Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3582 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. III, 16/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ IMMOBILIARE FINANZIARIA SIFIN SRL, (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Unico Dott. I.M. elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio

dell’avvocato D’ACUNTI CARLO MARIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIPOLLA PASQUALE con delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, e il

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per

legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 79/2005 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emessa il 3/03/2005, depositata il 24/03/2005, –

R.G.N.185/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito l’Avvocato CARLO MARIA D’ACUNTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.6.1996, la Sifin (Societa’ Immobiliare Finanziaria) conveniva innanzi al Tribunale civile di Caltanisetta i Ministeri dell’Interno, della Difesa e di Grazia e Giustizia, in persona dei rispettivi ministri in carica, chiedendone la solidale condanna al pagamento dei danni subiti in occasione ed a causa dell’ospitalita’ alberghiera data ad alcuni magistrati applicati alla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di (OMISSIS) nell’hotel (OMISSIS) gestito da essa istante (stante l’esigenza di sicurezza in ordine alle indagini della D.D.A. sulle stragi che avevano coinvolto i giudici F. e B.). I danni richiesti venivano cosi’ suddivisi:

a) danni connessi all’indisponibilita’ per altri clienti dell’albergo di camere e suites non occupate ne’ pagate dai magistrati alloggiati presso l’hotel, per essere state messe a disposizione del servizio di sicurezza approntato per la protezione dei magistrati stessi;

b) danni da sviamento di clientela cagionati, sia alla struttura alberghiera in senso stretto, sia al ristorante ivi collocato, anch’esso gestito dalla controparte, per effetto del clima di tensione creato dalla paura di attentati, nonche’ del disturbo per i clienti connesso alla necessita’ di essere sottoposti a rigidi controlli con apposite apparecchiature all’ingresso dell’albergo da parte dei militari che stazionavano nella hall dell’albergo. Tali danni erano connessi al piu’ generale clima di intimidazione e terrore in cui da alcuni anni viveva l’opinione pubblica in relazione all’inaugurazione della stagione stragistica da parte della mafia in Sicilia e nel territorio nazionale;

c) danni da usura della struttura (in particolare della moquettes e delle pareti) causati dall’uso improprio dell’albergo soggetto a costante vigilanza interna da parte di militari;

d) danno consistente in Euro 45.123,67 da parte della societa’ per munire un’ala dell’albergo di un sistema di videocamera a circuito chiuso, su indicazione del Prefetto di Caltanisetta.

Si costituivano i Ministeri convenuti, deducendo, in primo luogo, che i rapporti contrattuali relativi all’utilizzazione delle camere d’albergo era intercorso unicamente con i magistrati e che, pertanto, solo su di loro potevano gravare eventuali obblighi contrattuali e, in secondo luogo, che la societa’ attrice non aveva assolto l’onere di dimostrare il decremento di clientela.

L’adito Tribunale di Caltanissetta, espletata consulenza tecnica di ufficio e acquisita prova testimoniale, con sentenza in data 19.12.2000, condannava il Ministero dell’Interno a pagare alla societa’ attrice la somma di L. 782.606.882, oltre gli interessi legali, per le spettanze relative alle camere e alle suites dei piani (OMISSIS); di L. 5.032.500, oltre gli interessi legali per le spettanze relative alle camere del (OMISSIS); di L. 2.598.026, oltre gli interessi legali, per le spettanze della camera n. (OMISSIS).

Tale statuizione di condanna si fondava sulle risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, delle quali era emerso che i magistrati avevano occupato le stanze dell’albergo ben oltre il periodo in cui si erano trattenuti a (OMISSIS) per esigenze di lavoro a che il servizio di vigilanza sulle stesse stanze si era protratto anche durante l’assenza dei giudici (come risultava anche dalla copiosa corrispondenza intrattenuta dalla Direzione del (OMISSIS) con il Prefetto di (OMISSIS)).

Ad avviso del Tribunale di Caltanissetta, il comportamento del Prefetto che non aveva provveduto a far liberare le stanze nel periodo di assenza dei magistrati, aveva assunto rilevanza, ai sensi dell’art. 1372 c.c. come comportamento idoneo a far assumere gli obblighi derivanti dalla conclusione di un contratto atipico di ospitalita’ alberghiera.

Il Tribunale condannava, inoltre, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni cagionati dai militari in servizio di vigilanza, liquidandoli equitativamente nella somma di Euro 1.000.000.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni che si assumevano essere stati sofferti per sviamento della clientela dell’albergo e del ristorante, il Tribunale la rigettava, non avendo ritenuto raggiunta la prova che il lamentato sviamento di clientela si fosse in realta’ verificato.

A seguito degli appelli dei Ministeri dell’Interno e della Difesa, costituitasi la Societa’, la Corte d’Appello di Caltanissetta, con la decisione in esame, depositata in data 24.3.2005, in parziale riforma della decisione di primo grado, cosi’ statuiva: rigetta la domanda proposta dalla Sinfin nei confronti del Ministero dell’Interno per il pagamento a titolo di lucro cessante del costo giornaliero delle stanze e delle suites dell’albergo nei periodi di assenza dei magistrati e dei militari di scorta dalla struttura alberghiera;

dichiara che gli interessi legali sulla somma equitativamente liquidata per danni da usura della struttura, progressivamente rivalutata di anno in anno, sono dovuti a decorrere dal (OMISSIS) al soddisfo.

