Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3576 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 14869/05 R.G. proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t.,e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t.,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrenti –

contro

O.E.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 67/10/02, depositata il 16.1.2003;

e sul ricorso n. 15773/05 R.G. proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t., e Agenzia delle entrate, come sopra rappresentati, domiciliati

e difesi;

– ricorrenti –

contro

O.G.B.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 68/10/02, depositata il 16.1.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 22.1.2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso come in atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processi.

1.1.- Il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate ricorrono, in entrambi i processi, con unico motivo, per la cassazione delle sentenze indicate in epigrafe, confermative di quelle di primo grado che avevano accolto i ricorsi proposti, rispettivamente, dai signori O.E. e G. B. avverso gli avvisi di rettifica loro notificati, emessi dall’ufficio delle imposte dirette di Cuneo; il quale, considerato l’accertamento con adesione raggiunto, ai fini dell’ILOR 1993, con la ditta Orizio s.n.c., società di persone partecipata dai nominati contribuenti, aveva conseguentemente rettificato in aumento il reddito dichiarato da questi ultimi ai fini dell’IRPEF per lo stesso anno.

1.2.- Detti contribuenti non svolgono difese in questo giudizio di cassazione.

1.3.- Le due cause, già chiamate all’udienza di discussione del 15.4.2009, furono rinviate a nuovo ruolo, con termine per rinnovare la notifica dei ricorsi, notificati alle parti personalmente, ma non nel domicilio eletto, essendo risultato irreperibile i domiciliatario; eseguito l’incombente, sono state quindi fissate all’udienza odierna.

2.- Questioni pregiudiziali.

2.1.- I ricorsi specificati in epigrafe – notificati in termini, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6, per.

secondo, (cfr. Cass. n. 22891/2005), ed il cui unico motivo di censura concerne violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, (TUIR); D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 3, convertito con modificazioni nella L. 30 novembre 1994, n. 656; D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis convertito con modificazioni nella L. 28 maggio 1997, n. 140; D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, art. 3, (accertamento con adesione); D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 4 bis, 42 e 43; artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.;

artt. 24 e 53 Cost.; e dei principi generali in materia di condono e di redditi da partecipazione in società di persone, oltre al combinato disposto delle suddette fonti; inoltre, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., sotto il numero di R.G. 14869/05, corrispondente al processo più antico, poichè sussistono ragioni di connessione oggettiva fra le due cause, aventi ad oggetto l’accertamento del reddito di partecipazione dei contribuenti nella società di persone che procedette all’accertamento con adesione ai fini dell’ILOR per la stessa annualità d’imposta.

2.2.- Tale accertamento con adesione – che ha determinato, a norma dell’art. 5, cit. TUIR, l’automatica e conseguente imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi – comporta, inoltre, che i ricorsi proposti dai soci contro l’atto impositivo riguardano inscuidibilmente anche la società, non essendo prospettate questioni di carattere personale; sicchè tutti questi soggetti devono essere parte di un unico procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, in quanto non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, del o dei ricorrenti, ma riguarda l’unica fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria portata dagli atti autoritativi impugnati; come anche si rileva dalla disposizione (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma) che impone di procedere, in simile caso, con unico atto.

2.3.- Sul piano processuale si configura, conseguentemente, un caso di litisconsorzio necessario originario che impone, quando i ricorsi siano proposti, come nel caso, unicamente e separatamente dai soci, l’integrazione del contraddittorio, a norma del D.Lgs. 3 dicembre 1992, n. 546, art. 14; la cui violazione comporta che i processi svolti senza la simultanea partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, e le sentenze pronunziate, debbono ritenersi affetti da nullità assoluta, per violazione del principio del contraddittorio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (in tal senso, con argomenti condivisi da collegio, S.U. n. 14815/2008 e, con specifico riferimento al caso dell’accertamento con adesione da parte della società, Cass. nn. 13224/2009, 12318/2009).

2.4.- Le sentenze impugnate debbono essere quindi cassate, pronunziando sui ricorsi riuniti, e deve essere dichiarata la nullità dell’intero processo, con rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado (commissione tributaria provinciale di Cuneo), che procederà a nuovo giudizio, simultaneamente nei confronti dei soci e della società.

2.5.- Le spese dell’intero processo debbono essere integralmente compensate fra le parti, per giusti motivi, ravvisati nella novità dell’orientamento interpretativo portato dalla giurisprudenza sopra citata.

3.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce a presente ricorso quello iscritto al n. 15773/05 R.G. e, pronunziando sui ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate, dichiara la nullità dell’intero processo di merito e rimette le parti davanti alla commissione tributaria provinciale di Cuneo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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