Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3579 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. I, 14/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 14/02/2011), n.3579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29651-2008 proposto da:

F.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso l’avvocato

VOLTAGGIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STECCANELLA ALBERTO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

07/03/2008, n. 965/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato VOLTAGGIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G. adiva in riassunzione la corte d’appello di Venezia, deducendo quanto segue: il padre, F.L., dopo il rigetto nel 1958 della domanda di riconoscimento di pensione di guerra per fatto avvenuto nel (OMISSIS), aveva agito avanti alla corte dei conti, provvedendo ad impugnare sia il primo che il secondo provvedimento di rigetto, rispettivamente, con ricorsi depositati il 2/11/1958 ed il 6/9/1966; poco dopo la morte del padre, avvenuta il (OMISSIS), il Collegio medico aveva espresso parere favorevole sulla riconducibilità delle lesioni all’apparato respiratorio agli eventi bellici; i due ricorsi pendenti erano rimasti inevasi, sino a quando il ricorrente non aveva provveduto alla riassunzione del procedimento interrotto dinanzi alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, i due ricorsi erano stati riuniti e definiti con sentenza 1139/2001 depositata il 27/6/2001, con cui la corte riconosceva la pensione di guerra di 7 cat. con decorrenza dall’1/2/1952 ed interessi dal 23/3/96; il ricorrente aveva impugnato tale decisione avanti alle sezioni centrali giurisdizionali della corte dei conti, che con sentenza depositata il 4/9/03, accoglieva parzialmente l’impugnazione, riconoscendo la rivalutazione dei ratei;nelle more, il ricorrente aveva adito la corte d’appello per l’equa riparazione, ma la corte dichiarava inammissibile la domanda, sul presupposto che il decesso del de cuius antecedente all’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001 avesse impedito l’acquisto del diritto; il Sc. accoglieva il ricorso dell’esponente e cassava il decreto impugnato con la sentenza in data 8/3/07.

Con il decreto impugnato, depositato il 17 marzo 2008, la corte d’appello di Venezia respingeva la domanda di F.G., sulla base delle seguenti argomentazioni: il F. agiva solo per l’equa riparazione come erede del dante causa, così come accertato con statuizione coperta da giudicato; la giustiziabilità del diritto poteva decorrere solo dal 1 agosto 1973, atteso che ai sensi dell’art. 25 par. 1 CEDU, che prima del protocollo n. 11 disciplinava l’accesso degli individui, il ricorso individuale alla Commissione era condizionato all’accettazione di una clausola opzionale, e tale facoltà era stata esercitata dall’Italia il 1/8/1973, con la conseguenza che i fatti precedenti non possono costituire fonte di responsabilità dello stato italiano nei confronti del cittadino; nel caso, il dante causa era morto il (OMISSIS) e quindi anteriormente all’entrata in vigore, fissata dalla L. n. 884 del 1955 con decorrenza dall’1/8/1973, della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e del conseguente recepimento nella Repubblica del diritto rivendicato. Ricorre per cassazione il F., sulla base di un unico articolato motivo.

La Presidenza del Consiglio non ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Il F. denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 384 c.p.c., comma 2, nonchè la nullità o vizio del procedimento, per violazione di giudicato ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Tanto premesso, si deve rilevare che questa corte, nella sentenza n. 5343 del 2007, con cui ha cassato il decreto della corte territoriale n. 1513/2003, ha ritenuto che “… il diritto all’equa riparazione del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del processo, verificatosi prima dell’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001 va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si lamenta la durata eccessiva, con il solo limite che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla corte di Strasburgo e che questa si sia pronunciata sulla sua ricevibilità” (situazione che pianamente non ricorre nella specie).

Con detto principio di diritto, la corte si è esplicitamente espressa nel senso che la fonte del diritto all’equa riparazione non è solo costituita dalla L. n. 89 del 2001, per coincidere il fatto costitutivo previsto dalla legge nazionale con la violazione dell’art. 6 della Convenzione, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. n. 848 del 1955 e quindi di immediata rilevanza nell’ordinamento interno. Nella specie, a fronte del chiaro principio espresso ex art. 384 c.p.c., la corte territoriale è pervenuta a negare l’esistenza del diritto, con ciò contraddicendo la regola di diritto enunciata dal S.C., a cui la stessa si sarebbe dovuta attenere, richiamando la pronuncia del S.C. n. 14268 del 2006, che ha fissato il principio secondo il quale la giustiziabilità del diritto alla ragionevole durata del processo, quale tutela individuale, decorre dal 1 agosto 1973, atteso che l’azione di riparazione era condizionata all’accettazione di una clausola opzionale consistente nel riconoscimento da parte dello stato contraente della competenza della Commissione (successivamente, Corte EDU), dichiarazione sopravvenuta in materia per l’Italia il 1/8/1973.

Applicando tali principi, la corte territoriale, rilevato che la morte del dante causa era avvenuta il 22/5/1970, antecedentemente alla data di recepimento nello stato italiano del diritto rivendicato, ha respinto la domanda del F..

Così argomentando, la corte territoriale non ha solo disatteso il principio di diritto, enunciato ai fini della decisione della causa e non in via astratta (così tra le ultime, Cass. 327/2010) al quale si sarebbe dovuta attenere, ma ha male interpretato l’orientamento di legittimità sopra riportato (e seguito nelle successive pronunce 16284/2009, 25526/2006, 4842/2007, 28507 del 2005, tra le tante), che non porta ad escludere l’esistenza del diritto, come tale già sorto con l’art. 6 della Convenzione, ratificata e resa esecutiva con L. n. 848 del 1955, ma l’azionabilità individuale dello stesso anteriormente al 1/8/1973 (recepita successivamente, con effetto retroattivo, dalla L. n. 89 del 2001), da cui consegue, nell’applicazione concreta al caso di specie, che il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio già espresso nella sentenza n. 5343/2007, e dovrà considerare, ai fini della quantificazione dell’indennizzo da durata irragionevole del processo, il solo periodo successivo al 1/8/1973. Nè in tal modo si introduce una inammissibile questione nuova o una violazione del principio di diritto siccome attinente ad un presupposto logico necessario della precedente pronuncia, in violazione del giudicato implicito interno (sul principio, vedi le sentenze 17353/2010, nonchè 26241/09 e 6126/08), come ritenuto dal ricorrente, atteso che si tratta di applicare il diverso profilo della azionabilità del diritto già esistente in capo all’erede. Va pertanto accolto il ricorso, e va cassato il decreto impugnato, rinviandosi, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto come sopra espresso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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