Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3576 del 14/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3576 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 16999-2012 proposto da:
STAZI ASCENZIO e ALUNNO PATRIZIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio
dell’Avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI, che li rappresenta
e difende unitamente all’Avvocato MARIO MONACELLI, per
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti BAMBINI VITALIANO e BAMBINI FRANCESCA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio
dell’Avvocato GIAMPIERO AGNESE, rappresentati e difesi
dall’Avvocato ANDREA MIGLIARINI, per procura speciale in
calce al controricorso;
– con troricorrenti e ricorrenti incidentali Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP 19 ottobre 2017

Data pubblicazione: 14/02/2018

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nonché
SANNIPOLI CRISTINA GIOVANNA TERESA, SANNIPOLI
ELISABETTA ELENA, quali eredi di SANNIPOLI TIMOLEONTE;
e
MINELLI CESARE, COSTANTINI CARLA, UCCELLINI LUCIA
MAURIZIO, ZENOBI JUDI, BAZZUCCHI SANDRO, RONCHI GIAN
MARIA, FADDA MARIO, BARZOLETTI CLARA, CIPOLLETTA
MAURIZIO, NAPOLI CARMELA, BISCARINI LAURA, SEBASTIANI
STELLA, CANCELLOTTI ANDREA, CANCELLOTTI MARCO,
LANUTI ANTONIO, FINETTI MARIA TERESA, MELETTI
ALFONSO, PASTORELLI PATRIZIA, MINELLI PAOLO, MINELLI
ASSUNTA PAOLA;

– intimati avverso la sentenza n. 293/2011 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 24/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
19/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, dr. ALBERTO CELESTE,
il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo e
l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e per il
rigetto del ricorso incidentale;
sentito l’Avvocato GIAMPIERO AGNESE,

per delega

dell’Avvocato ANDREA MIGLIARINI.
I FATTI DI CAUSA

Ascenzio Stazi e Patrizia Alunno hanno convenuto in
giudizio, innanzi al tribunale di Perugia, Vitaliano Bambini e
Francesca Bambini, e, dopo aver evidenziato di essere
comproprietari di una porzione di fabbricato in Gubbio, Largo
Donizetti 8, acquistata con atto per not io etti del
Rtc. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

CLARA, PANFILI MARCO, PANFILI MATTEO, CECCARELLI

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13/7/1988, e di essere, quindi, comproprietari, insieme agli altri
condomini, di una lista di terreno, quale risulta censita al
catasto alla partita 11909, foglio 227, n. 1002 (già 1002/a), di
are 1,29, confinante con Cooperativa Edilcasa, Sannipoli,

predetta lista di terreno è stata fatta oggetto, da alcuni anni, di
occupazione da parte dei convenuti confinanti, che la detengono
senza alcun titolo, nonostante le richieste di restituzione,
installandovi, anzi, tubazioni di conduzione dell’acqua e del
metano, e, per altro verso, che gli stessi convenuti confinanti
hanno piantato, sulla loro proprietà, alcuni alberi, anche di alto
fusto, a distanza inferiore rispetto a quella legale dal confine del
terreno in questione, chiedendo, quindi, al tribunale di:
1. ordinare ai convenuti la restituzione in favore degli attori
della lista di terreno in Gubbio, censita al catasto alla
partita 11909, foglio 227, n. 1002 (già 1002/a), di are
1,29;
2. dichiarare che la lista di terreno in questione è libera da
servitù e diritti in favore dei convenuti, ordinando agli
stessi

la

rimozione

delle

tubazioni

installate

in

corrispondenza della stessa ed autorizzando in difetto gli
attori a provvedervi a spese dei convenuti stessi;
3. ordinare ai convenuti di estirpare gli alberi esistenti sulla
loro proprietà a distanza inferiore rispetto a quella legale
dal confine della predetta lista di terreno, della quale gli
attori sono comproprietari, nonché dal confine del terreno
di proprietà esclusiva degli attori stessi;
4. condannare i convenuti al risarcimento dei danni.
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

