Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3580 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3580 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 11073-2013 proposto da:
SQUILLACIOTI TERESA ANTONELLA(SQLTSN67E65E328C)
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo
studio dell’avvocato MAZZOLA EMANUELA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CASTELLANO GIORGIO, giusta
delega in calce al ricorso per revocazione;

– ricorrente contro
SOCIETA’

COOPERATIVA EDILIZIA FRANCA IN

LIQUIDAZIONE (06218270012)in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. PREVE
GUGLIELMO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/02/2014

avverso l’ordinanza n. 18851/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 18.7.2012, depositata il 31/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
PREMESSO

segue:
<<1. — Con ordinanza 31 ottobre 2012, n. 18851 questa Corte ha respinto il ricorso dell'arch. Teresa Antonella Squill2cioti avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva accertato non esserle nulla ancora dovuto dalla cooperativa "Franca" quale compenso dell'attività professionale svolta in suo favore. Questa Corte, premesso che i giudici di appello avevano affermato che sulle tariffe professionali prevaleva comunque l'accordo delle parti, nella specie incontestabilmente esistente a loro giudizio, e che con il ricorso dell'arch. Squillacioti veniva in sostanza riproposta la tesi della inderogabilità dei minimi tariffari, ha ribadito il principio di diritto secondo cui il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito dalle parti. 2. — L'arch. Squillacioti domanda ora la revocazione di detta ordinanza, osservando che essa si basa sul presupposto di fatto della esistenza di un accordo di liquidazione del compenso professionale nella realtà invece incontestabilmente inesistente, come risulterebbe dalla documentazione — puntualmente indicata — prodotta nel giudizio di merito e non presa in considerazione neppure dalla Corte d'appello. 3. — La domanda di revocazione è inammissibile. L'errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione consiste in un'erronea percezione dei fatti di causa, Ric. 2013 n. 11073 sez. M1 - ud. 19-11-2013 -2- Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto che, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli dell'essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, in quanto, qualora fosse configurabile come causa determinante della pronuncia impugnata in cassazione, il correlato vizio potrebbe essere fatto valere esclusivamente con i rimedi proponibili contro la sentenza di merito (tra le altre, Cass. 24856/2006, 2597/2004, 2006/1995, 3519/1992). Nella specie, invece, la ricorrente fa riferimento ad atti prodotti nel processo di merito sottratti al diretto esame della Corte di legittimità e coinvolge nella censura anche la sentenza di appello.>>;
che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
CONSIDERATO
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione, per
cui va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con condanna della

deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto

ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 2.200,00, di cui 2.000,00
per compensi di avvocato, oltre acces sri di legge.
Così deciso in Roma il 19 nove bre 2013
Il Preside

DEPO9TATO IN CAMMINA
0921

-, 1 FUI
4 2014

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