Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3580 del 14/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3580 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 11073-2013 proposto da:
SQUILLACIOTI TERESA ANTONELLA(SQLTSN67E65E328C)
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo
studio dell’avvocato MAZZOLA EMANUELA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CASTELLANO GIORGIO, giusta
delega in calce al ricorso per revocazione;
– ricorrente contro
SOCIETA’
COOPERATIVA EDILIZIA FRANCA IN
LIQUIDAZIONE (06218270012)in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. PREVE
GUGLIELMO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 14/02/2014
avverso l’ordinanza n. 18851/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 18.7.2012, depositata il 31/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
PREMESSO
segue:
<<1. — Con ordinanza 31 ottobre 2012, n. 18851 questa Corte
ha respinto il ricorso dell'arch. Teresa Antonella Squill2cioti avverso la
sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva accertato non
esserle nulla ancora dovuto dalla cooperativa "Franca" quale
compenso dell'attività professionale svolta in suo favore.
Questa Corte, premesso che i giudici di appello avevano
affermato che sulle tariffe professionali prevaleva comunque l'accordo
delle parti, nella specie incontestabilmente esistente a loro giudizio, e
che con il ricorso dell'arch. Squillacioti veniva in sostanza riproposta la
tesi della inderogabilità dei minimi tariffari, ha ribadito il principio di
diritto secondo cui il compenso per prestazioni professionali va
determinato in base alla tariffa solo nel caso in cui esso non sia stato
liberamente pattuito dalle parti.
2. — L'arch. Squillacioti domanda ora la revocazione di detta
ordinanza, osservando che essa si basa sul presupposto di fatto della
esistenza di un accordo di liquidazione del compenso professionale
nella realtà invece incontestabilmente inesistente, come risulterebbe
dalla documentazione — puntualmente indicata — prodotta nel giudizio
di merito e non presa in considerazione neppure dalla Corte d'appello.
3. — La domanda di revocazione è inammissibile.
L'errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della
Corte di cassazione consiste in un'erronea percezione dei fatti di causa,
Ric. 2013 n. 11073 sez. M1 - ud. 19-11-2013
-2- Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto che, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della
semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza
impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli
dell'essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare
gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla
sentenza di legittimità, in quanto, qualora fosse configurabile come
causa determinante della pronuncia impugnata in cassazione, il correlato vizio potrebbe essere fatto valere esclusivamente con i rimedi
proponibili contro la sentenza di merito (tra le altre, Cass. 24856/2006,
2597/2004, 2006/1995, 3519/1992).
Nella specie, invece, la ricorrente fa riferimento ad atti prodotti
nel processo di merito sottratti al diretto esame della Corte di
legittimità e coinvolge nella censura anche la sentenza di appello.>>;
che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
CONSIDERATO
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione, per
cui va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con condanna della
deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto
ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 2.200,00, di cui 2.000,00
per compensi di avvocato, oltre acces sri di legge.
Così deciso in Roma il 19 nove bre 2013
Il Preside
DEPO9TATO IN CAMMINA
0921
-, 1 FUI
4 2014