Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3587 del 14/02/2011
Cassazione civile sez. I, 14/02/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 14/02/2011), n.3587
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. BERRUTO Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Z.G., elettivamente domiciliato in Roma, via G.G.
Belli 39, presso l’avv. Di Biase Giuseppe, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Siracusa in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato
in Roma, P. dei Re di Roma 57, presso l’avv. Cappucci Domenico,
rappresentato e difeso dall’avv. Sturiale Lucia giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1293 del
21.12.2004.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24.1.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Uditi gli avv. Di Raimondo su delega per Z. e Cappucci per il
Comune;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19.7.2000 il Tribunale di Siracusa rigettava l’opposizione del Comune di detta città avverso il decreto con il quale gli era stato intimato il pagamento di L. 644.365.162 in favore di Z.G., con riferimento al servizio di trasporto di terremotati e di alunni ricoverati presso strutture di accoglienza, che questi aveva fornito a seguito di delibere della Giunta Municipale.
La Corte di Appello di Catania, adita dal Comune, riformava la decisione di primo grado accogliendo l’opposizione e rilevando in particolare come fosse fondata l’eccezione di carenza di legittimazione sollevata dal Comune, atteso che il Sindaco avrebbe agito nella qualità di Ufficiale di Governo, quale organo locale di protezione civile.
Avverso la decisione Z. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria, cui resisteva il Comune con controricorso.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 24.1.2011.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi di impugnazione Z. ha rispettivamente denunciato:
1) violazione degli artt. 1678, 1679 e 1337 c.c., poichè nella specie si sarebbe trattato di contratto di trasporto, la proposta negoziale sarebbe stata formulata dal Comune in persona del Sindaco, l’esecuzione del contratto sarebbe avvenuta nel rispetto del principio di buona fede, la cui violazione da parte del Comune avrebbe reso configurabile una sua responsabilità precontrattuale;
2) violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 78 e art. 97 Cost., ed in particolare del dovere di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni;
3) vizio di motivazione, poichè la Corte territoriale avrebbe revocato il decreto ingiuntivo “senza minimamente pronunciarsi sulla struttura contrattuale posta in essere”.
I tre motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, essendo in particolare incentrati sulla natura negoziale dell’accordo stipulato fra le parti in causa e sulle pretese violazioni conseguenti alla sua esecuzione.
Le relative doglianze sono infondate.
La Corte di Appello, infatti, ha rigettato l’originaria domanda dello Z. sulla base del rilievo che, pur avendo deliberato la Giunta Municipale del Comune di Siracusa l’affidamento del servizio di trasporto di terremotati e di alunni ricoverati presso le strutture di accoglienza a Z.G., a seguito degli eventi sismici del 13.12.1990, ciò ha fatto con la precisazione che l’esecuzione del servizio sarebbe stato effettuato su disposizione del Sindaco D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 16, ex art. 16, vale a dire quale Ufficiale di Governo organo di protezione civile (p. 6). Come correttamente rilevato dal giudice del merito, dunque, il Sindaco ha operato quale organo decentrato dell’amministrazione statale, circostanza da cui quindi discende che il Comune è privo di legittimazione passiva, essendo viceversa legittimato a contraddire il Ministero della Protezione civile, per cui conto era stata assunta l’obbligazione in questione.
L’assenza dunque di un’obbligazione riferibile al Comune rende inconsistente la doglianza concernente una sua pretesa responsabilità precontrattuale ed assorbe inoltre le ulteriori censure, rappresentate sotto i profili della violazione del dovere di imparzialità della pubblica amministrazione e della omessa specifica considerazione della configurazione dell’accordo, sulla base del quale lo Z. aveva poi effettuato il trasporto che aveva dato causa alla pretesa creditoria azionata.
11 ricorso deve quindi, conclusivamente, essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011