Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3577 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/02/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanna Maria – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15832/2018 R.G. proposto da:

TUI Cruises GmbH, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliano Berruti,

con domicilio eletto presso il medesimo in Roma via della Quattro

Fontane n. 161, giusta procura speciale notarile del 17 maggio 2018;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 6821/9/17, depositata il 23 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2019

dal Consigliere Dott. Tinarelli Giuseppe Fuochi.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Visonà Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Udito l’Avv. Iolanda Boccia su delega dell’Avv. Giuliano Berruti per

la contribuente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. dello Stato Roberto Palasciano per l’Agenzia delle

dogane e dei monopoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

TUI Cruises GmbH nel periodo dal 29.4.2011 al 27.6.2014, quale armatore di navi facenti scalo in porti extra UE, pagava, in regime di abbonamento annuale, la tassa di ancoraggio prevista dal D.P.R. n. 107 del 2009, art. 1, versando le somme stabilite con gli ordini di introito e liquidate con le bollette di riscossione.

In data 22.8.2014 la società, sulla ritenuta incompatibilità della disciplina interna con il diritto unionale, chiedeva, previa revoca e/o annullamento in autotutela degli atti con i quali era stata liquidata la tassa di ancoraggio, il rimborso delle somme versate. Rilevava, in particolare, che per la determinazione dell’imposta le aliquote erano più elevate per le navi provenienti o dirette ad un porto extra UE rispetto a quelle applicabili per i trasporti unionali.

L’Agenzia delle dogane rigettava l’istanza di autotutela, e la conseguente richiesta di rimborso, poichè la propria attività era limitata alla fase di riscossione, mentre competente in merito ai tributi era la sola Capitaneria di Porto.

Avverso l’atto di diniego la contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Roma che rigettava l’impugnazione. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

TUI Cruises GmbH propone ricorso per cassazione con tre motivi, chiedendo, in subordine, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.

La contribuente deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 “nella misura in cui nè l’ordine di introito, nè la bolletta di pagamento sono atti impugnabili”.

La contribuente lamenta, in sostanza, che la CTR abbia ritenuto la richiesta di rimborso come istanza di annullamento in autotutela ancorchè gli atti a monte – l’ordine di introito e la bolletta di riscossione – non fossero autonomamente impugnabili, il primo in quanto neppure portato a conoscenza della contribuente, il secondo perchè mera attestazione di avvenuto pagamento.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 91 “nella misura in cui prevede la possibilità di chiedere a rimborso le somme indebitamente pagate”, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 24 Cost.

La contribuente ribadisce ulteriormente che la CTR ha errato nel qualificare l’istanza come di annullamento in autotutela, dovendosi ritenere la stessa come istanza di rimborso ancorchè comportasse anche l’annullamento in autotutela, restando irrimediabilmente leso, diversamente, il diritto di difesa della contribuente, non possibilitata ad impugnare gli atti prodromici. In sostanza, il diniego costituirebbe il primo atto utile per far valere le proprie difese.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente, nulla avendo la CTR statuito sulle restanti censure di merito dirette a far valere la non compatibilità unionale dell’aliquota applicata.

Nel corpo del terzo motivo, infine, formula altresì istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

4. I motivi, in stretto rapporto di connessione, vanno esaminati unitariamente e sono tutti infondati.

5. La motivazione, in primo luogo, non è apparente.

La CTR si è espressa con motivazione lineare ed argomentata, con una esegesi puntuale degli atti e, in primo luogo, della stessa istanza della contribuente, ritenendo che “l’istanza indirizzata dalla società alla Agenzia delle dogane avesse come proprio contenuto principale e pregiudiziale la richiesta di annullamento in autotutela degli atti impositivi e il rimborso dovesse essere inteso solo come effetto dell’eventuale annullamento di tali atti disposto dall’Ufficio” e ciò sia in base ad un “criterio di tipo logico” poichè “se vi è un provvedimento che impone il pagamento del tributo, il rimborso, parziale od integrale, di quanto versato non può prescindere da un previo annullamento… dell’originario atto impositivo”, sia in base al contenuto testuale dell’atto poichè “l’istanza è rivolta, in primis, all’annullamento in autotutela, in quanto illegittimi, degli atti in base ai quali è stata pagata la tassa di ancoraggio ed è rivolta, solo “conseguentemente”, alla restituzione dell’importo versato”.

