Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3578 del 14/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3578 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 24698-2013 proposto da:
STRUZZI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G
DA CARPI

6,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA

PIETROPAOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANDREA CAVICCHIOLI;
– ricorrente contro

SANTINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
L.G0

DI

TORRE ARGENTINA

11,

presso

lo

dell’avvocato DARIO MARTELLA, rappresenta t2: e

studio
difetà.ol.,t_ eAvt,

od-l’avvocato PIERO CHIARANTI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/02/2018

nonchè contro

IMMOBILIARE VALNER1NA SAS;
– intimata –

avverso la sentenza n. 429/2012 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 19/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito

l’Avvocato

PIETROPAOLI

Andrea,

con delega

depositata dell’Avvocato CAVICCHIOLI Andrea, difensore
del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso, deposita una cartolina avvenuta notifica;
udito l’Avvocato MARTELLA Dario con delega orale
dell’Avvocato CHIARANTI Piero, difensore del resistente
che si riporta agli atti depositati.

udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

FATTI DI CAUSA

1. La s.a.s. Immobiliare Valnerina convenne in giudizio Maria
Perugini e Giuseppe Santini (la prima, moglie e il secondo, figlio del
deceduto Domenico Santini) perché, affermata la detenzione senza
titolo di un immobile sito in Terni, via Del Leone, 30, i convenuti
venissero condannati a risarcire il danno.

prospettando che l’immobile in parola era stato consegnato al di lui
padre, da Mario Struzzi, socio accomandante e coniuge della socia
accomandataria della Immobiliare Valnerina, Tiziana Tombesi, in
sostituzione di un altro immobile sito in via San Marco, 8, in
adempimento della scrittura privata del 9/5/1983, con la quale si era
variamente disposto di beni e diritti e chiese la chiamata in causa
dello Struzzi, perché fosse condannato a trasferire la proprietà del
predetto immobile o, in via subordinata, a ripristinare la situazione
antecedente alla scrittura del 1983, previa pronunzia di risoluzione di
questa per colpa del chiamato, oltre al risarcimento dei danni; in via
ulteriormente subordinata domandò di essere manlevato dallo
Struzzi.
Quest’ultimo chiese il rigetto della domanda del chiamante,
affermando di avere adempiuto agli obblighi nascenti dal negozio
evocato e di essere estraneo ai rapporti nascenti dall’immobile di via
Del Leone, 30. In via di autonoma azione il medesimo chiese
condannarsi il Santini e la Perugini a pagare la comma di £.
6.043.000 (di cui £. 2.871.000 per lavori eseguiti all’interno
dell’appartamento di proprietà dei predetti, sito in via San Marco, 12,
£. 1.489.000 per la “quota terremoto” erogata al Santini dal Comune
di Terni e di spettanza dello Struzzi, come da pattuizione, £.
1.683.000 per residuo quota, secondo tabella millesimale, relativa a
lavori di rifacimento del tetto e della facciata dell’edificio di via San
Marco, 121).

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Giuseppe Santini, costituitosi, si oppose all’avversa pretesa,

2. Il Tribunale di Terni, con sentenza del 29/12/2009, condannò la
Perugini e il Santini a rilasciare l’immobile di via Del Leone, 30 e a
risarcire il danno da occupazione senza titolo, quantificato in C
47.344,00, alla Valnerina; lo Struzzi, a tenere indenne la Perugini e il
Santini da quanto da questi dovuto alla Immobiliare Valnerina in virtù
della statuizione giudiziale; risolse il contratto del 1983 per

