Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3582 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 04/02/2022), n.3582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10299-2021 proposto da:

M.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCHIMEDE N. 35, presso lo studio dell’avvocato CARMELO LORENZO

M., che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G.982/2020 del

TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 29/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MARIO FRESA che visto l’art.

380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, accolga l’istanza di regolamento di competenza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.P. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Tivoli avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento di Euro 4.251,29, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada.

2. Con ordinanza 29 marzo 2021 il Tribunale di Tivoli declinò la propria competenza, in favore di quella del Giudice di pace di Roma.

A fondamento di tale provvedimento il Tribunale ritenne che le opposizioni avverso le cartelle di pagamento emesse per la riscossione di sanzioni amministrative scaturente da violazioni del codice della strada devono essere proposte ratione materiae innanzi al Giudice di pace, e ratione loti dinanzi al giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione, ai sensi del D.Lgs. n. n. 150 del 2011, art. 7, e dunque – nel caso di specie – Roma.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza M.P., fondato su un solo motivo.

Il pubblico ministero ha chiesto raccoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso M.P. deduce che l’opposizione da lui proposta si fondava sul presupposto che la cartella esattoriale gli era stata notificata in modo irregolare (per l’esattezza, con messaggio proveniente da un indirizzo PEC “non inserito nei pubblici elenchi”); che di conseguenza essa andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; che competente a conoscere dell’opposizione agli atti esecutivi e’, ratione materiae, il Tribunale; e ratione loci il giudice del luogo ove è stato eletto domicilio nell’atto di precetto o, in mancanza, quello del luogo di residenza del trasgressore, e quindi Tivoli.

2. Il ricorso è fondato.

L’odierno ricorrente nell’atto di opposizione aveva prospettato unicamente vizi formali della cartella esattoriale.

La competenza a conoscere dell’opposizione da lui proposta andava perciò individuata in base ai criteri ordinari dettati dalla legge in materia di opposizioni all’esecuzione, e dunque:

a) ratione materiae, la competenza spettava al Tribunale e non al Giudice di pace, vertendosi in tema di opposizione agli atti esecutivi (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 6667 del 20.3.2007);

b) ratione loci, la competenza spettava al giudice del luogo dove era stata notificata la cartella, ex art. 27 c.p.c. ed ex art. 480 c.p.c., comma 3, (Sez. 2, Ordinanza n. 8704 del 15/04/2011, Rv. 617740 – 01).

Va, conseguentemente, dichiarata la competenza del Tribunale di Tivoli.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

-) dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli;

-) condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione in favore di M.P. delle spese del presente regolamento di competenza, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

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