Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3580 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3580 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 25402-2014 proposto da:
ANGELI DIONISIO, elettivamente domiciliato in ROMA
P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO BONA;
– ricorrente contro

ABEILLE EDOARDO, in proprio e quale procuratore di
ABEILLE SERENA, TOMASI MARIA LUISA ABEILLE, domiciliati
in ROMA ex lege, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di
CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO
GIULIANO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 135/2014 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 17/04/2014;

Data pubblicazione: 14/02/2018

..

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/11/2017 dal Consigliere ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata da Angeli Dionisio la sentenza n.
135/2014 della Corte di Appello di Trento con ricorso
fondato su tre ordini di motivi e resistito con controricorso
delle parti intimate.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
Con la decisione gravata innanzi a questa Corte veniva
rigettato l’appello proposto dal medesimo Angeli avverso la
sentenza del Tribunale di Trento n. 120/2013, con la quale,
in accoglimento della domanda proposta in riassunzione
dagli odierni controricorrenti, il medesimo Angeli veniva
condannato al pagamento in favore degli attori della
somma di C 29.998,74 (così determinata per effetto di
compensazione parziale di C 5.180,43 ancora dovuta a
saldo lavori dagli Abeille) a titolo di risarcimento danni per
vizi consistenti in infiltrazioni di acqua agli appartamenti dei
medesimi attori e di cui in atti.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

3

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

Considerato che :
1.-

In via preliminare la Corte deve procedere all’esame

della eccezione di improcedibilità o inammissibilità del
ricorso sollevata con controricorso.

Il ricorso risulta spedito (e tale è la data che, al fine, rileva)
il 30 ottobre 2014 e, quindi, prima della scadenza del
termine per la proposizione del ricorso stesso scadente, per
espressa ammissione della stessa parte controricorrente, il 3
novembre di quello stesso anno.
2.-

Con il primo motivo del ricorso si censura, a i sensi

dell’art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo in relazione, testualmente, “all’individuazione
eziologica delle infiltrazioni”.
Il motivo non è ammissibile.
Con lo stesso, tendente -in sostanza- ad una revisione del
giudizio di merito, non si deduce -come prescritto dal nuovo
n. 5 dell’artr. 360 c.p.c.- l’omessa valutazione di un fatto ,
in senso ontologico e storico, decisivo al fine della decsione.
Il motivo, in effetti, ritiene erratamente come “fatto”
l’essenza stessa del giudizio ovvero la valutazione
correttamente data dal Giudice del merito ( per di più anche
sulla scorta di una già intervenuta transazione per eliminare
vizi riconosciuti).
4

L’eccezione è del tutto infondata.

Il motivo è, pertanto, inammissibile..
3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360,
n. 5 c.p.c., il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
ovvero la pretesa mancata assunzione di un capitolo di una
prova .

parametro normativo processuale alla cui stregua sarebbe
eventualmente ipotizzabile la suddetta mancata assunzione.
Al riguardo va evidenziato che la pertinente eventuale
violazione ipotizzabile sarebbe quella dell’art. 112 c.p.c., la
quale “deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., I co., n. 4, essendo conseguentemente
inammissibile il motivo del ricorso con il quale siffatta
censura sia (come nella fattispecie) proposta sotto il profilo
della violazione di norme di diritto ex n. 3 ovvero come vizio
di motivazione ex n. 5 dello stesso art. 360 c.p.c.” (Cass. n.
19356/2007).
La Corte distrettuale ha in ogni caso dato congruamente
conto della inammissibilità della detta prova.
4.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta, in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione dell’art. 2727
c.c..
La censura viene svolta con un contenuto sostanzialmente
ascrivibile al parametro normativo ex n. 5 c.p.c. e non ,
come apparente svolta, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c..
5

Il motivo è inammissibile per errata indicazione del

Lo stesso riferimento all’art. 2727 c.c. è del tutto
inappropriato.
Nella fattispecie trattavasi di

documenti, inutilizzabili,

provenienti da terzi, valutati come irrilevanti (essendovi già
apposita CTU) e depositati tardivamente.

5.- Il ricorso va, dunque, rigettato.
6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso

e condanna il ricorrente al

pagamento in favore del controricorrente delle spese
del giudizio, determinate in C 2.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 1 5 % ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

6

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

Il Presidente

onarìo Giudiziario
a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

i 4 FEB. 2018

10 novembre 2017.

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