Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3580 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. III, 16/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato

MELE CATERINA, che lo rappresenta e difende unitamente a se’ medesimo

con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, in persona del suo legale rappresentante Dott.

C.I. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI

76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTI FRANCO con delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 770/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Quarta Sezione Civile, emessa il 23/12/2003; depositata il

16/03/2004; R.G.N.3070/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito l’Avvocato CATERINA MELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1389/00, in data 9.2.2000, S.P., beneficiario di una polizza globale infortuni sulla persona, stipulata in data (OMISSIS) conveniva innanzi al Tribunale di Milano La Fondiaria Assicurazioni s.p.a., in composizione monocratica, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore:

a)degli interessi legali sull’indennizzo di L. 57.228.000, riconosciutogli per invalidita’ permanente, nonche’ sulla indennita’ per apparecchio gessato, pari a L. 4.000.000, dalla data del sinistro sciistico occorsogli il (OMISSIS), o da data diversa, fino alla data dell’avvenuto pagamento della sorte capitale, detratto l’importo di L. 510.375 gia’ versato dalla convenuta a titolo di interessi legali;

b) degli interessi legali maturati e maturandi sulla residua somma di cui sopra; c) della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni da esso attore subiti a causa dell’inadempimento e/o tardivo adempimento da parte di La Fondiaria, comprensiva delle spese legali sostenute, di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 1380/2000, cosi’ decideva:

“condanna la La Fondiaria s.p.a. a corrispondere all’attore, a titolo di interessi legali di mora, la somma maturata sulla indennita’ per “diaria gesso” disposta in L. 4.000.000, calcolata quanto a L. 3.200.000 dal 27.2.95 e quanto a L. 800.000 dal 30.3.95 sino alla data dell’avvenuto pagamento, detratto l’acconto a tale titolo gia’ versato, oltre gli ulteriori interessi legali sulla predetta somma dalla domanda al saldo; respinge ogni altra domanda avanzata all’attore nei confronti della convenuta, dichiarando compensate integralmente fra le parti le spese di giudizio”.

Con atto notificato in data 2.11.00, S.P. proponeva appello, censurando l’erroneita’ della decisione impugnata per avere il Tribunale, tra l’altro, rigettato la domanda di risarcimento dei danni, come proposta in sede di conclusioni in primo grado, per inadempimento, comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi, pur avendo qualificato l’obbligazione di indennizzo quale debito di valore; costituitasi la Fondiaria Assicurazioni s.p.a., che ribadiva che, solo con la liquidazione dell’indennizzo ad opera degli arbitri, diviene esigibile la prestazione dell’assicuratore e che tale liquidazione trasforma il debito dell’assicuratore in debito di valuta, per cui solo da quel momento la relativa somma e’ produttrice di interessi, l’adita Corte d’Appello di Milano, con la decisione in esame n. 770/2004, rigettava il gravame e confermava quanto costituito in primo grado.

Ricorre per cassazione lo S. con due motivi mentre resiste con controricorso La Fondiaria; ha depositato memoria il ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di inadempimento e/o tardivo adempimento, e in particolare degli artt. 1218 e 1223 c.c.”. Si afferma in particolare che l’impugnata decisione e’ censurabile la’ dove non liquida a titolo di indennizzo per invalidita’ permanente, oltre al capitale indicizzato, anche la rivalutazione monetaria.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di inadempimento delle obbligazioni, responsabilita’ del debitore per inadempimento, offerta non formale, e in particolare degli artt. 1218, 1220, 1223 c.c., dell’art. 1224 c.c., comma 2, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. Si sostiene, in particolare, che censurabile e’ la decisione in esame, la’ dove non ha considerato come risarcibile il danno corrispondente alle spese legali conseguenti all’attivita’ professionale svolta da un avvocato per ottenere l’indennizzo dovuto.

Entrambi i motivi non meritano accoglimento.

Quanto al primo motivo si osserva che correttamente la Corte di merito ha statuito che in tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l’evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che qualora il rischio assicurativo sia costituito da un infortunio produttivo di invalidita’ permanente, come nella specie, soltanto la cosiddetta stabilizzazione dei postumi, costituisce il dato di rilevanza assicurativa dell’infortunio; inoltre, che il credito in questione e’ divenuto liquido ed esigibile in seguito alla liquidazione operata dagli arbitri nominati dalle parti, e da tale momento, trasformandosi il debito dell’assicuratore in debito di valuta, e’ produttivo di interessi di mora.

E’ dunque evidente che la Corte di merito, interpretando l’indicizzazione pattizia dell’indennizzo in questione secondo Istat, nell’ambito del potere discrezionale spettante al Giudice del merito, ha legittimamente escluso un ulteriore rivalutazione riconoscendo a detta indicizzazione proprio tale funzione.

Del resto, gia’ questa Corte (tra le altre, Cass. n. 10488/2009 e 3268/2008) ha statuito che, nell’assicurazione contro gli infortuni, il debito indennitario, quando e’ previsto un procedimento di liquidazione convenzionale per il tramite di una perizia contrattuale, si connota come debito di valore dal momento del sinistro al verificarsi della liquidazione e solo successivamente a tale momento diventa obbligazione di valuta; ne consegue che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere rivalutata solo al momento della liquidazione.

Inammissibile e’ poi il secondo motivo perche’ con esso si tende a prospettare un nuovo e non consentito riesame in questa sede dell’asserito ritardo del pagamento dell’indennizzo in questione, fermo restando l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui, per escludere la mora del debitore e’ sufficiente anche l’offerta non formale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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