Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3588 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 13/02/2020), n.3588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22398/2012 proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CO STAMP s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa

per procura in calce al controricorso dall’avv. Luigi Scarpa,

elettivamente domiciliato in Roma alla v. Federico Cesi n. 72 presso

lo studio dell’avv. Bernardo Di Stasio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/22/12 depositata il 29 giugno 2012 della

Commissione tributaria regionale di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 5 novembre 2019 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Stanislao De Matteis che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 73/22/2012 la Commissione tributaria regionale di Milano accoglieva l’appello proposto dalla Co Stamp s.r.l. ed in riforma della sentenza n. p.0/4/11 della Commissione tributaria provinciale di Lecco annullava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2004, avente ad oggetto la rettifica del reddito dichiarato.

Osservava la CTR che l’avviso di accertamento si fondava sul presupposto di una sottofatturazione, operata dalla società contribuente riguardo alla vendita di due colli per stampi effettuata in Sud Africa, in realtà insussistente in quanto il maggior valore, erroneamente dichiarato sulla bolletta doganale di partenza della merce via mare dal porto olandese di Rotterdam, era stato immediatamente corretto dall’autorità doganale di arrivo. Attesa pertanto la correzione dei documenti doganali, regolarmente vidimati dalle autorità competenti, con l’indicazione di un valore pari a quanto dichiarato dalla società contribuente e non essendovi alcun motivo per ritenere tali correzioni mendaci o simulate, andavano annullati tanto l’avviso di accertamento quanto la conseguenziale cartella di pagamento.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un solo mezzo. Resiste la Co Stamp s.r.l. mediante controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la CTR omesso, riguardo al valore effettivo della prestazione, di accertare la natura delle correzioni, essendo mancato qualsiasi accertamento circa il reale valore dei beni dichiarato dalla parte.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La CTR ha motivato il suo convincimento tenendo conto degli argomenti prospettati dalle parti e dunque della sussistenza di un errore nella trascrizione del valore dei beni sulla bolletta di esportazione dello spedizioniere olandese, indicato erroneamente in Euro 442.000 e riportato anche sulla bolletta di importazione della dogana sudafricana. L’avviso di accertamento è scaturito dal confronto tra il dato risultante dalla fattura (Euro 227.500) – dato confermato dall’ordine di acquisto del cliente estero – e quello errato risultante dalle bollette doganali, successivamente corrette dalle autorità doganali su istanza della società.

1.3. Essendo pertanto l’avviso scaturito dal confronto meramente cartolare tra il dato reale risultante dalla fattura ed il dato errato (ossia quello più alto), correttamente la CTR ha ritenuto insussistente la contestazione della sottofatturazione, osservando che l’errore era stato immediatamente corretto dalle Autorità competenti e non sorgendo alcun sospetto circa la falsità o la simulazione di tale correzione.

1.4. L’Agenzia, nell’indicato motivo di ricorso, sostiene che la CTR avrebbe tuttavia omesso di svolgere una reale indagine sull’effettivo valore dei beni, con ciò adombrando il dubbio che il valore delle merci potesse effettivamente essere più elevato rispetto a quello dichiarato nella fattura, ma, a parte la novità di questo rilievo (che fa leva su una circostanza che non risulta essere stata oggetto di trattazione nel corso del giudizio), va in ogni caso evidenziato che l’eventuale maggior valore dei beni esportati doveva costituire oggetto di un puntuale accertamento non ad opera del giudice ma da parte dall’Ufficio, venendo in rilievo una verifica concernente il presupposto della pretesa impositiva.

1.5. Del resto la circostanza evidenziata dall’Agenzia, secondo la quale la correzione sarebbe avvenuta solo dopo sei anni dal momento dell’esportazione, non solo contrasta irrimediabilmente con quanto evidenziato nella sentenza impugnata (secondo la quale, al contrario, il valore errato venne immediatamente corretto dalla Autorità doganale di arrivo), ma non trova alcun concreto riscontro documentale, avendo la ricorrente omesso di trascrivere il contenuto dell’atto richiamato.

2. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso. Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; pone le spese della presente fase di legittimità a carico della ricorrente, liquidandole in Euro 5.600 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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