Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3581 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32088-2019 proposto da:

N.A., rappresentato e difeso dall’avv.to FRANCESCA

GORINI, con studio in Milano, via Commenda n 35, ed elettivamente

domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 885/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. N.A., proveniente dal (OMISSIS) ((OMISSIS)), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva confermato, per ciò che qui interessa, la pronuncia del Tribunale che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito a seguito delle minacce di morte proferite contro di lui dal padre che era l’Imam del villaggio dove viveva, a causa della sua conversione al cristianesimo.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: in particolare assume che non era stato considerato il percorso di integrazione intrapreso in relazione alla protezione umanitaria e che non era stato svolta la valutazione comparativa fra la condizione personale e le condizioni di tutela dei diritti fondamentali esistenti nel paese di origine.

1.1. Lamenta, al riguardo, che:

a. non erano state affatto valutate le prove documentali prodotte dalle quali dove evincersi il percorso di tipo culturale, sociale e relazionale seguito per il suo stabile inserimento in Italia, con particolare riferimento all’attività lavorativa svolta quale addetto alle pulizie;

b. non era stata compiuta alcuna indagine sul clima di violenza ed instabilità esistente nel paese di origine, con conseguente pregiudizio dei diritti fondamentali.

1.2. Deve premettersi che il motivo proposto, pur ascritto formalmente dal ricorrente all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospetta una censura riferita all’apparenza della motivazione, visto che con esso ci si duole della apodittica svalutazione della sua integrazione attraverso una formula di rito (cfr. pag.5 secondo cpv della sentenza impugnata) affatto riferita alla documentazione prodotta a dimostrazione dell’attività lavorativa svolta: assume che essa era stata del tutto ignorata ed a tale denuncia aggiunge il rilievo concernente l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria sulle specifiche condizioni del paese di origine in relazione alla violazione dei diritti fondamentali.

1.3. Sintetizzato come sopra, una corretta qualificazione del motivo rispetto alle censure prospettate, consente di ricondurlo nell’alveo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, concernente le ipotesi di nullità della sentenza, fra le quali devono essere ricomprese quelle riferibili ad una motivazione inesistente, resa, cioè, attraverso una mera apparenza argomentativa (cfr. Cass.SUU 17931/2013; Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013; Cass. 4036/2014; Cass. 26310/2017 e Cass. 23381/2017).

1.4. In tal modo riqualificato, il motivo è fondato.

Deve, al riguardo, richiamarsi preliminarmente l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha affermato, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n 4, che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 9105/2017).

1.5. Nel caso in esame, la Corte territoriale, da una parte, si è limitata a fare un mero cenno allo svolgimento dell’attività lavorativa, non esaminando affatto la documentazione prodotta in relazione alla più recente assunzione che il ricorrente, con essa, intendeva dettagliare a sostegno della sua integrazione; e, dall’altra, non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, in relazione alle condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, al fine di rendere possibile il giudizio di comparazione previsto dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019), giudizio che, pertanto, è stato del tutto omesso.

1.6. Si osserva, al riguardo, che risulta del tutto inosservato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 a mente del quale l’accertamento in materia deve essere fondato sulla acquisizione di fonti ufficiali attendibili ed aggiornate (espressamente richiamate dalla norme testè indicata) riferite alla specifica questione dedotta: questa Corte, infatti, ha affermato il principio secondo cui “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (cfr. Cass. 9230/2020; Cass. 8819/2020; Cass. 30105/2018).

1.7. Nel caso in esame la Corte territoriale non risulta abbia affatto indicato fonti qualificabili come C.O.I. alla luce di quanto predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 avendo fatto menzione soltanto di siti internet riferiti a testate giornalistiche quali “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” che non possono essere considerate un riferimento idoneo allo scopo e sufficiente per “fotografare” in modo affidabile le condizioni che il paese di origine offre in relazione alla tutela dei diritti fondamentali.

2. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia, in relazione al motivo accolto anche alla luce del principio di diritto sopra esaminato.

3. La Corte di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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