Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 358 del 10/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.10/01/2017), n. 358
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20421/2015 proposto da:
L.D., L.A., L.L., nella qualità
di eredi della sig.ra T.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 32, presso lo studio dell’avvocato
EUGENIA BARONE ADESI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO
MARIO LABATE, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 992/2012 RER della COR1E D’APPELLO di CATANZARO
del 28/05/2015, depositato il 25/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
– la Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento della domanda proposta da T.G., ha condannato il Ministero della Giustizia alla corresponsione dell’equo indennizzo – liquidato in Euro 3.500,00 – per il danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata del processo iniziato dinanzi al Pretore di Reggio Calabria il 18.4.1994 e definito dalla Corte territoriale di Reggio Calabria con sentenza del 17.6.2011;
– per la cassazione del decreto ricorrono L.A., L.D. e L.L. – tutti nella qualità di eredi della T., nel frattempo deceduta – sulla base di tre motivi;
– il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;
– il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;
Atteso che:
– non vi è prova della notifica del ricorso per cassazione, non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario, come è confermato dalla interrogazione del S.I.C. in data odierna;
– il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017