Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3586 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1415-2018 proposto da:

G.L., T.F., T.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO GIZZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARLO ZAULI;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, che lo

rappresenta e difende;

CASA DI CURA SAN FRANCESCO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato CAMILLA

BOVELACCI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO DE CESARE,

GIUSEPPE SAVINI;

ZURICH INSURANCE COMPANY SA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI

NERLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

Z.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2574/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna Z.M. e Casa di Cura San Francesco s.r.l. Espose in particolare parte attrice quanto segue.

In data (OMISSIS), a seguito di indicazione dello specialista per la presenza di macroscopica ematuria, il T. si era sottoposto ad indagine ecografica, il cui referto da parte del Dott. Z.M. era stato nel senso della presenza solo di cisti renali; il (OMISSIS) successivo, a seguito di ritenzione urinaria, in base ad ecografia era stata accertata la presenza di patologia tumorale renale, per la quale il (OMISSIS) l’attore era stato poi sottoposto ad intervento chirurgico; la lesione tumorale era già evidente il (OMISSIS) e avrebbe dovuto essere riconosciuta dallo Z., il quale aveva a sua disposizione anche un esame ecografico eseguito nella Casa di Cura il (OMISSIS).

Chiese quindi, previo accertamento che l’errore diagnostico aveva provocato un ritardo di 50 giorni nell’esecuzione dell’intervento urgente, declaratoria che il ritardo aveva fatto insorgere nel T. una forte depressione per il timore che per effetto del ritardo il tumore potesse nuovamente manifestarsi o avere determinato metastasi e la condanna al risarcimento del danno conseguente alla sindrome ansioso-depressiva determinata dall’errore diagnostico nella misura di Euro 130.311,00.

Si costituirono lo Z. e la Casa di Cura chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa le rispettive società assicuratrici, Zurich Insurance Company e Aurora Compagnia di Assicurazioni s.p.a. Con memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, l’attore allegò che in base a TAC eseguite successivamente all’introduzione del giudizio era emersa la presenza di metastasi polmonari e chiese quindi accertarsi che il ritardo aveva determinato, o concorso a determinare, l’insorgenza delle dette metastasi, con l’ulteriore intervento chirurgico, e che le dette circostanze avevano provocato una forte depressione.

2. Il Tribunale adito, sulla base di accertamento tecnico preventivo secondo il quale dall’ecografia del (OMISSIS) non erano percepibili altre neoformazioni rispetto alle cisti, rigettò la domanda, disponendo la compensazione delle spese (“in considerazione dell’effettiva sussistenza del lamentato errore di diagnosi, pur se incolpevole”).

3. Avverso detta sentenza propose appello il T.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Z.M. propose appello incidentale in ordine alla statuizione sulle spese. A seguito della morte dell’appellante, il processo fu proseguito dagli eredi G.L., T.F. e T.M..

4. Con sentenza di data 31 ottobre 2017 la Corte d’appello di Bologna, dopo avere disposto CTU, rigettò entrambi gli appelli, con compensazione delle spese.

Osservò la corte che costituivano inammissibili nuovi temi di indagini le seguenti circostanze indicate nell’atto di appello: lo Z. avrebbe dovuto rendersi conto dell’urgenza con la quale era stato chiesto il suo intervento; lo Z. avrebbe dovuto mediante il computer della Casa di Cura prendere conoscenza dell’esame ecografico a cui il paziente si era sottoposto il (OMISSIS) e che il mutamento delle formazioni cistiche rispetto al precedente esame avrebbe dovuto indurre il sospetto della presenza del tumore; non erano state considerate le due consulenze medico-legali. Aggiunse comunque che: il paziente non aveva mai detto nulla dell’esame citologico delle urine, sicchè era lecito supporre che non avesse mai effettuato tale esame; nulla poteva desumersi dal fatto che nella prenotazione dell’esame ecografico vi fosse il consiglio di portare anche gli esami precedenti; che lo Z. avesse a disposizione l’esame eseguito il (OMISSIS) era allegazione sfornita di prova, nè era noto se il medesimo avesse a disposizione un computer; in una relazione medico-legale si affermava apoditticamente che il (OMISSIS) la lesione tumorale era ben evidente, mentre non significativo era il rilievo nell’altra relazione medico-legale della difformità delle formazioni cistiche rispetto all’esame precedente perchè non era provata la disponibilità dell’esame del (OMISSIS).

