Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3579 del 14/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3579 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 24412-2014 proposto da:
BIANCO CAVE A RL, in persona del legale rappresentante
pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, V.
BRSCIA 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
ZACHEO, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE
NISI, FIORENZO LUCHENA;
– ricorrente contro
2017
2905
SCOGNAMILLO ABRASIVI DITTA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, P.ZZA PRATI DEGLI STROZZI, 30, presso lo
studio dell’avvocato PAOLA ZANGRILLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato CLAUDIO DI CANDIA;
– con troricorrente –
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Data pubblicazione: 14/02/2018
avverso la sentenza n. 219/2014 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 26/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/11/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO;
Lette le conclusioni scritte del P.M.,
Sostituto
rigetto del ricorso.
Procuratore Generale CORRADO MUSTRI che ha chiesto il
Rilevato che :
è stata impugnata dalla società Bianco Cave
a r.l. la
sentenza n. 219/2014 della Corte . di Appello di Lecce con
ricorso fondato su tre ordini di motivi e resistito con
controricorso della intimata Ditta Scognamiglio.
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna società ricorrente ebbe a proporre, innanzi al
Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Maglie,
opposizione avverso il D.I. in data 17 ottobre 1995, col
quale le veniva ingiunto di pagare alla Ditta Scognamiglio la
somma di 5.640.600, quale dovuto saldo per la fornitura di
dischi diamantati.
Il Tribunale di prima istanza
con sentenza
del 16720
dicembre 2010 revocò il D.I., dichiaro la risoluzione del
contratto inter partes di fornitura (ritenendo che la stessa
sostanziasse la consegna di aliud pro alio) e condannò la
ditta opposta alla restituzione della somma ricevuta in
acconto (C 7.035,49).
L’adita Corte di Appello, con la sentenza oggi impugnata,
decidendo sul gravame interposto dalla citata Ditta,
ritenuta l’insussistenza e comunque la mancata prova -nella
fattispecie- dell’ipotesi di consegna di aliud pro palio,
rigettava l’opposizione a D.I. e condannava l’appellata alla
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Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
refusione, con distrazione, delle spese del doppio grado del
giudizio
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
E’ stata depositata, fuori termine, memoria della società
ricorrente.
Il P.G. ha concluso, come in atti, per il rigetto del ricorso.
Considerato che :
1.
–
Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio, ex art.
360, n. 3 c.p.c., di violazione di legge (artt. 100 e 324
c.p.c.)
Parte ricorrente deduce, in sostanza, l’intervenuto giudicato
in ordine alla pretesa statuizione, da parte del Giudice di
prime cure, del rigetto dell’eccezione di decadenza della
prova per testi.
Il motivo è infondato.
L’impugnata sentenza, nel trattare e decidere la questione
della succitata decadenza (di cui al .primo interposto motivo
di appello dell’odierna parte contro ricorrente), ha
evidenziato la “tempestività dell’eccezione sollevata
all’udienza del 6 luglio 2004 per violazione del precetto
relativo alla citazione dei testi”.
Il motivo va , quindi, respinto.
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ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio , ai
sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. di violazione di legge (art. 104
d.att. c.p.c.).
Con il motivo qui in esame si sostiene la violazione della
della L. 18/06/2009″ in quanto la decadenza ritenuta con la
decisione gravata innanzi a questa Corte avvenne in
dispregio della necessità che la decadenza “…doveva essere
eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza”
nonostante, invece, la circostanza che -alla predetta udienza
del 26.05.2004- vi fu concorde richiesta di entrambi i
procuratori di rinvio per i medesimi incombenti.
La sentenza della Corte territoriale ha correttamente
evidenziato che la rilevabilità di ufficio della decadenza dalla
prova (anche nel vigore del vecchio testo dell’art. 104 D.A.
c.p.c.) era pur sempre possibile.
Tanto in quanto la L. n. 69/2009 di fatto sanciva a livello
legislativo un orientamento giurisprudenziale che, già in
precedenza, interpretava la medesima norma di cui all’art.
104 cit. come idonea a consentire la rilevabilità di ufficio
della decadenza dalla prova e • , quindi, la corretta
inutilizzabilità delle prove alla cui stregua il Giudice di prime
cure aveva ritenuto comprovata la fornitura di aliud pro alio.
Il motivo è quindi, infondato e va respinto.
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norma in epigrafe citata “nella formulazione vigente prima
3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione, sempre
dell’art. 104 D.A. c.p.c., quanto alla ritenuta decadenza, in
particolare e nello specifico, del singolo teste Felice
Scognamiglio.
Il motivo, per lo stesso ordine di ragioni innanzi già esposte
4.- Il ricorso va, dunque, rigettato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso
e condanna la ricorrente al
pagamento in favore della contro ricorrente delle
spese del giudizio, determinate in C 1.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
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sub 2, deve essere respinto.
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
Il Presidente
Il F
onario Giudiziario
ir a NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10 novembre 2017.