Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3585 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. III, 16/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, (Gia’ Ferrovie dello Stato S.p.A.) in

persona del suo institore dott. M.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio

dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

e sul ricorso n. 31231/2005 proposto da:

B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio dell’avvocato PORCACCHIA

GIANGUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRANCA NINO giusta

delega a margine del controricorso con ricorso incidentale

subordinato;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, (gia’ Ferrovie dello Stato S.p.A.) in

persona del suo institore dott. M.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio

dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso a ricorso incidentale subordinato;

– controricorrente –

e sul ricorso n. 1293/2006 proposto da:

ING. NINO FERRARI IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRL, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

dott. F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MEDAGLIE D’ORO 172, presso lo studio dell’avvocato RIZZO

TULLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZO MAURIZIO giusta

delega a margine del controricorso con ricorso incidentale

subordinato;

– ricorrente –

e contro

RETE FERROVIARIA ITAL SPA, B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 390/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

Sezione Promiscua, emessa l’8/07/2004, depositata il 26/10/2004;

R.G.N. 314/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito l’Avvocato Antonio BRIGUGLIO;

udito l’Avvocato Nino BRANCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto principale,

assorbimento incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 8 luglio – 26 ottobre 2004, la Corte d’appello di Messina rigettava l’appello principale proposto dalla Rete ferroviaria italiana s.p.a. e gli appelli incidentali della s.r.l.

Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni Generali e di B. G. (in proprio e quale erede di B.A.) avverso la sentenza del locale Tribunale del 17 gnnaio – 6 aprile 2001.

La Corte territoriale esaminava, innanzi tutto, le censure relative alla carenza di legittimazione attiva della Rete ferroviaria italiana (secondo la quale solo il Raggruppamento Costanzo Associazione Temporanea di Imprese, in amministrazione controllata, dante causa della Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni Generali s.r.l., doveva essere considerato legittimo contraddittore secondo la convenzione stipulata tra l’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ed il Raggruppamento).

I giudici di appello rilevavano che la questione della individuazione del soggetto responsabile, ai sensi della L. 23 giugno 1865, n. 2359, all. E, art. 46, dei danni cagionati dalla realizzazione della opera pubblica in questione (raddoppio della linea ferroviaria tra le stazioni di (OMISSIS), dal quale sarebbe derivata la perdita di valore commerciale dell’immobile di proprieta’ degli originari attori B. doveva essere esaminata con carattere di priorita’, rispetto a tutte le altre proposte.

La convenzione richiamata dalle Ferrovie non riguardava affatto il caso sottoposto all’esame della Corte territoriale, poiche’ la stessa si riferiva alle sole controversie connesse alle procedure espropriative ed alle conseguenze patrimoniali ad esse relative.

Nel caso di specie, invece, il fabbricato del quale i due attori B. erano proprietari non era inserito in alcun piano espropriativo ne’ in alcun procedimento di occupazione per pubblica utilita’ e la domanda proposta si riferiva ai danni conseguenti alla sua collocazione in zona limitrofa al tracciato dell’opera pubblica ed aveva ad oggetto limitazioni e pregiudizi di carattere permanente delle facolta’ connesse alla titolarita’ del diritto di proprieta’ che derivavano dalla stessa esistenza fisica dell’opera progettata e, sia pure solo in parte, realizzata.

Correttamente, dunque, il giudice i primo grado aveva ritenuto la responsabilita’ esclusiva della Pubblica Amministrazione nella progettazione e collocazione dell’opera, considerato che non era stata sollevata nei confronti del concessionario alcuna eccezione tale da configurare profili di colpa nella esecuzione delle opere allo stesso affidate.

Quanto alla entita’ dei danni risarcibili, la Corte territoriale confermava la liquidazione gia’ operata dal giudice di primo grado, rigettando le censure di segno opposto, formulate dalle parti in causa.

Avverso tale decisione la s.p.a. Rete ferroviaria italiana ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due distinti motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso e ricorso incidentale subordinato la ing. Nino Ferrari s.r.l. e B.G..

La societa’ Rete ferroviaria italiana resiste con controricorso ai due ricorsi incidentali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, disporsi la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Con il primo motivo la societa’ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, della L. n. 2359 del 1865, art. 46 e successive modifiche, del D.M. 30 gennaio 1982, n. 175, art. 1 e del D.M. 13 febbraio 1982, n. 267, art. 6 inoltre degli artt. 1362 e 1363 c.c. insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La societa’ Rete ferroviaria italiana aveva gia’ dedotto in appello la erroneita’ della decisione di primo grado che aveva ritenuto carente di legittimazione il Raggruppamento Costanzo, estromettendolo dal giudizio.

I giudici di appello avevano condiviso la decisione adottata sul punto dal Tribunale, cosi’ incorrendo in tutte le violazioni di norme di legge denunciate.

Alla associazione temporanea di Imprese, con capogruppo la impresa Costanzo s.p.a. era stato affidato in concessione di prestazioni integrate un primo lotto di lavori con una convenzione che prevedeva espressamente la progettazione e la esecuzione dell’opera.

Dunque, il concessionario non poteva essere considerato un “mero esecutore” dell’opera, con la conseguenza che egli doveva rispondere di tutti i danni, direttamente o indirettamente arrecati.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. (quest’ultimo nel testo previgente, applicabile alla specie) nonche’ della L. 26 novembre 1999, n. 353, art. 90 omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

La societa’ Rete Ferroviaria italiana aveva eccepito in appello, con specifico motivo, che unico responsabile dei danni avrebbe dovuto essere considerata la ditta esecutrice (vale a dire la Costanzo ATI e per essa ora la ing. Nino Ferrari) che nella realizzazione dell’opera non aveva rispettato le fasce laterali di salvaguardia, sottolineando che una diligente esecuzione dei lavori avrebbe scongiurato il verificarsi di gran parte dei pregiudizi reclamati.

