Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3589 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17783-2010 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO

MENGHINI 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENEDETTA IANNONE

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA UFFICIO

CONTROLLI CONTENZIOSO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2009 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 18/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PETRELLA per delega dell’Avvocato

PORFILIO che si riporta e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. D.A. impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Isernia gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate, con riferimento ai redditi dichiarati per gli anni d’imposta 1999 e 2000, riprendeva a tassazione oneri ritenuti indebitamente dedotti, relativi a contributi trattenuti dalla regione Molise sull’indennità di carica di consigliere regionale per finanziare l’erogazione di assegno vitalizio.

I ricorsi riuniti sortivano esito sfavorevole al contribuente, sia in primo che in secondo grado.

Il giudice di appello, ribadita la natura di accertamento degli atti impugnati, ne riconosceva la tempestiva notifica ai sensi del D.P.R. n. 400 del 1973, art. 43 e della L. n. 289 del 2002, art. 10; affermava quindi che gli assegni vitalizi erano da assimilare ai redditi da lavoro dipendente e non ai contributi previdenziali, come sostenuto dall’appellante, e che la legge regionale non poteva incidere su tale ambito normativo.

2. Avverso la sentenza d’appello della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 64/01/09, depositata il 18.11.2009 e non notificata, D.A. propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, ai quali replica l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e del medesimo D.P.R., art. 36 bis e ter, nonchè della L. n. 289 del 2002, art. 10, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e sostiene che, nel caso in esame, la Amministrazione avrebbe dovuto procedere con un controllo formale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e non ad accertamento ex art. 43 cit., di guisa i che – non essendo applicabile ai controlli formali la proroga dei termini per l’accertamento prevista dalla legge di condono – avrebbe dovuto riconoscersi che era maturata la decadenza dal potere accertativo, essendo scaduto il termine per il disconoscimento delle asserite indebite deduzioni di imposta entro il 2001 per l’anno di imposta 1999 ed entro il 2002 per l’anno di imposta 2000.

1.2. Il motivo è infondato e va respinto.

Secondo il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte il potere degli uffici finanziari di escludere, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, comma 2, lett. d), la deduzione, dal reddito complessivo delle persone fisiche, degli oneri non contemplati dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, non è esercitatile (essendo all’uopo, invece, necessario un formale atto di accertamento compiutamente motivato), quando, l’indeducibilità di detti oneri sia ricavabile dall’interpretazione della documentazione allegata o della norma giuridica, giacchè il potere di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis, trovando la sua fonte in una norma di carattere eccezionale, è esercitatile solo allorquando l’indeducibilità degli oneri sia desumibile ictu oculi, dal controllo formale della dichiarazione (e della allegata documentazione), da cui emerga che il titolo è diverso da quello previsto dalla lettera della legge (v. Cass. 14019/07; 14021/06, 8359/06, 21274/05).

Tanto premesso in linea di principio, deve considerarsi in concreto, che, nel caso di specie, come di recente ribadito dalla Corte (Cass. n. 20155/2016) la valutazione dell’indeducibilità del contributo dedotto in controversia e la conseguente pretesa fiscale dell’Ufficio non scaturì dal puro e semplice riscontro cartolare della dichiarazione del contribuente, essendosi resa, altresì, necessaria un’attività d’interpretazione complessiva della norma giuridica contenuta nella L. Regionale Molise n. 10 del 1988, che ha indotto alla conclusione che il contributo in oggetto – finalizzato all’erogazione ai consiglieri regionali cessati dal mandato di un assegno vitalizio e, in quanto tale, astrattamente rientrante nell’ambito della previsione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, lett. e) – non poteva ritenersi deducibile in quanto non avente natura previdenziale.

Secondo i criteri sopra evidenziati, deve, dunque, concludersi che la pretesa impositiva dedotta in controversia non poteva essere azionata con la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, ma richiedeva l’emissione di un formale avviso di accertamento, dovendosi di conseguenza ritenere immune da censure sotto tale profilo l’atto impugnato e inoltre perfettamente tempestivo in quanto emesso nel termine fissato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, siccome prorogato dalla L. n. 289 del 2002, art. 10.

