Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3589 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 04/02/2022), n.3589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6735-2021 proposto da:

D.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato L.D.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. cronolog. 239/2021 del TRIBUNALE di POTENZA,

depositato P11/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

D.S., ivoriano, ricorre nei confronti del Ministero dell’Intemo che non spiega difese, limitandosi al deposito di un atto di costituzione per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, contro il decreto del 13 gennaio 2021 con cui il Tribunale di Potenza ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Non occorre procedere al resoconto dei motivi spiegati, profilandosi

l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura.

Ritenuto che:

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass., Sez. Un., 1 giugno 2021, n. 15177).

Nel caso di specie la procura alle liti stesa in calce al ricorso contiene una generica attestazione di autenticità non riferibile alla data.

Nulla per le spese. Sussistono i preuspposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

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