Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3577 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. III, 16/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 16/02/2010), n.3577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M.P. (OMISSIS), M.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI

36, presso lo studio dell’avvocato CALO’ MAURIZIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CAPELLO PIER CARLO con delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A. (OMISSIS), e IMM HELSINOR SRL IN LIQ.

(OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione Sig. F.M. elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI

GUSTAVO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PASOTTI GRAZIA, ROMANELLI GUIDO FRANCESCO con delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1772/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Seconda Sezione Civile, emessa il 20/07/2004; depositata il

04/11/2004; R.G.N. 1928/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito l’Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la inammissibilita’ o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel gennaio 1999 i coniugi S. M.P. e M.P. hanno convenuto davanti al Tribunale di Verbania B.A. e la s.r.l. Helsinor, per fare accertare l’intervenuta ratifica di un accordo transattivo concluso senza poteri dal B.A. in nome e per conto della societa’ (della quale era socio, ma non rappresentante), accordo con il quale la Helsinor si era impegnata a cedere agli attori una striscia di terreno sul confine fra le rispettive proprieta’ e a edificare un muro divisorio sovrastato da pannelli di legno.

La societa’ convenuta, pur avendo eseguito le opere, non aveva concluso l’atto formale di trasferimento della proprieta’ del terreno, cedendo poi l’intera sua proprieta’ ad S.A..

A causa della mancata regolarizzazione del confine, gli attori avevano perso una remunerativa occasione di vendita del loro immobile. Hanno chiesto pertanto anche la condanna dei convenuti, in via fra loro solidale, al risarcimento dei danni.

I convenuti hanno resistito, eccependo la mancata ratifica dell’accordo, ratifica che avrebbe dovuto avvenire per iscritto, e chiedendo in subordine che venisse accertato l’inadempimento degli attori agli obblighi derivanti dalla transazione. Hanno altresi’ chiesto ed ottenuto di chiamare in causa S.A., per esserne garantiti in caso di soccombenza.

Con sentenza n. 364/2001 il Tribunale di Verbania ha respinto tutte le domande attrici.

Proposto appello dai soccombenti, con sentenza n. 1774/2004, notificata il 27 gennaio 2005, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado.

Con atto notificato il 29 marzo 2005, i coniugi S.M.P. – M.P. propongono tre motivi di ricorso per Cassazione.

Resiste B.A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’, proposta dal resistente.

Il ricorso e’ stato ritualmente notificato il 29 marzo 2005 – nel sessantunesimo giorno successivo alla data della notificazione della sentenza impugnata (27 gennaio 2005) poiche’ il giorno di scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, (28 marzo 2005) era giorno festivo, trattandosi del lunedi’ successivo al giorno di Pasqua, sicche’ la scadenza e’ stata automaticamente prorogata al giorno successivo.

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 1398 e 1399 c.c., nonche’ contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuti insufficienti a dimostrare l’intervenuta ratifica dell’accordo transattivo la circostanza che il muro divisorio di cui all’accordo medesimo era stato effettivamente edificato a cura di Helsinor, la quale aveva presentato al Comune di Dormelleto la relativa domanda di concessione edilizia, autorizzando poi la immissione di essi ricorrenti nel possesso della striscia di terreno.

2.1.- Il motivo non e’ fondato.

Correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata che i suddetti comportamenti concludenti sono insufficienti a produrre gli effetti di un atto per la validita’ del quale sia richiesta la forma scritta, qual e’ la ratifica di una convenzione che contenga atti di disposizione di diritti su beni immobili.

La ratifica deve infatti essere compiuta nelle stesse forme prescritte per l’atto che deve essere ratificato (art. 1399 c.c., comma 1).

Il comportamento della resistente avrebbe potuto valere a dimostrare la conferma degli obblighi per la cui assunzione non era prescritta dalla legge la forma scritta “ad substantiam”, quale l’obbligo di costruire il muro divisorio, che peraltro si dichiara essere stato effettivamente eseguito.

Il trasferimento della proprieta’ della striscia di terreno avrebbe dovuto essere invece perfezionato tramite atto scritto (art. 1350 c.c.).

3.- Parimenti infondato e’ il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentano l’insufficiente motivazione sulla mancata ammissione delle prove dedotte a dimostrazione della responsabilita’ precontrattuale delle controparti e dei conseguenti danni.

I ricorrenti non indicano nel ricorso ne’ gli atti o le modalita’ di tempo e di luogo con cui avrebbero proposto al giudice di merito la domanda di risarcimento dei danni per responsabilita’ precontrattuale, che il resistente nega essere stata proposta; ne’ il contenuto dei capitoli di prova che asseriscono illegittimamente non ammessi, si’ da rendere possibile a questa Corte di valutarne l’ammissibilita’ e la rilevanza e quindi l’erroneita’ della sentenza impugnata, nella parte in cui ne ha negato l’ammissione.

Il motivo risulta quindi non autosufficiente.

4.- Il terzo motivo, con cui i ricorrenti lamentano di essere stati condannati a pagare le spese processuali, per essere stati ritenuti ingiustamente soccombenti, risulta assorbito.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente costituito, liquidandole complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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