2.1. Con il secondo motivo (numerato anch’esso come 1) si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR in combinato disposto con la L. regionale del Molise n. 10 del 1988, artt. 1, 2 e 3 e ss, e ss, mm. ed integrazioni, che statuisce l’obbligatorietà del versamento al Fondo di Previdenza dei Consiglieri Regionali, cui sono ricollegate le prestazioni previdenziali tutte dallo stesso erogate, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e sostiene che, secondo la legge vigente all’epoca dei fatti, il versamento era qualificato come previdenziale ed era obbligatorio, circostanza rilevante ai fini della deducibilità.

2.2. Il motivo – è infondato e va respinto.

Va applicato nel caso in esame quanto statuito della Sezioni Unite con la sentenza n. 23793/2010, in fattispecie assimilabile alla presente, con argomenti pienamente condivisi.

Invero, anche nel caso in esame va affermato che le trattenute obbligatorie operate sull’indennità di carica dei consiglieri regionali, in base alla L.R. Molise n. 10 del 1988, artt. 1, 2 e 3, a titolo di contributo obbligatorio per la eventuale corresponsione di assegno vitalizio mensile ai consiglieri cessati dalla carica, devono essere assoggettate a tassazione, non potendo ad esse applicarsi la causa di esclusione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. a), (relativa ai “contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”) in quanto ad esse non può essere riconosciuta natura previdenziale, essendo finalizzate all’erogazione di un vitalizio che si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica, come risulta sia dal tenore letterale della disposizione, sia dai principi espressi dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 289 del 1994, relativa all’assegno vitalizio in favore dei parlamentari, sia infine alla qualificazione tributaria dell’indennità in quanto normativamente rientrante tra le indennità per cariche elettive (cfr. anche Cass. nn. 20542/210, 23793/2010).

3.1. Con il terzo motivo si lamenta la omessa o insufficiente motivazione in merito alla eccezione circa l’omesso ed inspiegato calcolo adottato dall’Agenzia delle entrate per la determinazione del maggior imponibile e della relativa liquidazione, operata disconoscendo l’intero importo dei contributi versati o dedotti dalla parte, limitandosi ad affermare che il calcolo risultava esposto nei quadri allegati all’avviso di accertamento impugnato.

3.2. Il motivo è inammissibile in quanto a fronte di una motivazione congruamente riferita alle risultanze dell’avviso di accertamento, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare la sua doglianza riportando il contenuto dell’atto richiamato in sentenza, ma non l’ha fatto, con evidenti ricadute negative sull’ autosufficienza del motivo.

4.1. Con il quarto motivo si lamenta la omessa e/o contraddittoria motivazione in merito ai molteplici elementi addotti dal contribuente al fine di qualificare come previdenziale non solo i versamenti fatti, ma anche l’assegno vitalizio eventualmente corrisposto e richiama gli argomenti svolti con riferimento all’art. 50, comma 1, lett. g) del TUIR, che assimila le indennità di carica ed i conseguenti assegni vitalizi ai redditi da lavoro dipendente; all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, che esclude dalla base imponibile reddituale i contributi previdenziali; all’art. 52, comma 1, lett. b) del TUIR, secondo il quale solo gli assegni vitali (e non i contributi finalizzati all’erogazione) sono assoggettati a tassazione; alla L. Regionale n. 30 del 1996, art. 2, comma 2, di interpretazione autentica della L. Regionale n. 10/1988 che qualifica come previdenziali detti contributi; alla sent. n. 289/1994 della Corte Costituzionale.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Il motivo finisce col censurare argomentazioni e statuizioni della sentenza ed è costruito su questioni giuridiche e non di fatto; al riguardo, giova rimarcare che questa stessa sezione ha stabilito che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti (Cass. n. 16655/2011).

5.1. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i primi due motivi, inammissibili gli ultimi due.

5.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione, rigetta il ricorso, infondati i motivi primo e secondo ed inammissibili i motivi terzo e quarto;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 2.000,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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