Non sussiste, dunque, il dedotto vizio.

6. Quanto alle denunciate violazioni di legge, va premesso, in primo luogo, che l’accertamento di fatto sulla natura dell’istanza – di autotutela – operato dalla CTR, con congrua motivazione, non è qui più censurabile.

6.1. Il ricorrente, peraltro, deduce che: a) l’ordine di introito e la bolletta di riscossione non sono autonomamente impugnabili; b) il diniego di rimborso è il primo atto utile per proporre, in uno con la pretesa restitutoria, ricorso avverso gli atti prodromici.

6.2. Entrambi gli assunti sono infondati.

6.3. La tassa di ancoraggio, istituita con la L. n. 82 del 1963, e regolamentata con il successivo D.P.R. n. 1340 del 1966, è stata oggetto di razionalizzazione e di riordino, in forza della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 989 (legge finanziaria 2007), con il D.P.R. n. 107 del 2009.

La competenza a determinare e richiedere la tassa è attribuita alle competenti autorità marittime (i.e. le Capitanerie di Porto in genere), a cui sono espressamente devoluti i gettiti dell’imposta ed è anche riconosciuta la facoltà di imporre una addizionale per i servizi, giusta il disposto generale di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 982, recepito dal citato D.P.R. n. 107 del 2009, art. 1, e ribadito dal successivo art. 3, ratione temporis vigenti.

Quanto alla riscossione del tributo, il D.P.R. n. 107 del 2009, art. 1, comma 9, prevede che “Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure di riscossione previste dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 119. Nelle more dell’adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, la tassa di ancoraggio è riscossa secondo la procedura di cui al D.P.R. 30 agosto 1966, n. 1340, art. 1”.

In mancanza del citato provvedimento occorre, dunque, fare riferimento alle previsioni del D.P.R. n. 1340 del 1966.

In particolare, il D.P.R. n. 1340 del 1966, art. 1 individua l’ordine di introito quale l’atto con cui “l’autorità marittima” (la Capitaneria di Porto) determina l’ammontare dovuto della tassa di ancoraggio. La riscossione avviene in base alla presentazione dell’ordine stesso all’Agenzia delle dogane, che rilascia la bolletta di pagamento.

L’art. 2, poi, regola il contenuto dell’ordine di introito stabilendo che “deve indicare la persona dalla quale è dovuta la tassa, l’oggetto e l’ammontare di essa, il periodo di validità, il giorno della decorrenza, l’articolo della legge e tutti gli altri dati necessari per ben determinare la tassa. Esso è sottoscritto dal funzionario all’uopo designato”, mentre l’art. 3 fornisce le corrispondenti indicazioni per la bolletta di pagamento (“deve indicare l’Ufficio che ha ordinato il pagamento, il numero e la data dell’ordine di introito, l’inizio del periodo di validità della tassa, l’importo in cifre e lettere riscosso e tutti gli altri dati contenuti in detto ordine”).

6.4. Il quadro normativo sopra delineato permette, dunque, di affermare che l’ordine di introito, la cui formazione è di competenza della Capitaneria di Porto, ha natura di atto impositivo poichè determina il tributo, la sua entità e il soggetto obbligato, definendo la pretesa erariale in termini compiuti e non condizionati.

L’Agenzia delle dogane, invece, ha competenze solo esecutive in vista della riscossione della tassa liquidata con il suddetto ordine.

6.5. L’impugnazione dell’atto, invero, presuppone, di norma, la sua comunicazione al destinatario, nella specie asseritamente non avvenuta.