situazione ex ante, secondo le indicazioni del CTU, e a risarcire il
danno procurato alla Perugini e al Santini, liquidato in C 16.000,00,
per non avere loro procurato l’immobile di via Del Leone, 30;
condannò, a loro volta, quest’ultimi a pagare allo Struzzi, per lavori
ed altro, la somma di C 3.120,95.
3. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza pubblicata il
19/11/2012, rigettata ogni altra pretesa, in parziale riforma della
statuizione di primo grado, condannò la Perugini e il Santini a pagare
allo Struzzi, quale corrispettivo di lavori, l’ulteriore somma di C 1.792,
11 e, in favore della Immobiliare Valnerina, di C 176,00 al mese, con
decorrenza dall’1/12/2009 e fino al rilascio dell’immobile.
Avverso quest’ultima sentenza Mauro Struzzi ricorre per
cassazione, svolgendo cinque motivi di censura, ulteriormente
illustrati da memoria. Resiste con controricorso, ulteriormente
illustrato da memoria, Giuseppe Santini, anche nella qualità di erede
di Maria Perugini.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 1453 e 1460, cod. civ., in relazione all’articolo
360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché l’omesso esame di un fatto
controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Il motivo in esame, attraverso il richiamo a stralci dello strumento
negoziale, assume che la sentenza d’appello non aveva comparato i
rispettivi inadempimenti e, pertanto, non aveva tenuto conto del fatto

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inadempimento dello Struzzi, che condannò al ripristino della

che il ricorrente aveva il diritto di non adempiere, ai sensi dell’art.
1460, cod. civ., poiché la controparte era venuta meno all’obbligo di
pagare quanto stabilito, tanto da essere stata condannata in appello
all’ulteriore versamento di C 1.792,11, oltre a quanto già statuito dal
Tribunale. Peraltro, la decisione di astenersi dall’adempiere in risposta
all’altrui inadempimento era giustificato dalla posta in gioco: il locale

euro a fronte di un credito di 3.120 euro.
La doglianza è infondata.
Lo Struzzi davanti al Tribunale aveva concluso chiedendo la
condanna del Perugini e della Santini a pagare la somma di £
6.043.000 per le esposte causali, ma non consta che abbia avanzato
la domanda enunciata nell’esposto motivo. Domanda che, pertanto,
non avrebbe potuto essere esaminata in appello.
Peraltro, la Corte locale, al contrario di quanto affermato dal
ricorrente, ha fatto luogo alla comparazione e, condividendo
l’opinione del Tribunale, ha addebitato la risoluzione al più grave
inadempimento, assegnato allo Struzzi (pagg. 8 e 9).
In disparte, non può non rilevarsi che la denunzia della violazione
dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non coglie nel segno, stante che,
ove si fosse constatata la ritualità della domanda, l’omessa
statuizione sul punto integrerebbe la violazione dell’art. 112, cod.
proc. civ. e non già omessa motivazione.
Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 1453 e 1458, cod. civ., in relazione all’art.
360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché omesso esame di un fatto
controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5.
In via di subordine lo Struzzi osserva che la Corte di Perugia,
confermando la risoluzione del contratto, non aveva, tuttavia,
regolato gli effetti restitutori che da una tale pronuncia derivano,
essendosi limitata a «stabilire le pendenze che lo Struzzi vanta nei

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da trasferire, della superficie di 7 mq, aveva il valore di circa 1.800

confronti del Santini», confermando nel resto la sentenza del
Tribunale, che aveva ordinato i lavori occorrenti solo per una parte
del ripristino, non essendosi, in particolare, nulla detto a riguardo
della restituzione al ricorrente della superficie della quale aveva
goduto la controparte per allargare il bagno e della ricostituzione
dell’accesso alla terrazza di proprietà comune, nonché, infine, in

Come reiteratamente chiarito da questa Corte la risoluzione del
contratto pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’art.
1458 cod. civ., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione
ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento
restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, atteso che
rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della
risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione
rimasta senza causa (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2075, 29/1/2013, Rv.
624949). Poiché il ricorrente non ha avanzato una tale domanda la
pretesa non può trovare accoglimento.
Quanto, poi, al residuo delle pretese la Corte d’appello ha
statuito.
Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art.
1478, cod. civ., in relaziona all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Secondo la prospettazione la sentenza censurata era incorsa in
errore nel qualificare il contratto e nell’individuare il bene (cantinamagazzino sita in via Del Leone, 30). Le evidenze probatorie non
giustificavano il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 1325, cod. civ.,
mancando i requisiti essenziali dell’accordo, della causa, dell’oggetto
e della forma. Si sarebbe dovuto, infatti, rilevare la esistenza solo di
«alcuni contatti per individuare un percorso per ipotesi volte ad
affrontare la questione che eventualmente avrebbe dovuto essere
sottoposta, per quanto riguarda gli immobili non di proprietà dello
Struzzi ad altro soggetto, unico titolare dei diritti».

