Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3577 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3577 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA

Rep.

sul ricorso proposto da:

Ud. 19/11/13

Maurizio Ruggerini, elettivamente domiciliato in Roma,
via Timavo 22, presso lo studio dell’avv. Tommaso
Poliandri (tommasopoliandri@ordineavvocatiroma.org ),
rappresentato e difeso, giusta procura in . calce al
ricorso, dall’avv. Francesco Cirillo che dichiara di
voler ricevere le comunicazioni relative al processo al
n. fax 06/37352229 e all’ indirizzo p.e.c.:
avv.francescocirillo@pec.giuffre.it ;
– ricorrente nei confronti di
Associazione

Commercianti

di

Modena

ASCOM

34’M

Confcommercio;

2013

avverso la sentenza n. 1241/2010 della Corte di appello
di Bologna, emessa il 9 luglio 2010, depositata 1’8

Data pubblicazione: 14/02/2014

novembre 2010, n. R.G. 1628/2004;

Rilevato che in data 18/24 settembre 2013 è stata
depositata relazione ex art. 380 bis che qui si
riporta:
Rilevato che
ha

convenuto davanti al Tribunale di

Modena la

locale

ASCOM

Associazione

Commercianti

Confcommercio deducendo che, con delibera del 7
luglio 1992, era stato espulso dall’associazione
per indegnità ai sensi degli artt. 7 e 8 dello
Statuto.
presupposti

Ha contestato la sussistenza dei
per

l’espulsione

e

chiesto

l’annullamento della delibera impugnata.
2. Ha resistito alla domanda l’ASCOM Confcommercio di
Modena eccependo la decadenza ex art. 24 c.c. che
prevede il termine di sei mesi per il ricorso
all’autorità decorrente dal giorno in cui è
comunicata la deliberazione di esclusione.
3. Il Tribunale di Modena con sentenza n. 1163/2003
ha accolto la domanda in quanto ha ritenuto che le
norme dello Statuto che disciplinano i casi di
indegnità sono estremamente generiche e non
consentono

agli

associati

di

individuare

preventivamente i comportamenti da evitare per
non incorrere nella sanzione dell’esclusione
dall’associazione e nello stesso tempo ha ritenuto
che il comportamento tenuto dal Ruggerini non sia

2

1. Maurizio Ruggerini, in data 28 marzo 1993,

stato così grave da giustificare la sua
esclusione. Quanto all’eccezione di decadenza l’ha
respinta considerando irrilevante la circostanza
della presenza del Ruggerini alla seduta del
consiglio di amministrazione che aveva deliberato
l’esclusione. Ha ritenuto infatti che l’art. 24

termine per l’impugnazione decorre dalla notifica
della delibera all’escluso.
4. Ha proposto appello l’Associazione insistendo
nell’eccezione di decadenza e contestando la
ritenuta necessità della tipizzazione e di una
previa contestazione degli addebiti.
5. L’appello è stato accolto dalla Corte di appello
che ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza
rilevando che la presenza del Ruggerini alla
seduta del consiglio di amministrazione comportava
necessariamente la conoscenza della delibera di
esclusione e delle ragioni ritenute dal c.d.a. per
la sua adozione.
6. Propone ricorso per cassazione Maurizio Ruggerini
deducendo violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 24, terzo comma, cod. civ., e dell’art.
12 preleggi oltre che degli artt. 24 e .111 della
Costituzione. Il ricorrente contesta la tesi
dell’equipollenza fra notifica del verbale
deliberativo dell’esclusione e presenza alla
seduta dell’organo dell’associazione che ha
deliberato l’esclusione in quanto solo con la

d<>„

3

non prevede deroghe alla previsione per cui il

consegna del verbale di assemblea l’associato è in
grado di prendere piena conoscenza degli addebiti
mossi e verificare la legittimità della delibera e
pertanto anche se l’associato ha partecipato alla
seduta del c.d.a. ha diritto di avere copia del
verbale onde valutare i motivi della deliberazione

7. Non svolge difese l’Associazione commercianti.

Ritenuto che:
8. La tesi interpretativa dell’art. 24 perorata dal
ricorrente

appare

fondata

in

quanto

un’interpretazione costituzionalmente orientata del
terzo comma

di tale disposizione richiede

necessariamente che l’associato sia posto in grado di
conoscere il contenuto della delibera di esclusione e
specificamente

le cause ritenute dall’organo

deliberante come integratrici dei presupposti per
l’esclusione.
9.

Sussistono pertanto i presupposti per la

trattazione della controversia in camera di consiglio
e

se l’impostazione della presente relazione verrà

condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso
e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

La Corte condivide pienamente tale relazione e
richiama il precedente di questa Corte
sezione I, n. 11558 del 9 maggio 2008)

(Cass. civ.,
secondo cui in

tema di società cooperative, la comunicazione al socio
della delibera di esclusione, adottata ai sensi
4

ai fini dell’eventuale impugnazione.

dell’art.

2533

cod.

civ.,

svolge la funzione

d’informarlo non tanto di ciò di cui si è discusso nel
corso del procedimento, bensì delle ragioni in concreto
ritenute giustificative dell’esclusione dall’organo
deliberante, dal momento che su dì esse egli dovrà
articolare le proprie difese; la sua incompletezza non

comporta pertanto l’invalidità dell’atto, ma incide
esclusivamente sulla decorrenza del termine per
l’opposizione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine,
la conoscenza da parte del socio degli addebiti
contestatigli nel corso del procedimento, in quanto gli
stessi possono anche non coincidere con quelli posti a
base dell’esclusione come deliberata dal competente
organo societario, ben potendo accadere che gli
iniziali addebiti siano ridimensionati o riconfigurati
nella decisione finale, ovvero che quest’ultima, in
caso di pluralità di addebiti, si basi soltanto su
alcuni di essi. Ritiene pertanto di dover accogliere il
ricorso e cassare la sentenza impugnata con rinvio
della causa alla Corte di appello di Bologna;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna
che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 novembre 2013.

-ALy_f

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