Bambini, salvo altri, hanno dedotto, per un verso, che la

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Vitaliano Bambini e Francesca Bambini, costituendosi in
giudizio, hanno eccepito che:
i fabbricati comprendenti i terreni in questione sono stati
costruiti, tra il 1974 ed il 1976, da due diverse società

“Edilcasa” (quella dei convenuti);
la coop. “Il Rifugio”, che ha costruito per prima, ha
realizzato il suo edificio a distanza non regolamentare dal
confine del lotto sul quale insisteva, costringendo, di
conseguenza, la coop. “Edilcasa” ad arretrare il suo fabbricato
di 2,50 metri all’interno del proprio lotto;
le due società hanno, quindi, sottoscritto, in data
27/8/1976, un’apposita scrittura privata con la quale le stesse
hanno dichiarato espressamente “di approvare reciprocamente
quanto sopra” e di essere “pienamente soddisfatte”;
i convenuti hanno sempre goduto ed utilizzato il terreno in
questione;
le pretese degli attori erano, dunque, riconducibili alla
violazione degli accordi a suo tempo conseguiti.
In forza di tali rilievi, i convenuti hanno chiesto il rigetto
delle domande proposte dagli attori e domandato, in via
riconvenzionale, che il loro buon diritto conseguente alla
scrittura predetta fosse riconosciuto e, di conseguenza, che gli
attori fossero dichiarati tenuti a trasferire gratuitamente, in loro
favore, la proprietà della striscia di terreno in questione. In via I /
subordinata, i convenuti hanno chiesto che il tribunale
dichiarasse che la porzione di fabbricato di civile abitazione, sita
a Gubbio, Largo Donizetti 8, di proprietà degli attori, risulta
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

cooperative edilizie, e cioè “Il Rifugio” (quella degli attori) e

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edificata in violazione delle norme sulle distanze del codice
civile (art. 873 c.c.) e del Piano Regolatore Generale del
Comune di Gubbio, condannando gli attori al risarcimento dei
danni subiti dai convenuti per effetto delle suindicate violazioni.

tribunale di condannare gli attori all’abbattimento della parte
del fabbricato di loro proprietà, sito a Gubbio, Largo Donizetti 8,
fino al rispetto delle distanze, dal confine del proprio lotto,
previste dalle norme edilizie al tempo in vigore.
Gli attori hanno, quindi, provveduto a chiamare in causa
Timoleonte Sannipoli, loro dante causa, nei confronti del quale
hanno chiesto di essere garantiti da ogni conseguenza negativa
che avrebbe potuto loro derivare in ipotesi di accoglimento delle
domande riconvenzionali proposte dai convenuti, e,
precisamente: in caso di accoglimento della domanda di
demolizione, dichiarare risolto il contratto di compravendita
stipulato con Timoleonte Sannipoli e condannare quest’ultimo a
rimborsare agli attori il prezzo degli immobili nonché al
risarcimento di tutti i danni subiti; in caso di accoglimento della
domanda di risarcimento del danno proposta dai convenuti,
dichiarare Timoleonte Sannipoli tenuto a rimborsare gli attori di
quanto sarebbe stato posto a loro carico.
Timoleonte Sannipoli, costituendosi in giudizio, ha eccepito
la prescrizione della domanda riconvenzionale spiegata dai
convenuti, la carenza di legittimazione attiva in capo all’attore e
dei convenuti in ordine alla domanda principale e a quella
riconvenzionale rispettivamente proposta, e l’infondatezza della
domanda di garanzia e manleva proposta nei propri confronti.
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

