Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3582 del 15/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilia – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17433-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FEMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO MARCHETTI 2, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO NICOTERA, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

sul ricorso 17749-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FEMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO MARCHETTI 2, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO NICOTERA, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 269/2010 e 270/2010 della COMM.TRIB.REG. di

ROMA, depositate il 12/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento l’agenzia delle entrate, sulla base di verifica fiscale, ha contestato alla Fe.Mar. s.r.l., esercente attività di lavori generali di costruzione edifici, costi indebitamente contabilizzati e maggiori corrispettivi incassati, quantificando IVA, IRES e IVA dovute oltre sanzioni per l’anno di imposta 2004.

La commissione tributaria provinciale di Rieti con sentenza n. 252/01/08 ha accolto parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo il maggior ricavo accertato.

La commissione tributaria regionale del Lazio in Roma ha:

– con sentenza n. 269/14/10 depositata il 12.5.2010 rigettato il ricorso dell’agenzia;

– con sentenza n. 270/14/10 depositata in pari data 12.5.2010 rigettato il ricorso della contribuente;

con entrambe le sentenze coeve e con identico testo ritenendo – in ordine alla valutazione degli immobili ceduti cui si ricollega la quantificazione dei corrispettivi – “che nè l’agenzia delle entrate nè la parte contribuente abbiano fornito prove certe e concrete delle rispettive valutazioni: l’agenzia delle entrate avendo operato per eccesso e la società avendo proposto valori per difetto”, onde è stata confermata la valutazione intermedia della commissione provinciale.

Avverso le due sentenze ha proposto separati ricorsi l’agenzia, in particolare affidandosi avverso la prima a un motivo, e avverso la seconda parimenti a un motivo; resiste la contribuente con controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Sempre preliminarmente vanno riunite le due impugnazioni, in quanto formulate avverso due sentenze coeve della commissione regionale, investita di due appelli – da essa non riuniti – avverso la stessa sentenza della commissione provinciale.

3. – Esaminando il ricorso dell’agenzia delle entrate avverso la seconda sentenza resa dalla commissione regionale, si rileva che con l’unico motivo l’agenzia – richiamando di avere con altro ricorso identificato in atti impugnato la prima sentenza – ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 335 c.p.c. e art. 350c.p.c., comma 3 la prima delle quali disposizioni, in particolare, applicabile anche al processo tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, prevede che le impugnazioni avverso la stessa sentenza debbano essere riunite anche d’ufficio.

4. – Il motivo è assorbito. Deve ritenersi che i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, peraltro identiche e coeve, definiscano, come nel caso di specie, contrapposti appelli avverso una unica sentenza di primo grado (senza che peraltro in appello si sia dato seguito al precetto dell’art. 335 c.p.c.), vadano preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso del tutto assimilabile a quello – previsto “expressis verbis” dall’art. 335 c.p.c. citato – della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza (v., per un caso in cui le sentenze erano integrate, e non identiche, sez. 3, n. 6391 del 2004). Restano quindi escluse, essendosi provveduto alla riunione sulla base della segnalazione della pendenza delle due impugnazioni, le conseguenze in termini di improcedibilità di cui alla giurisprudenza di questa corte in caso di mancata riunione (v. ad es. sez. 2 n. 12430 del 2010, sez. 5 n. 3870 del 2010, sez. 3 n. 12038 del 2014, sez. 6 – L n. 7096 del 2016).

5. – Con il motivo formulato nell’ambito del primo ricorso, l’agenzia delle entrate lamenta illogica, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare, sottolinea che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui la commissione regionale ritiene da un lato che i dati relativi alle stime immobiliari forniti dall’ufficio abbiano solo valore informativo e non vincolante, e dall’altro che gli stessi elementi non siano del tutto da respingere. La motivazione sarebbe poi insufficiente nella parte in cui si afferma che nè l’agenzia delle entrate nè la parte contribuente abbiano fornito prove certe e concrete delle rispettive valutazioni, “l’agenzia delle entrate avendo operato per eccesso e la società avendo proposto valori per difetto”; ciò in quanto la sentenza avrebbe dovuto fornire adeguate comparazioni e riscontri rispetto alle tesi dell’Ufficio.

6. – Il motivo – essenzialmente incentrato su contraddittorietà e in.-sufficienza della motivazione della sentenza impugnata – è infondato.

7. – Invero, per quanto attiene al profilo di presunta contraddittorietà della motivazione sul fatto del valore degli immobili, non si ravvisa il vizio denunciato: infatti il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. Nel caso di specie, invece, dopo aver affermato la non vincolatività delle fonti di prova ma, allo stesso tempo, la loro serietà, la commissione regionale ha ritenuto, con giudizio in fatto non sindacabile se non appunto dall’angolo visuale dell’idoneità della motivazione, di dover aderire a una valutazione intermedia. Non trattasi dunque di contraddizione logica tra ragioni vicendevolmente incompatibili.

8. – Quanto, poi, alla dedotta insufficienza motivazionale, per non avere la commissione regionale riscontrato e confutato tutti i molteplici elementi probatori addotti dall’agenzia, deve richiamarsi come per consolidato orientamento di questa corte la motivazione insufficiente sia configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, sez. un. n. 24148 del 2013).

In tale ottica, va tenuto conto che il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Nel caso di specie, non sussiste una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte. Conferma di ciò è il fatto che, con il motivo di ricorso, la stessa agenzia (al di là di quanto detto circa il presunto vizio di contraddittorietà) si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. – In definitiva, il primo ricorso va rigettato, non dovendosi provvedere sul secondo per assorbimento; le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte, riuniti i procedimenti nn. 17433 e 17745 del 2011, rigetta il primo ricorso, dichiara non doversi provvedere sul secondo, e condanna l’agenzia ricorrente alla rifusione a favore della contribuente delle spese dei giudizi di legittimità, che liquida in euro 4.500 oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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