Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3581 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2022, (ud. 10/12/2021, dep. 04/02/2022), n.3581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 314-2021 proposto da:

M.N., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA CATANZARO;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 359 2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/03/201);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

che M.N., cittadino pakistano, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 5 marzo 2020, che aveva rigettato il gravame avverso il decreto reiettivo del suo ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli aveva riferito di avere lasciato il suo paese perché vittima di una infondata accusa di omicidio);

che la Corte ha giudicato la narrazione non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare le valutazioni, incensurabilmente compiute dai giudici di merito, concernenti sia la non credibilità del racconto (primo motivo); sia la dedotta violazione del dovere di cooperazione istruttoria, cui la Corte ha adempiuto, dando conto della insussistenza di ragioni di insicurezza nel paese di origine alla luce di varie fonti informative, ai fini della protezione sussidiaria (secondo motivo); sia l’insussistenza di ragioni di vulnerabilità personale ai fini della protezione umanitaria (terzo motivo);

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

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