Ricorre per Cassazione con tre motivi la societa’ Sifin, illustrati da memoria resistono con contro ricorso il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 2043 c.c. e dei principi e delle norme che regolano l’attivita’ discrezionale della pubblica amministrazione e dei suoi limiti nonche’ violazione degli artt. 832 e 835 c.c. e della L. 25 agosto 1865, n. 2359 in materia di espropriazione pubblica e della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in materia di requisizione d’uso, e relativo difetto di motivazione. Si fa presente in proposito che se e’ vero che non sussisteva un formale contratto tra l’amministrazione e l’albergo, e’ anche vero che e’ sfuggito alla Corte “la costrizione” della societa’ odierna ricorrente in ordine alla concessa disponibilita’ della propria struttura; si aggiunge che la Corte territoriale “e’ incorsa in una serie di errori omettendo di esaminare il motivo dell’appello incidentale della Sifin con il quale veniva riproposta l’azione di responsabilita’ da fatto illecito nei confronti del Ministero dell’Interno”.

Con il secondo motivo si deduce violazione di giudicato e dell’art. 329 c.p.c. nonche’ dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e relativo difetto di motivazione, con riferimento al punto della motivazione in cui si esclude che le camere occupate dai magistrati e dalla scorta siano rimaste inutilizzabili anche durante i periodi di assenza. Si aggiunge che su tale profilo della decisione nessuna censura e’ stata proposta dai Ministeri appellanti per cui tale parte della sentenza di primo grado e’ da ritenere coperta da giudicato.

Con il terzo motivo si deduce omessa pronuncia su questione essenziale, violazione dell’art. 112 c.p.c. nonche’ degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226, 2729, 832 e 835 c.c. nonche’ degli artt. 41 e 42 Cost., e relativo difetto di motivazione, sul punto in cui “la sentenza della Corte del merito ritiene che nulla sia dovuto alla Sifin per il titolo in questione sia perche’ stipulando il rapporto con i magistrati ed i singoli militari, la Sifin ha accettato non solo la loro presenza in albergo ma anche il complesso sistema di protezione predisposto a tutela delle loro persone, sia perche’ la societa’ ben avrebbe potuto in corso di rapporto esercitare recesso ad nutum non essendo affatto tenuta all’ulteriore erogazione del servizio.

Nella memoria di parte ricorrente si deduce tra l’altro che manca la legittimazione del Ministero della Difesa “ad interloquire nel presente giudizio…poiche’ detto Ministero non ha investito di autonoma censura la statuizione sulla domanda di risarcimento danni alle strutture alberghiere”.

Innanzitutto e’ infondata la questione posta in sede di memoria: i due Ministeri, quali originari appellanti e intimati a seguito del ricorso in esame nella presente fase di legittimita’, hanno depositato, infatti, un unico controricorso (sottoscritto dall’Avvocatura Generale dello Stato), al quale sono ovviamente interessati in dette qualita’.

Il ricorso, poi, non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Quanto al primo motivo e’ da osservare che con esso, pur deducendosi violazione di norme, tra cui quelle in tema di attivita’ discrezionale della pubblica amministrazione, si tende ad un non consentito riesame di elementi e circostanze di fatto in ordine all’accordo intervenuto tra i Ministeri e la societa’ ricorrente.

Ancora e’ da rilevare che l’ulteriore profilo di censura inerente l’omesso esame dell’appello incidentale della Sifin avente ad oggetto azione di responsabilita’ da fatto illecito nei confronti del Ministero dell’Interno, e’ del tutto generico e privo del requisito di autosufficienza (non essendo possibile comprendere il dedotto omesso esame in relazione ad uno specifico motivo di appello) ed investe anche una non ammissibile indagine sui contenuti di detto accordo e sulle relative modalita’ del suo “formarsi”.

Del resto sul punto vi e’ ampia e logica motivazione sull’esclusione della domanda di risarcimento danni, con riferimento anche ai periodi di assenza dei magistrati dalla struttura alberghiera: da un lato e’ stata esclusa la configurazione di un accordo con la pubblica amministrazione in virtu’ di un mero comportamento; dall’altro, in virtu’ del potere discrezionale spettante al giudice del merito, la Corte Territoriale ha ritenuto non sussistente detta voce di danno.

Riguardo poi al secondo motivo e’ da rilevare che non sussiste il dedotto giudicato: il gravame proposto dall’amministrazione ha precluso la formazione di giudicati su singoli punti in quanto alla Corte territoriale e’ stato devoluto il riesame di tutte le questioni rilevanti ai fini del decidere (in esse compresa quella sopramenzionata delle “occupazioni” delle stanze da parte dei magistrati anche nei periodi di loro assenza).

Del pari privo di pregio e’ il terzo motivo che risulta assorbito dal rigetto delle prime due censure, in quanto risulta del tutto logico ed evidente che la Corte territoriale non ha ritenuto di disporre il risarcimento per danno emergente, conseguente all’occupazione “militare” della struttura, escludendo “in fatto” tale tipo di occupazione. Inammissibili sono infine i profili di doglianza in tale motivo contenuti che attengono al merito della vicenda.

In relazione alla complessita’ e alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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