Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3578 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 04/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 04/02/2022), n.3578
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9228-2016 proposto da:
C.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati ANNA AMANTEA, DANTE STABILE;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA
CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1174/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 12/10/2015 R.G.N. 637/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/12/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 1174 del 2015 la Corte di Appello di Salerno in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall’attuale ricorrente per il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione ultradecennale ad amianto nel periodo lavorativo svolto alle dipendenze della Marzotto Sud s.p.a.;
2. per la Corte territoriale la mancanza di domanda amministrativa della prestazione all’INPS comportava la radicale improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile anche d’ufficio e comunque eccepita dall’INPS;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.R. deducendo, con due motivi con i quali deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 100,156,157 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
4. l’INPS ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. con il primo motivo la ricorrente si duole che la Corte non abbia valutato l’acquiescenza che l’Inps avrebbe prestato alla sentenza di primo grado avendo l’Istituto, dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale, successivamente al deposito del gravame e prima della relativa notifica, provveduto alla ricostituzione della domanda pensionistica mediante inclusione, nella relativa base contributiva, anche della contribuzione figurativa da amianto, con provvedimento del 26 agosto 2014, previa acquisizione di apposita documentazione da parte della pensionata ((OMISSIS)), con ciò compiendo atti incompatibili con l’interesse alla prosecuzione del gravame;
6. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito tenuto conto del fatto che nel corso del giudizio si era verificato il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, per effetto dell’avvenuta maggiorazione della posizione contributiva e della conseguente ricostituzione del trattamento pensionistico, omettendo di esaminare la dedotta circostanza dell’avvenuta acquisizione di istanza amministrativa da parte dell’INPS (Mod (OMISSIS)) di cui non vi è menzione nella pronuncia impugnata, viziata anche sotto il profilo dell’assoluta omissione oltre che della mera apparenza e della manifesta contraddittorietà, stante la qualificazione del provvedimento di erogazione della prestazione come atto di ottemperanza, figura estranea al contesto processuale de quo e comunque nell’insussistenza dei presupposti necessari per l’eventuale configurazione;
7. il ricorso è da rigettare;
8. il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo la ricorrente indicato dove aveva sollevato l’eccezione, né provveduto a trascrivere la lettera dell’Inps da cui desumere l’acquiescenza al fine di escludere, tra l’altro, come precisato dall’Istituto, che il pagamento era avvenuto stante la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale senza alcuna acquiescenza, avendo infatti presentato appello;
9. inoltre, la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (fra tante, Cass. n. 6258 del 2019 ed ivi ulteriori precedenti);
10. l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c. (configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione;
11. conseguentemente, la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole all’assistito, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (fra tante, Cass. non. 14368 e 13293 del 2014);
12. per il profilo di censura inerente al dedotto omesso esame di domanda amministrativa postuma alla ricostituzione della pensione, con asserita efficacia sanante del difetto di domanda amministrativa, non solo è assorbente il rilievo per cui la dichiarazione reddituale del pensionato è altro dalla domanda amministrativa per ottenere i benefici previdenziali per esposizione ad amianto, non potendone predicare la sostanziale identità, ma in ogni caso costituisce principio di diritto ormai consolidato che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell’INPS (per tutte, Cass. n. 9230 del 2021 e Cass. n. 732 del 2007);
13. tale domanda è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio;
14. l’azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (fra tante, Cass. n. 27088 del 2020 e i precedenti ivi richiamati);
15. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
16. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022