Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3578 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3578 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Cron.

3 57-6)

ORDINANZA
Rep.
sul ricorso proposto da:
Ud. 19/11/13
Nuova Gallo s.a.s., rappresentata e difesa, giusta
procura in calce al ricorso dagli avv.ti Gaetano
Cambrea

(fax

0966/22693,

studiolegalecambrea@pec.it )

e

Giuseppe

p.e.c.
Vittorio

Chindamo (p.e.c. chindamogiuseppe@avvocatopec.it )
elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII
500, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Cavallaro
(p.e.c. vincenzocavallaro@ordineavvocatiroma.org

fax

06/6626504);
– ricorrente nei confronti di

340

Nicoletta Carmina, elettivamente domiciliata in Roma,

‘A.013

via degli Scipioni 132, presso lo studio dell’avv.
Francesco Currò, rappresentata e difesa, per procura

1

Data pubblicazione: 14/02/2014

speciale a margine del controricorso, dall’avv.
Domenico Alvaro che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative al processo al n. fax 0966/22445
e all’indirizzo di posta elettronica certificata
avvocatocarmelitaalvaro@pec.it ;

emessa e depositata il 26 novembre 2012, n. R.G.
1170/2011;

Rilevato che in data 18/27 settembre 2013 è stata
depositata relazione ex art. 380 bis che qui si
riporta:
Rilevato che
1. Il Giudice di pace di Palmi ha ingiunto a
Nicoletta Carmina il pagamento di 679,16 euro in
favore della s.a.s. Nuova Gallo corrispondente
all’importo complessivo di tre fatture emesse
dalla società istante.
2. Ha proposto opposizione al decreto Nicoletta
Carmina eccependo l’avvenuto pagamento delle
fatture.
3. Si è costituita la Nuova Gallo s.a.s. producendo
due buoni di consegna relativi a due delle tre
fatture e deducendo di non aver trovato il buono
di consegna relativo alla terza fattura emessa per
l’importo di 349,72 euro.
4. Il giudice di pace di Palmi ha quindi accolto in
parte l’opposizione revocando il decreto e
2

avverso la sentenza n. 452/11 del Tribunale di Palmi

condannando la Carmina al pagamento della somma di
329,44 euro corrispondente alle due fatture
assistite da buoni di consegna e ha compensato le
spese di lite.
5.

Ha proposto appello la s.a.s. Nuova Gallo che è
stato respinto dal Tribunale di Palmi, con
rilevando

che dall’escussione dei numerosi testi sentiti in
istruttoria era emerso che era prassi seguita
dalle parti quella di custodire i buoni di
consegna siano all’avvenuto pagamento e di
distruggerli o di stralciare la parte contenente
la firma del beneficiario della consegna al
momento del pagamento. Il Tribunale ha ritenuto
che pertanto il giudice di pace avesse valutato
correttamente le prove e legittimamente compensato
interamente le spese del primo grado del giudizio.
6. Propone ricorso per cassazione la s.a.s. Nuova
Gallo affidandosi ad un unico articolato motivo di
impugnazione con il quale deduce la omessa,
insufficiente e la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c..
7. Si difende con controricorso Nicoletta Carmina.

Ritenuto che:
8. Il ricorso è inammissibile per la sua genericità
nella deduzione della violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. che si risolve,
alla pari della contestazione del vizio di
motivazione,

non

nella
3

condivisione

della

condanna alle spese dell’appellante,

valutazione di merito compiuta dal Tribunale di
Palmi con motivazione esauriente e priva di
incongruenze logiche.
9. Sussistono pertanto i presupposti per la
trattazione della controversia in camera di
consiglio e se l’impostazione della presente

dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del
ricorso.

La Corte condivide pienamente tale relazione e
pertanto ritiene che il ricorso debba essere dichiarato
inammissibile con condanna della società ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione liquidate in 1.600 euro di
cui 100 euro per spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 novembre 2013.

relazione verrà condivisa dal Collegio per la

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