Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3586 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8161/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CRISTAL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo

studio dell’avvocato DANIELE CIUTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAN LUCA LUCCHETTI, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2009 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata l’08/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il controricorrente l’Avvocato CIUTI che si riporta al

contenuto del controricorso e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dopo la sottoscrizione in data 19 maggio 2006 di un verbale di contraddittorio a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, il successivo 25 maggio 2006 l’agenzia delle entrate ha notificato alla società Cristal s.r.l. in liquidazione, che nel frattempo aveva corrisposto una rata e prestato garanzia, un provvedimento di rigettò dell’accertamento con adesione motivato sulla base della conoscenza di nuovi elementi emersi nell’ambito di procedimento penale.

Il ricorso avverso il diniego innanzi alla commissione tributaria provinciale di Torino è stato accolto. La commissione tributaria regionale del Piemonte in Torino ha rigettato l’appello dell’agenzia, che avverso questa decisione propone ricorso per cassazione su nove motivi, cui la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Con i due primi motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, l’agenzia lamenta errori “in procedendo” che sarebbero costituiti dall’avere la commissione regionale ritenuto non ammissibile la doglianza formulata in appello dall’agenzia di non impugnabilità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, del diniego di accertamento con adesione, in quanto non sollevata tale questione in primo grado; con il primo motivo, l’agenzia fa notare che il divieto di nuove eccezioni ex art. 57 del D.Lgs. cit., vale per il solo contribuente; con il secondo, che comunque la non impugnabilità è rilevabile d’ufficio. I motivi sono inammissibili, per difetto di pertinenza con la sentenza impugnata, ove leggesi – come rilevato dalla controricorrente – che la questione di ammissibilità sollevata “deve essere dichiarata (rectius, esaminata) d’ufficio, anche se nella fattispecie è stata eccepita pure da parte convenuta”, così mostrando di ritenere ammissibile l’eccezione, peraltro poi disattesa nel merito (“nel merito, la commissione condivide la decisione di primo grado”).

3. – E’ infondato il terzo motivo, con cui l’agenzia lamenta altro errore “in procedendo” per avere i giudice di merito erroneamente ritenuto il diniego come atto impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19; il lamentato errore non sussiste, atteso che già del diniego dell’accertamento con adesione in precedenza regolato dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656, di cui quello di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, rappresenta una estensione, questa corte (v. sez. 5 n. 25086 del 27/11/2006 e sez. un. n. 185 del 26/03/1999) ha affermato l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

4. – Con il quarto e il quinto motivo si censurano violazioni del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 7, deducendo che la sentenza impugnata avrebbe qualificato accertamento con adesione un verbale sottoscritto dal contribuente e da funzionari dell’agenzia non contenente la denominazione di “accertamento con adesione” (quarto motivo) e la liquidazione delle imposte dovute, delle sanzioni e delle eventuali altre somme (quinto motivo). Con il sesto motivo si deduce omessa motivazione su fatto decisivo della controversia, in relazione al predetto profilo della mancanza nell’atto di una liquidazione delle imposte dovute. Con il nono motivo, poi, si deduce altro vizio motivazionale su fatto decisivo costituito dal sussistere di una effettiva volontà di definire la lite fiscale, in relazione alla considerazione della clausola alla p. 2 del verbale che subordinava la proposta di cui allo stesso verbale all’approvazione del direttore dell’ufficio. I motivi testè riepilogati, strettamente connessi tra loro quanto alle dedotte violazioni di legge e ai correlati profili motivazionali, debbono esaminarsi congiuntamente e ritenersi fondati. Invero, dalla lettura della sentenza – che affronta espressamente il tema della qualificazione dell’atto come incontro definitivo della volontà delle parti, anche al di là dei dati testuali – si evince che i rappresentanti dell’ufficio sono ritenuti “competenti e legittimati alla firma”, mentre si prende atto del fatto che “manca la quantificazione della somma complessiva da pagare”, ciò cui la commissione ritiene si possa surrogare per il fatto che “la stessa è stata calcolata dalla contribuente… inoltre non è pregiudicata la facoltà da parte dell’ufficio di esercitare ulteriormente l’azione accertatrice”. Tale rilievo, che si pone come centrale ai fini del ritenersi da parte della commissione di merito il verbale di cui trattasi come un compiuto accertamento con adesione, è senza dubbio in contrasto con il D.Lgs. n. 218 del 1998, art. 7, che, ai fini delle imposte dirette, prevede che “l’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale”, elementi questi che pacificamente non sono presenti nella fattispecie e non possono essere sostituiti da calcoli unilaterali, stante anche l’esigenza che la rateazione venga specificamente concessa, concludendosi poi l’accordo con il versamento delle rate (salvo, in base a disciplina successiva, il ravvedimento operoso). Ne deriva, quindi, che – anche al di là del dato testuale dell’intitolazione dell’atto, che può assumere valenza indicativa – l’assenza nel verbale, per come descritto in ricorso e nella sentenza impugnata, della liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, non ne consente – ai fini di quanto si dirà nel senso della decisione di merito da parte di questa corte – la qualificazione quale accertamento con adesione.

5. – Il settimo motivo, con cui l’agenzia lamenta vizio motivazionale in ordine alla competenza dei funzionari sottoscrittori dell’accordo, e l’ottavo motivo, con cui censura una violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 e del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, deducendo che – ove anche il verbale contenesse la precisa volontà di addivenire ad accertamento con adesione – l’ufficio, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, resterebbe libero di negare l’accertamento con adesione, senza che ciò implichi aggravamento del procedimento, sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi precedentemente esaminati.

6. – Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata. Non è necessario rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in quanto, alla luce dei principi di diritto di cui innanzi (secondo i quali tra l’altro il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 7, consente di qualificare accertamento con adesione un atto riportante i requisiti previsti dalla medesima norma, non surrogabili unilateralmente dal contribuente, e in particolare la liquidazione delle imposte dovute, delle sanzioni e delle eventuali altre somme), può questa corte pronunciare nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ritenendo legittimo l’atto di diniego e quindi rigettando l’originario ricorso della parte contribuente.

7. – Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti alla luce dell’effettiva originaria situazione di negoziazione tra le parti; quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l’impugnata sentenza e, pronunciando nel merito, rigetta l’originario ricorso della parte contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte contribuente alla rifusione a favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro tremilacinquecento per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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