Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3587 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14222-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

Nonchè da:

EQUITALIA POLIS SPA in persona del Coadiutore Vicario dell’Agente

della Riscossione per la provincia di Napoli pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO POLISI giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 68/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 03/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento e deposita nuova copia del ricorso notificato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi

principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. ha impugnato nei confronti dell’agenzia delle entrate e della concessionaria per la riscossione una cartella di pagamento emessa per omessi versamenti di IRPEF in base al controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2002.

La commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso sulla base dei rilievi della mancata sottoscrizione della cartella e dell’a mancata indicazione in essa del responsabile del procedimento (motivo, quest’ultimo, non dedotto dalla contribuente).

Previa riunione, la commissione tributaria regionale della Campania in Napoli ha respinto gli appelli proposti dall’agenzia e dalla concessionaria, affermando l’obbligatorietà dell’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e non pronunciando su eccezione di ultrapetizione – sottoposta quale motivo di gravame dalla concessionaria – per mancata proposizione di motivo di ricorso della contribuente in relazione a tale aspetto.

Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, rispetto al quale si costituisce l’Equitalia Polis s.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale su due motivi, non svolgendo invece difese la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – E’ fondato e va accolto– anche ai fini dell’ammissibilità del ricorso incidentale – il secondo motivo del ricorso principale con cui l’agenzia lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito con la L. n. 31 del 2008; motivo cui si giustappone il secondo motivo del ricorso incidentale, anch’esso dunque fondato. Erroneamente infatti la sentenza afferma che, essendo stata emessa la cartella per cui è causa prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 248 del 2007 che rendè l’indicazione obbligatoria solo nelle cartelle per ruoli consegnati dal 1 giugno 2008, sussisterebbe invalidità per mancata indicazione del nome del responsabile del procedimento. In argomento deve richiamarsi come questa Corte abbia già chiarito, anche a sezioni unite, che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’amministrazione finanziaria non è richiesta dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, – di cui appare fare applicazione la sentenza impugnata – a pena di nullità; tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 – ter, convertito, con modificazioni, nella L. n. 31 del 2008, che nell’introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento fissa la decorrenza di tale disciplina con riferimento ai ruoli consegnati dal 1 giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse” (cfr. sez. un. n. 11722 del 2010 e sez. 5 n. 10805 del 2010).

3. – Stante la fondatezza del predetto secondo motivo del ricorso principale, può passarsi ad esaminare il primo motivo del ricorso incidentale (che comunque si pone in posizione di priorità logico – giuridica rispetto allo stesso motivo del ricorso principale teste accolto); con esso infatti la concessionaria per la riscossione lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte della sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di esaminare specifico motivo di appello di essa concessionaria (che risulta perfino riportato nella sentenza stessa), con cui Equitalia Polis s.p.a. ha sottoposto la questione dell’avere la commissione provinciale d’ufficio rilevato il presunto vizio di mancata indicazione del responsabile del procedimento, non dedotto dalla contribuente con il ricorso introduttivo. Anche tale motivo di ricorso è fondato, in quanto è fermo l’orientamento di questa corte nel senso che in tema di contenzioso tributario i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come “causae petendi” della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti (cfr. ad es. n. 20393 del 28/09/2007).

4. – L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale esime la corte dall’esaminare l’analogo motivo dedotto dall’agenzia delle entrate come primo del ricorso principale; esame che avrebbe necessitato l’esame della questione relativa al se l’agenzia possa, nel caso di specie, dolersi – come si è in effetti doluta – del mancato esame di motivo d’appello proposto dalla concessionaria.

5. – Ugualmente fondato è il terzo motivo del ricorso principale, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non consentendo la cartella “di individuare se trattavasi di omesso o carente versamento” nè “di comprendere l’entità delle sanzioni irrogate, che risultano conteggiate in numero di quattro come pure gli interessi”. Tale statuizione, infatti, si pone in contrasto con l’interpretazione che questa corte (v. ad es. n. 13335 del 10/06/2009, n. 26671 del 18/12/2009 e n. 25329 del 28/11/2014) dà del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, in base al quale è legittima una mera liquidazione dell’imposta (con la quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale) in quanto essa è effettuata sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione: in tale caso, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.

6. – E’ infine fondato il quarto motivo del ricorso principale, formulato dall’agenzia censurando l’affermazione nella sentenza impugnata di un obbligo di invio, nel caso di specie, di comunicazione di irregolarità il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3. Dall’esame della sentenza effettivamente risulta che la commissione di merito ha ritenuto la nullità della cartella per vizio di motivazione, ma ha altresì fatto riferimento “all’obbligo di inviare al contribuente la comunicazione delle irregolarità”; la commissione appare dunque aver fondato la decisione, seppur sinteticamente, su una “ratio decidendi” parallela all’altra. Senonchè anche tale “ratio” si appalesa in contrasto con la giurisprudenza di questa corte (v. ad es. n. 22035 del 28/10/2010 e n. 3154 del 17/02/2015), posto che l’art. 36 bis, mirante a disciplinare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni del contribuente, anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13, e successivamente dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, non prevede affatto l’obbligo, in capo all’Ufficio, di comunicare l’esito della liquidazione, sempre e comunque, ma solo quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione; comunque non è prevista in alcun modo la sanzione della nullità. Nè alcun elemento di segno contrario alla censura in esame può essere tratto dall’art. 6 dello Statuto del contribuente giacchè la disposizione citata trova applicazione solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

7. – Si deve pertanto provvedere alla cassazione della sentenza impugnata; non è peraltro necessario rinvio alla commissione regionale, in quanto l’accoglimento dei ricorsi come innanzi rende possibile alla corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronuntiare nel merito, rigettando l’originario ricorso della parte contribuente.

8. – Le spese dei gradi di merito, a cagione delle peculiarità delle decisioni e dell’intervento interpretativo del legislatore (L. n. 31 del 2008), possono essere compensate tra le parti; quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte accoglie i ricorsi principale e incidentale, cassa l’impugnata sentenza e, pronunciando nel merito, rigetta l’originario ricorso della parte contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida, quanto all’agenzia delle entrate, in Euro 2.900 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito e, quanto a Equitalia Polis s.p.a., in Euro 2.300 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione quinta civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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