Osservò ancora che la CTU, eseguita con l’ausilio dello specialista in radiologia, evidenziato che l’esame ecografico del (OMISSIS) aveva avuto ad oggetto l’addome in toto e non specificatamente i reni, aveva concluso nel senso che dalla rilettura del risultato dell’esame, relativo a soggetto obeso affetto da rene policistico bilaterale, non emergevano immagini suggestive di neoplasia renale, nè quanto meno immagini sospette tali da dover indurre ulteriori approfondimenti (considerata anche l’epoca di esecuzione – 2004). Aggiunse che il CTU aveva concluso che in ogni caso il lasso di tempo intercorso fra l’indagine eseguita dallo Z. e la diagnosi di tumore (45 giorni) non poteva avere assunto rilevanza causale ai fini del successivo decorso e dell’evoluzione clinica della malattia che a distanza di quasi undici anni aveva portato al decesso del T. e che il consulente di parte appellante non aveva mosso osservazioni a tali conclusioni.

Osservò infine che costituiva domanda nuova inammissibile la richiesta di danni, ivi compresi quelli iure proprio degli eredi, sulla base del nesso fra il ritardo diagnostico allegato e le metastasi diagnosticate in anni anche successivi al (OMISSIS) e che avevano condotto alla morte del T..

5. Hanno proposto ricorso per cassazione G.L., T.F. e T.M. sulla base di quattordici motivi. Resistono con distinti controricorsi Casa di Cura San Francesco s.p.a. e Zurich Insurance Public Limited Company. Ciascuna delle parti ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2904 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la decisione di appello aveva violato il giudicato interno relativo all’accertamento dell’errore diagnostico da identificare nella compensazione delle spese disposta “in considerazione dell’effettiva sussistenza del lamentato errore di diagnosi, pur se incolpevole”.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 183 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che non costituiva inammissibile mutatio libelli quanto risultante dalla memoria ai sensi dell’art. 183, ed in particolare l’esame relativo ai polmoni in quanto successivo alla prima udienza, mentre che lo Z. fosse a conoscenza dell’urgenza dell’esame ecografico e della sintomatologia del paziente emerge dalla documentazione di primo grado.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 60,61,143 e 144 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, come eccepito all’udienza successiva al deposito della CTU, al consulente doveva essere chiesto di valutare l’operato del medico alla luce delle conoscenze di costui, e cioè gli esami precedentemente compiuti e la prescrizione dello specialista.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 60,61,193,194 e 196 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, invece di un generico medico legale, avrebbe dovuto essere nominato un docente di urologia.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 60,61,193 e 194 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il CTU non aveva vagliato le considerazione dell’ausiliario con autonome considerazioni, come previsto da Cass. n. 25993 del 2013, e non aveva risposto alle osservazioni mosse dai consulenti secondo cui la lesione neoplastica era ben visibile.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente, in relazione alla rilevata esclusione di rilevanza causale del lasso di tempo intercorso fra l’indagine compiuta dallo Z. e l’evoluzione della malattia, che la sentenza non aveva considerato il giudicato interno e che il giudice di appello ha riportato quanto pedissequamente affermato dal CTU senza alcun vaglio critico, nonostante che soprattutto il CTU non avesse fornito alcun supposto scientifico alla sua affermazione, e senza inoltre replicare alle puntuali osservazioni contenute anche nelle relazioni mediche di parte appellante, fino ad integrare la carenza di motivazione.

7. Con il settimo motivo si denuncia difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che vi è difetto motivazionale in ordine alla eccepita nullità della consulenza in relazione alla questione del nesso causale.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt. 41 e 42 c.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che sussiste il nesso causale.

9. Con il nono motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che vi è omessa pronuncia in ordine alla domanda per perdita di chance.

10. Con il decimo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia che la corte territoriale non ha spiegato per quale ragione la mancata tempestiva diagnosi non avrebbe avuto alcuna rilevanza causale in relazione alla morte del congiunto e che non ha considerato la perdita per il paziente della chance di vivere più a lungo.

11. Con l’undicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia che la corte territoriale non ha considerato anche la perdita della chance per il paziente di conservare durante il decorso della malattia una migliore qualità della vita.

12. Con il dodicesimo motivo di denuncia violazione dell’art. 1223 c.c.. Osserva la parte ricorrente che in sede civile vale la regola del più probabile che non.

13. Con il tredicesimo motivo si denuncia violazione degli artt. 2236 e 1218 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il convenuto non ha fornito la prova liberatoria circa la non imputabilità, secondo criteri probabilistici, del fatto all’azione o omissione del medesimo medico e che la corte territoriale ha tratto il convincimento dell’esistenza della prova liberatoria da considerazioni medico-legali contraddittorie e del tutto insufficienti.

14. Con il quattordicesimo motivo si richiama la rilevanza per il caso di specie di Cass. n. 17143 del 2012.

15. E’ stata depositata rinuncia al ricorso. Benchè la rinuncia, sottoscritta dalla parte ricorrente, manchi dell’autentica del difensore, non vi è da dubitare della riconducibilità dell’atto alla volontà di parte ricorrente sia perchè inviata in modalità telematica mediante posta certificata dal difensore, sia per la presenza dello stesso difensore in udienza. Le altre parti hanno aderito alla rinuncia, per cui non si provvede in ordine alle spese.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo di cassazione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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