I giudici di appello non aveva esaminato questa eccezione, aderendo alla prospettazione della controparte sulla presunta inammissibilita’ (per novita’) di tale questione.

La Corte territoriale, avrebbe dovuto esaminare tale eccezione, disponendo consulenza tecnica di ufficio per verificare se il mancato rispetto delle cosiddette “fasce laterali di salvaguardia” fosse da imputare, o meno, alla impresa concessionaria.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Va, in proposito, considerato che, in materia di illecito aquiliano, che contempla una dinamica ipotesi risarcitoria ben piu’ ampia di quella prevista dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46 (Cass. 1540/71), la responsabilita” del concessionario, rapportabile ad una sua condotta dolosa o colposa, va comunque esclusa qualora l’illecito sia ascrivibile esclusivamente a fatto dell’Amministrazione concedente (Cass. 9266/94). A “fortiori”, quando l’attivita’ lecita della P.A., incentrata nella localizzazione dell’opera pubblica e nella predisposizione del relativo progetto, comporti per il privato un pregiudizio indennizzabile a’ sensi del citato art. 46, la responsabilita’ risarcitoria esclusivamente propria della P.A. non puo’, in alcun modo, coinvolgere il concessionario, cui non siano addebitabili, sul piano soggettivo, dolo o colpa nella esecuzione dei lavori, quando egli sia, come nella specie hanno accertato i giudici di appello, mero esecutore materiale dell’opera.

La societa’ ricorrente rileva, contrariamente all’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, che nel caso di specie la Costanzo ATI avrebbe, in base alla convenzione stipulata, provveduto anche alla progettazione dell’opera, richiamando la figura del concessionario di committenza o di poteri, il quale e’ anche progettista e gestore dell’opera pubblica.

Ma non riporta – per esteso – le parti di tale convenzione dalle quali sarebbe possibile trarre tali conclusioni.

La denuncia di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e 1363 c.c.) e’ comunque inammissibile, non avendo la ricorrente indicato specificamente le disposizioni della convenzione che assume essere state erroneamente interpretate dai giudici di appello, ne’ specifica chiaramente le regole interpretative che sarebbero state violate dai giudici di appello.

Con motivazione logica ed adeguata, che sfugge a qualsiasi censura di violazione di norma di legge e di vizi della motivazione, i giudici di appello hanno – da un lato confermato che la Pubblica Amministrazione doveva considerarsi unica responsabile dei danni subiti dai proprietari dell’immobile (in termini di immissioni intollerabili, perdita di luce, aria e veduta, impossibilita’ di accedere al piano terra con automezzi od altro).

Hanno ricordato che il consulente tecnico nominato dall’ufficio aveva accertato che l’immobile del quale i due B. erano proprietari aveva subito “rilevanti danni direttamente riconducibili all’opera progettata e concessa in appalto dalla odierna appellante”.

L’immobile, che godeva di accesso diretto dalla strada pubblica e di ottima panoramicita’, aveva subito un decremento di valore consistente per effetto dei lavori gia’ realizzati, anche indipendentemente dalla effettiva entrata in funzione del raddoppio della linea ferroviaria.

Tutti questi danni, ha sottolineato la Corte territoriale, erano conseguenza diretta dalla costruzione dell’opera effettuata senza il rispetto delle fasce laterali di salvaguardia. La responsabilita’ di tale – no corretta – esecuzione dei lavori era da imputare esclusivamente alla societa’ Rete ferroviaria italiana, che aveva stabilito dove collocare l’opera pubblica.

Sotto altro profilo, gli stessi giudici hanno rilevato che la questione della imputabilita’ del mancato rispetto delle fasce di salvaguardia alla societa’ concessionaria, costituiva fatto del tutto nuovo, per la prima volta, sollevato nel giudizio di appello. Per questa ragione, i giudici di appello hanno concluso che la questione proposta doveva considerarsi del tutto inammissibile.

I giudici di appello non hanno mancato, tuttavia, di esaminare nel merito la nuova questione proposta dalla societa’ ferroviaria con l’atto di appello.

Con autonoma e ben distinta “ratio decidendi” la Corte territoriale ha osservato che – anche a prescindere della rilevata novita’ della questione proposta (del mancato rispetto delle fasce laterali di salvaguardia) – la stessa atteneva pur sempre “ad un elemento progettuale dell’opera pubblica che comporta esclusiva responsabilita’ del committente e non puo’ essere frutto di una scelta estemporanea dell’appaltatore e non controllata dalla P.A.”.

Nessun profilo di responsabilita’ era stato, in concreto, adombrato a carico della impresa concessionaria in relazione alla esecuzione delle opera alla stessa affidate, rilevato che la societa’ rete ferroviari italiana aveva mantenuto “la direzione della concreta esecuzione del progetto”.

Di fronte a tale, motivata, conclusione si infrangono tutte le censure formulate dalla ricorrente e si rivelano inammissibili quelle di violazione dell’art. 345 c.p.c. relative alla autonoma ratio decidendi.

Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento dei due ricorsi incidentali, indicati espressamente come condizionati.

La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00), di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, per B. ed in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, per Ing. Nino Ferrari, Impresa Costruzioni Generali s.r.l., oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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