Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 358 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20421/2015 proposto da:

L.D., L.A., L.L., nella qualità

di eredi della sig.ra T.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 32, presso lo studio dell’avvocato

EUGENIA BARONE ADESI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO

MARIO LABATE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 992/2012 RER della COR1E D’APPELLO di CATANZARO

del 28/05/2015, depositato il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– la Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento della domanda proposta da T.G., ha condannato il Ministero della Giustizia alla corresponsione dell’equo indennizzo – liquidato in Euro 3.500,00 – per il danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata del processo iniziato dinanzi al Pretore di Reggio Calabria il 18.4.1994 e definito dalla Corte territoriale di Reggio Calabria con sentenza del 17.6.2011;

– per la cassazione del decreto ricorrono L.A., L.D. e L.L. – tutti nella qualità di eredi della T., nel frattempo deceduta – sulla base di tre motivi;

– il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

– il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

Atteso che:

– non vi è prova della notifica del ricorso per cassazione, non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario, come è confermato dalla interrogazione del S.I.C. in data odierna;

– il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA