Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3583 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3583 Anno 2014
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 9279-2013 proposto da:
SEDDA

ANTONINA (SDDNNN51T50F333U)

TOCCO

LORENZO

( TCCLNZ77C24B354A elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA ARCHIMEDE 59, presso lo studio dell’avvocato
GIORDANI FRANCESCO, rappresentati e difesi
dall’avvocato PIETRO CANADELLI, giusta procura alle
liti a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

2014
720

BANCO DI SARDEGNA SPA;
– intimato –

avverso l’ordinanza R.G. 10457/2012 del TRIBUNALE di
MONZA, depositata il 07/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 14/02/2014

consiglio del 28/01/2014 dal Presidente Relatore Dott.
RENATO BERNABAI;
per i ricorrenti é solo presente l’Avvocato Pietro

Canadelli.

RITENUTO
– che con atto di precetto notificato il 13 ed il 14 settembre 2012 il
Banco di Sardegna s.p.a. intimava ai sigg. Antonina Sedda, residente in
Monastir (C), e Lorenzo Tocco, residente in Monza, di pagare la somma di
euro 112.176,95, a titolo di rate di restituzione di un mutuo fondiario,
– che con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2010 gli intimati
proponevano opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. dinanzi al
Tribunale di Monza per sentir dichiarare nullo l’atto di precetto opposto;
– che, nel costituirsi, il Banco di Sardegna eccepiva l’incompetenza
territoriale del Tribunale di Monza, assumendo che competente per la divisata
esecuzione forzata immobiliare era il Tribunale civile di Cagliari;
– che, in accoglimento dell’eccezione, il Tribunale di Monza, con
ordinanza 7 marzo 2013, dichiarava la propria incompetenza territoriale in
favore del Tribunale di Cagliari;
– che con ricorso notificato a mezzo posta, con plico spedito il 6 aprile
2013, i sigg. Sedda e Tocco proponevano congiuntamente regolamento
necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. assumendo che l’avversa
eccezione di incompetenza era inammissibile in quanto non contestava ogni
criterio di collegamento prospettabile, né precisava le ragioni della
competenza del Tribunale di Cagliari, nel cui circondario non era ubicato
alcun bene suscettibile di esecuzione forzata;
– che il Banco di Sardegna non svolgeva attività difensiva;

CONSIDERATO
– che per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il
giudice del luogo in cui le cose si trovano (art. 26 cod. proc. civ.), e tale
competenza è inderogabile per accordo delle parti (art. 28 cod. proc. civ.);

eleggendo contestualmente domicilio presso il Tribunale di Cagliari;

- che la cd. opposizione preventiva all’esecuzione, preannunziata dal
precetto (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) si propone con citazione
avanti al giudice competente per territorio ai sensi dell’art. 27 cod. proc. civile,
e cioè al giudice del luogo dell’esecuzione, funzionalmente competente
– che nella specie il Tribunale di Monza ha correttamente indicato quale
l’immobile sul quale la banca ha preannunziato l’esecuzione forzata nelle
premesse dell’atto di precetto.

P.Q.M.
– Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Cagliari.
Roma, 28 Gennaio 2014
IL PRESIDENTE

giudice competente il Tribunale di Cagliari, nella cui circoscrizione è sito

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