Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3579 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 04/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 04/02/2022), n.3579
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11488-2016 proposto da:
T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPODIMONTE 14,
presso lo studio dell’avvocato WALTER MELORIO, rappresentato e
difeso dagli avvocati FRANCESCO PROCACCINI, FRANCESCA ATTINGENTI,
ANIELLO MELORIO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 3703 persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA
PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6617/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 06/11/2015 R.G.N. 2398/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 6617 del 2015, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame svolto dall’attuale ricorrente avverso la pronuncia di primo grado;
2. per la Corte di merito, trattandosi di procedimento incardinato dopo il 4 luglio 2009, il termine semestrale previsto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, era spirato alla data di deposito del gravame (24 marzo 2001) avverso sentenza pubblicata in data 23 settembre 2010, come da attestazione del cancelliere in calce alla sentenza;
3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un articolato motivo, T.L. avverso il quale l’INPS ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
4. con il motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione o falsa applicazione degli artt. 133 e 327 c.p.c., dell’art. 429c.p.c., comma 1, dell’art. 430c.p.c. e dell’art. 57 c.p.c., comma 1 e degli artt. 2699 e 2700 c.c., degli artt. 3 e 24 Cost., deducendo che, nel caso di specie, la sentenza, siglata dal cancelliere in data 24 settembre 2010 in calce all’attestazione per cui la sentenza è stata pronunciata e resa pubblica in data 23 settembre 2010, non reca alcuna ulteriore data e/o attestazione relativamente alle operazioni di pubblicazione sicché dalla stessa emerge la pubblica lettura del dispositivo e della motivazione all’udienza di discussione e la formula del timbro, dal quale sembrerebbe resa pubblica all’udienza del 23 settembre 2010 costituisce mero errore materiale in quanto alcuna operazione di deposito della sentenza è menzionato nel processo verbale della detta udienza del 23 settembre 2010, sottoscritta dal giudice; il procedimento di pubblicazione si è concluso il 24 settembre, come effetto legale della certificazione da parte del cancelliere della consegna ufficiale della sentenza e solo a tale data, con la piena prova del deposito della sentenza, decorre il termine dell’impugnazione;
5. il ricorso è inammissibile;
6. va ribadito, secondo principi consolidati di questa Corte, che la denuncia di un error in iudicando, per violazione di norme di diritto sostanziale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, o per vizi della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto;
7. tale censura non può, pertanto, riguardare vizi inerenti la nullità del procedimento e, dunque, un error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in riferimento alla quale il giudice di legittimità può esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto, inteso in senso processuale;
8. se è vero, inoltre, che l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto dell’impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (fra tante, Cass. 3 agosto 2012, n. 14026) e che, dunque, non rileva la correttezza dell’indicazione del riferimento normativo (e cioè l’evocazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in luogo del n. 4), ove dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura, è tuttavia necessario che sia rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione con il quale si denuncino errori da parte del giudice di merito e l’esigenza di specifica indicazione, ex art. 366 c.p.c., n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda nonché dei dati necessari al loro reperimento (v., fra le altre, Cass., Sez. U., n. 22726 del 2011 e numerose successive conformi);
9. l’inosservanza dei richiamati oneri non consente l’adito allo scrutinio della Corte sulla censura incentrata su una discrasia (errore materiale assume il ricorrente) tra il contestuale e immediato deposito in cancelleria all’esito della lettura del dispositivo e della concisa motivazione della sentenza, come emergerebbe, a detta della parte ricorrente, dal verbale d’udienza sottoscritto dal giudice e la diversa data attestata dal cancelliere in calce alla pronuncia di primo grado;
10. le spese vengono regolate come da dispositivo;
11. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022