Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3582 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3582 Anno 2014
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 26786-2011 proposto da:
SIVIERI & MARCONI SNC IN LIQUIDAZIONE (01296460544) in persona dei
liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE VALMARANA 63,
presso lo studio dell’avvocato BARBUTO ANDREA, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO AUTOMATIC UMBRA SRL, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO,
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presso lo studio dell’avvocato LOVELLI [GIOVANNT7 rappresentata e difesa
dall’avvocato LO VELLI

kiusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente nonché contro
CAB SRL;

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Data pubblicazione: 14/02/2014

- intimata avverso la sentenza n. 305/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA
dell’11/03/2010, depositata il 05/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2014 dal
Presidente Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
Con sentenza 20 giugno 2006 il Tribunale di Perugia, decidendo in due
cause riunite, condannava la SEVIERI & MARCONI s.n.c. all’eliminazione dei
vizi di un impianto di aereazione fornito alla AUTOMA TIC UMBRA s.rL, o in
difetto, al pagamento del costo relativo; condannava l’Automatic Umbra s.r.L
al pagamento dei residuo prezzo in favore della Sevieri & Marconi s.n.c.;
respingeva altresì l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cab s.n.c.
(più tardi, Cab s.r.I.) per il pagamento del corrispettivo del montaggio
dell’impianto.
In accoglimento del successivo gravame dell’Automatic Umbra s.rL, la
Corte d’appello di Perugia con sentenza 5 agosto 2010, condannava la
Sevieri & Marconi s.n.c. a pagare all’Automatic Umbra s.rL la somma di euro
3.200,00, necessaria per l’eliminazione dei difetti dell’opera, oltre alla
rivalutazione monetaria ed alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Avverso la sentenza non notificata la Sevieri & Marconi s.n.c. proponeva
ricorso per cassazione, notificato il 31 Ottobre 2011, deducendo, con unico
motivo, la carenza di motivazione.
Resisteva con controricorso il fallimento Automatic Umbra s.r.L, in
persona del curatore.
***

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RITENUTO IN FATTO

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie,
inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione delle risultanze
istruttorie, volta ad introdurre un riesame della causa nel merito che non può
trovare ingresso in questa sede, tramite il richiamo di documenti e deposizioni
testimoniali che in nessun modo questa Corte può esaminare.
hanno depositato memorie;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in
dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità
delle questioni svolte.

P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla
rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.100,00, di cui €
1.000,00 per compenso, oltre gli accessori di legge.

Roma, 28 Gennaio 2014

– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non

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