Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3583 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33969-2019 proposto da:

A.N., rappresentato e difeso dall’avv.to FRANCESCO GIAMPA’,

con studio in Lamezia terme, via G, Da Fiore 73,

(francesco.giampaavvlamezia.legalmail.it), elettivamente domiciliato

presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma,

piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 947/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.N., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente, di religione musulmana, ha narrato di essere fuggito in quanto aveva intrecciato una relazione omosessuale con un ragazzo della sua città con il quale si incontrava a casa sua: questi, per non destare sospetti quando si recava a casa sua, si vestiva da donna fino a quando sua madre lo aveva smascherato incrociandolo sulla porta di casa ed aveva richiesto l’intervento della polizia che lo aveva arrestato. Il ricorrente, dunque, temendo la reazione delle forze dell’ordine anche nei suoi confronti, si allontanava dal proprio paese nel quale l’omosessualità configurava un reato ed era pesantemente punita oltre che perseguitata.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, degli artt. 112, 115, 167, 324, 342 e 347 c.p.c. nonchè dell’art. 2909 c.c. Lamenta, in primis, che a fronte di una motivazione della sentenza di primo grado che non aveva messo in discussione la sua credibilità, la Corte territoriale, in assenza di qualsiasi censura sul punto, aveva rigettato l’appello riesaminando interamente tutta la vicenda ed escludendo che il racconto fosse attendibile.

1.1. Assume che, con ciò, era stato violato il giudicato interno formatosi sulla questione relativa alla attendibilità del suo racconto e che, pertanto, la sentenza dovesse ritenersi affetta da nullità.

1.2. Aggiunge, in relazione alla violazione di legge denunciata, che la motivazione del rigetto della domanda nascondeva una evidente carenza istruttoria perpetrata dai giudici di merito che, rispetto alla domanda di riconoscimento dello stato di rifugiato conseguente alla persecuzione subita, avevano violato sia il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 sia il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3 in quanto non erano state affatto acquisite informazioni, tratte da fonti ufficiali aggiornate, riguardanti il trattamento riservato in (OMISSIS) agli omosessuali, con evidente inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 115,116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, e artt. 3,5,7,14 e 17.

2.1. Lamenta la medesima carenza istruttoria in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria della quale, in thesi, ricorrevano tutti i presupposti in quanto la sola accusa di essere omosessuale determinava il rischio di tortura e di trattamenti disumani e degradanti, visto che oltretutto la polizia non gli aveva garantito adeguata protezione e che, in più, le forme di persecuzione previste dalla legislazione interna erano tanto gravi da rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma tre dell’art. 5, comma 6 TUI e degli artt. 2,8 e 14 CEDU nonchè degli artt. 2 e 10 Cost. e degli artt. 112,115,116c.p.c., dell’art. 111Cost. e dell’art. 132c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c..

3.1. Assume, al riguardo, che non erano stati affatto considerati i seri motivi di carattere umanitario che ricorrevano nella situazione in esame, nonchè la sua condizione di vulnerabilità derivante dal timore di arresto e di vendette private. Denuncia, inoltre, che non erano state affatto considerate, ai fini della valutazione della sua vulnerabilità, le violenze da lui subite nel luogo di transito, denunciate espressamente nell’atto d’appello ed ancor prima nel ricorso di primo grado.

4. Tutti i motivi sono fondati.

4.1. Quanto al primo, si osserva preliminarmente che ricorre la violazione del “giudicato interno” in punto di credibilità, con inosservanza dell’art. 2909 c.c.

4.2. L’ordinanza del Tribunale, infatti, non mette affatto in discussione la narrazione del ricorrente che, anzi, viene avvalorata dal riferimento ad essa come la ragione della sua partenza dal (OMISSIS), limitandosi tuttavia ad affermare che “il narrato dal ricorrente appare sostanzialmente circoscritto alla sfera della disciplina penale ordinaria e familiare che esula chiaramente dalla specifica disciplina sopra richiamata e che certamente non gli avrebbe impedito di ricorrere le autorità statali al fine di ottenere idonea tutela avverso le ricevute minacce” (cfr. pag. 3 della ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in atti): proprio su tale valutazione si era incentrato il primo motivo d’appello, in relazione al quale la decisione resa dalla Corte risulta del tutto eccentrica e fondata su una impropria rivalutazione della narrazione del ricorrente, ritenuta carente dei requisiti di veridicità e non sufficientemente circostanziata (cfr. pag. 5 penultimo ed ultimo cpv della sentenza impugnata), laddove tali elementi non erano stati affatto messi in discussione.

4.3. La sentenza, pertanto, sotto tale profilo, risulta affetta da nullità.

5. Tuttavia, in relazione alle fattispecie in cui la credibilità assume un marginale rilievo – oggetto delle successive censure – si osserva che anche il secondo motivo è fondato.

5.1. Infatti non risulta acquisita nessuna informazione, attraverso il richiamo a fonti attendibili ed aggiornate, sulla specifica vicenda narrata, visto che la sentenza contiene soltanto generici riferimenti alla condizione sociopolitica del (OMISSIS) (cfr. pagg. 8, 9 e 10) tratta da fonti informative non esattamente individuate anche in relazione alla collocazione temporale (fra le altre, non meglio identificate, si richiama Amnesty International senza riferimento cronologico), con violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

5.2. Al riguardo questa Corte ha avuto modo di chiarire che il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio e l’estrinsecazione dei poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni attendibili ed aggiornate sul Paese di origine del richiedente in riferimento alle vicende prospettate e con specifica indicazione delle fonti in base alle quali sia stato svolto l’accertamento necessario (cfr. Cass. 11312/2019; Cass. 13897/2019).

6. Infine, anche il terzo motivo è fondato: la motivazione resa, infatti, contrasta sia con la insufficiente quanto retorica valutazione della vulnerabilità, dalla quale emerge l’omesso giudizio di comparazione, riferibile anche alla mancata acquisizione delle informazioni sul rispetto dei diritti fondamentali nel paese di origine in relazione alla vicenda narrata, sia la erronea svalutazione delle sofferenze subite nel paese di transito e cioè la Libia, specificamente prospettate nel motivo d’appello, con violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2.

6.1. Al riguardo questa Corte ha avuto modo di chiarire che “il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona” (cfr. ex multis Cass. 13096/2019; Cass. 13565/2020).

7. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.

La Corte deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del Giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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