Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3579 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3579 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 5202-2013 proposto da:
BENI STABILI SPA SIIQ, in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo
studio dell’avvocato BERRUTI PAOLO, che la rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;

– „ricorrente contro
ROMA CAPITALE già COMUNE DI ROMA ()02438750586) in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato
CECCARELLI AMERICO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROSSI DOMENICO, giusta procura a margine del
controricorso;

– controficorrente –

Data pubblicazione: 14/02/2014

nonchè contro
SOC. COOP. IL GEROGLIFICO A RL;

– intimata avverso la sentenza n. 30088/2011 della CORTE SUPREMA DI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Bezzuti Paolo difensore della ricorrente che ha
chiesto la trattazione del ricorso in P.U.;
udito l’Avvocato Rossi Domenico, difensore della controricorrente che
si riporta al controricorso.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — Con sentenza 29 dicembre 2011, n. 30088 questa Corte ha respinto il ricorso della Beni Stabili s.p.a. avverso la sentenza, pronunciata dalla Corte d'appello di Roma nell'ambito di un più vasto contenzioso, con la quale era stato liquidato il risarcimento del danno dovuto dal Comune di Roma e dalla Coop. edilizia Il Geroglifico a r.l. per l'occupazione acquisitiva di una porzione di terreno appartenente alla società. 2. — Quest'ultima domanda ora la revocazione di detta sentenza. Rileva che essa ha rigettato il ricorso statuendo che "tutte le doglianze rivolte a contestare le sentenze di merito per aver privilegiato il criterio sinteticocomparativo risultano inammissibili anche perché la società non ha dimostrato che quello analitico invocato, ove correttamente applicato alla situazione di mercato del 1983 nella Jpecifica zona PEEP, avrebbe condotto ad una valutazionepiù elevata del fondo". Osserva, quindi, che tale statuizione è viziata da errore di Ric. 2013 n. 05202 sez. M1 - ud. 19-11-2013 -2- CASSAZIONE di ROMA del 19/12/2011, depositata il 29/12/2011; fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione al momento della irreversibile trasformazione del suolo, verificatasi nel 1984 e non nel 1983, il che ha prodotto una ulteriore svista del Collegio in merito alla affermata inesistenza della prova che l'applicazione del criterio analitico avrebbe comportato un maggior valore venale del bene. Era, documento, già allegato al fascicolo di appello, "attestante l'accertamento effettuato nel 2004 dal CTU nominato dalla Corte di Appello nei giudizi di opposizione alla stima instaurati in relazione ad alcune delle aree in questione"; la stima era in quella sede riferita al 1984 e, seguendo il criterio analitico, determinava il valore del suolo in 155.000 circa al metro quadro, ampiamente superiore al valore di 90.000 risultante dall'applicazione del metodo sintetico. Alla domanda di revocazione resiste con controricorso Roma Capitale. 3. — La domanda di revocazione è inammissibile perché l'errore denunciato è privo del requisito della decisività. La decisione di disattendere il terzo motivo del ricorso per cassazione, con cui appunto si invocava l'applicazione del criterio estimativo analitico in luogo di quello sintetico e a cui si riferisce la statuizione qui censurata, è infatti basata non soltanto sulla ratio interessata da quell'errore, ma anche su una ulteriore ed autonoma ratio, non attinta dalla censura, costituita dalla affermata discrezionalità del giudice di merito nella scelta dell'uno o dell'altro criterio estimativo e dall'assenza di vizi logici nella concreta applicazione, nelle specie, del metodo sintefico-comparativo.>>;
che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
che la sola parte ricorrente ha presentato memoria;
Ric. 2013 n. 05202 sez. M1 – ud. 19-11-2013
-3-

infatti, allegato al ricorso e trascritto nel secondo dei suoi motivi un

CONSIDERATO
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione, cui
nella memoria della ricorrente vengono mosse critiche non
sufficientemente puntuali e comunque inidonee a ribaltare la
valutazione di non decisività dell’errore denunciato;

condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 5.200,00, di cui 5.000,00
per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre
2013

che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso con

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