Occorre rilevare, tuttavia, che la conoscenza della pretesa della Amministrazione marittima è pacificamente intervenuta con la riscossione ed il rilascio della bolletta di pagamento, espressamente riferita alle “tasse di ancoraggio e diritti marittimi” e sulla quale sono riportati l’oggetto, gli estremi dell’ordine di introito e i presupposti, di fatto e normativi, per i quali il tributo è pagato.

Ne deriva che la bolletta di riscossione sicuramente integra, al di là di ogni altra considerazione, il primo atto “utile” idoneo a consentire la contestazione dell’atto impositivo.

6.6. Va esclusa, dunque, ogni asserita lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. ovvero la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19: la ricorrente, infatti, legittimamente e congruamente poteva dedurre le sue contestazioni avverso le singole pretese impugnando, congiuntamente, la bolletta di riscossione e l’ordine di introito, da cui l’ininfluenza, a tal fine, della successiva istanza di annullamento in autotutela e conseguente rimborso.

6.7. E, del resto, tale conclusione emerge con evidenza ove si consideri la stessa istanza della società presentata – con riguardo ai pagamenti della tassa di ancoraggio effettuati il 29 aprile 2011, il 16 maggio 2013 e il 27 giugno 2014 – in data 22 agosto 2014 ed indirizzata alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, alla relativa Autorità Portuale e all’Agenzia delle dogane.

Va rilevato, infatti che, rispetto all’ultimo di tali pagamenti (27 giugno 2014), erano ancora pendenti i termini per la rituale proposizione di ricorso in sede giurisdizionale.

La società con la suddetta istanza, del resto, aveva già dedotto (per quanto risulta dal ricorso) le ragioni di censura nei confronti della normativa interna e dell’aliquota, asseritamente sperequata, applicata.

Una tale scelta, tuttavia, non poteva prendere in considerazione anche i pagamenti effettuati negli anni precedenti, rispetto ai quali il termine per il regolare ricorso era ormai inutilmente decorso.

Ne deriva che la successiva impugnazione dell’atto di diniego emesso dall’Agenzia delle dogane (di per sè, per quanto sopra rilevato, neppure legittimata ad annullare, nè, tantomeno, a disapplicare, l’ordine di introito emesso dalla Capitaneria) assolveva, in realtà, allo scopo di contestare, fuori dall’osservanza dei termini di legge, la legittimità degli atti impositivi, ponendosi lo stesso rimborso solo come risultato ulteriore e mediato.

6.8. Non è dunque rilevante il richiamo all’art. 91 TULD, che si riferisce a fattispecie del tutto distante da quella in giudizio poichè attiene al rimborso delle maggiori somme versate per errori di calcolo (nella specie assenti e comunque non dedotti) o di un diritto diverso da quello fissato in tariffa (che non sussiste), nè, a maggior ragione, la L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 1, restando escluso che il giudizio abbia ad oggetto, come sopra rilevato, una istanza di rimborso.

6.9. Infine, non appare pertinente il riferimento al principio del so/ve et repete, già previsto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 6, all. E, e dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 21 del 1961.

Nella disciplina in giudizio, infatti, il pagamento della tassa non è in alcun modo configurato come presupposto imprescindibile della esperibilità dell’azione giudiziaria diretta a ottenere la tutela del diritto del contribuente, che resta sempre praticabile, anche con la possibilità, ove ne sussistano i presupposti, di ottenere gli eventuali rimedi cautelari.

Il condizionamento opera, in realtà, su un piano di fatto atteso che il mancato versamento della tassa impedisce la partenza della nave, limite che, peraltro, non appare nè illogico, nè ingiustificato tenuto conto che, proprio in relazione alla specifica fattispecie, la partenza è effettuata verso porti extra UE.

7. La richiesta di rinvio pregiudiziale, ulteriormente ribadita nella memoria depositata, è conferente al merito delle questioni, sicchè va conseguentemente disattesa per carenza di rilevanza.

8. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna TUI Cruises GmbH al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane, che liquida in complessivi Euro 10.260,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA