima impresa edile, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PONTEFICI, 3, presso lo studio dell’avvocato PANIO

NICO, rappresentati e difesi dall’avvocato BIA RAFFAELE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22110/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 03/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – S.E., C.M., C.A., C.F., nella loro qualità di eredi di C.D., chiedono, nei confronti del Comune di Bari, di correggere l’errore materiale riscontrabile nella sentenza numero 22110 del 2020 di questa Corte in ragione dell’omessa distrazione, pur richiesta, delle spese di lite.

2. – Il Comune di Bari non spiega difese.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Il ricorso per correzione di errore materiale va accolto.

Trova applicazione il principio già affermato da questa Corte secondo cui alla omissione della distrazione delle spese può ovviarsi attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).

Nella specie la distrazione era stata effettivamente chiesta in controricorso dall’avvocato Bia Raffaele difensore del defunto C., sicché la menzionata sentenza deve essere conseguentemente corretta nel senso indicato in dispositivo.

PQM

accoglie il ricorso per correzione di errore materiale e dispone che nella sentenza numero 22110 del 2020, alla pagina 16, laddove è scritto, al paragrafo 7: “le spese seguono la soccombenza”, e laddove è scritto, in dispositivo, “condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente”, debba invece intendersi rispettivamente scritto: “le spese, distratte in favore del difensore antistatario, avvocato Bia Raffaele, seguono la soccombenza”, e “condanna il ricorrente al pagamento delle spese, distratte in favore del difensore antistatario, avvocato Bia Raffaele, in favore del controricorrente”, fermo il resto, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

 

 

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