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ordine al recupero di somme ulteriori, rispetto al disposto rimborso.

La doglianza implica, piuttosto evidentemente, valutazioni di
merito, in questa sede non censurabili. Né, peraltro, l’evocazione
dell’art. 1478, cod. civ., appare pertinente. La norma in parola,
infatti, disciplina la vendita di cosa altrui, statuendo l’obbligo per
l’alienante di procurare la cosa all’acquirente (comma1) e il momento
traslativo della proprietà (comma 2) e non è dato cogliere in cosa sia

invece, involge profili del fatto, implicanti, in primo luogo, la
valutazione dei comportamenti qualificati negoziali e del contenuto
del ritenuto accordo. Profili, in questa sede, non rivalutabili.
Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) lo
Struzzi si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt.
1223, 1453 e 1478, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc.
civ.; nonché di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in
relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Con il motivo qui in rassegna il ricorrente assume che &Corte
locale aveva accertato e quantificato il danno in contrasto con i
principi di diritto regolanti la materia. Il Santini non poteva
considerarsi in buona fede in quanto era perfettamente consapevole
del fatto che l’immobile era di proprietà della Immobiliare Valnerina.
Le conseguenze dannose di cui all’art. 1478, cod. civ., non avrebbero
potuto «individuarsi nell’obbligo di manleva dello Struzzi nei
confronti della Immobiliare Valnerina sas per la illegittima detenzione
del 1986 all’1.12.2009», versandosi «al di fuori dei parametri ex
art. 1223, c.c.». Doveva ritenersi una ingiusta duplicazione la
condanna a risarcire il danno nella misura di 16.000 euro, per la
mancata messa a disposizione del bene, senza che fosse stato
individuato il percorso giustificativo del caso. Il Santini avrebbe
dovuto restituire il bene alla Immobiliare Valnerina, che formalmente
glielo aveva richiesto per lettera, e, semmai, successivamente agire

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consistita la violazione di legge ipotizzata. Il senso della censura,

contro lo Struzzi, evitando di creare «con il proprio comportamento
la situazione di un danno notevole nei confronti di un terzo>>.
Anche questa censura non può essere accolta.
La prospettazione impugnatoria, infatti, si fonda largamente sulla
lettera che la Valnerina avrebbe inoltrato al Santini. Lettera che non è
conoscibile in questa sede, con la conseguenza che la doglianza non è

alternativa dei fatti, non proponibile in sede di legittimità, oltre a
profili che appaiono aspecifici e indeterminati (non è dato sapere
perché la condanna a risarcire il danno per il mancato acquisto del
bene di terzi debba considerarsi frutto di duplicazione).
Con il quinto ed ultimo motivo lo Struzzi assume la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., per essere stato
chiamato tenuto a manlevare il Santini in punto di rimborso spese,
determinazione giudicata ingiusta per quanto sostenuto nei motivi
sopra riportati.
Trattasi di motivo la cui tenuta logica viene sconfessata dal rigetto
degli altri.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono
liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della
qualità della causa, nonché delle attività espletate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito
dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis
(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del
contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13;
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella

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autosufficiente. Nel resto presenta, ancora una volta, una lettura

misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito
dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore

ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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Così deciso in Roma il 1-9-et-t-abf-e. 2017
Il Presidente

Il C ns liere relatore

(Lina Matera)

DEPOSITATO IN CANCELLEWA

Roma,

14 FEB. 2018

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

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