In via ulteriormente subordinata, i convenuti hanno chiesto al

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Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutti i condòmini assegnatari dei vari appartamenti, rimasti,
peraltro, contumaci, il tribunale di Perugia, con sentenza del
12/2/2008, ha dichiarato gli attori proprietari pro quota della

stessi hanno proposto e la domanda riconvenzionale.
Il tribunale ha ritenuto che: gli attori hanno adempiuto
all’onere della prova loro incombente, producendo in giudizio
l’atto pubblico con il quale, in data 13/7/1988, a rogito del
notaio Marchetti, hanno acquistato la proprietà pro quota della
lista di terreno in contestazione; il consulente tecnico d’ufficio
ha dato atto che la striscia di terreno occupata dai convenuti è
di proprietà degli attori e degli altro condòmini dell’edificio
realizzato dalla coop. “il Rifugio”; i convenuti, dal loro canto,
non hanno mai contestato la circostanza dell’altrui proprietà,
invocando a giustificazione il contenuto della scrittura privata
intercorsa tra le società cooperative “Il Rifugio” e “Edilcasa” in
data 27/8/1976, con la quale le stesse, preso atto che vi era
stata una invasione da parte della prima su terreno da
accorpare al lotto della seconda per cui quest’ultima aveva
dovuto arretrare il proprio corpo di fabbrica di m. 2,50 verso la
sua proprietà, avevano reciprocamente approvato l’operato;
tale scrittura, però, al di là della rinuncia alle reciproche pretese
in ordine alla ubicazione degli edifici, non contiene alcuna
pattuizione diretta a trasferire la proprietà della porzione di
terreno; essa, inoltre, redatta “inter alios”, non è stata né
registrata né trascritta, ed è, quindi, inopponibile agli attori.
Il tribunale, quindi, ha accertato che gli attori, avendo
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

striscia di terreno, rigettando tutte le altre domande che gli

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acquistato quanto a suo tempo è stato a loro attribuito, con
l’atto pubblico del 13/7/1988, dal dante causa, e cioè la
comproprietà sulla striscia di terreno in contestazione e che
hanno il diritto di rientrare nel possesso della stessa.

volta ad ottenere la rimozione delle tubature e l’estirpazione dei
due alberi piantati a distanza inferiore rispetto a quella legale,
rilevando che la scrittura privata intercorsa tra le società, pur
non essendo opponibile agli attori, contiene pur sempre la
rinuncia alle reciproche pretese conseguenti alla situazione di
irregolarità dovuta alla posizione dei due edifici, sicché, ferma
restando la proprietà della striscia in capo ai condomini
dell’edificio E1, l’accorpamento della striscia al lotto della coop.
Edilcasa induce a ritenere che la sistemazione delle tubature ed
il posizionamento degli alberi possono considerarsi attuati per
effetto ed in esecuzione degli accordi intercorsi con le due
società, dando luogo alla costituzione, per facta concludentia, di
un’apposita servitù.
Ascenzio Stazi e Patrizia Alunno hanno, quindi, proposto
appello avverso la sentenza del tribunale, sul rilievo, da un lato,
che il tribunale aveva accolto una domanda da loro mai
proposta, non essendo mai stata in contestazione tra le parti la
comproprietà della striscia di terreno in capo agli attori, e,
dall’altro lato, che il tribunale, pur riconoscendo il diritto degli
appellanti di rientrare in possesso della striscia di terreno, non
aveva pronunciato sulla domanda di restituzione della stessa,
che gli attori avevano, invece, proposto, così come aveva
omesso di provvedere sulla richiesta degli attori di estirpazione
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

Il tribunale ha, invece, rigettato la domanda degli attori

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degli alberi piantati dai convenuti a distanza non regolamentare
dalla comproprietà degli attori. Gli attori, inoltre, hanno
lamentato la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui
aveva rigettato la domanda di

negatoria servitutis

e

dichiarando il loro pieno diritto di rientrarne nel pieno ed
esclusivo possesso, con libertà da ogni peso e vincolo. Quanto,
infine, alla costituzione di una servitù per facta concludentia, gli
appellanti hanno denunciato l’erroneità della sentenza
denunciandone l’ultrapetizione e rilevando la mancanza dei
requisiti necessari per la costituzione di una servitù e la
contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui il tribunale,
dopo aver affermato che la scrittura del 27/8/1976 non è a loro
opponibile, l’ha considerata comunque opponibile nei loro
confronti, insistendo, infine, per il risarcimento dei danni.
Gli appellati Vitaliano Bambini e Francesca Bambini, dal loro
canto, hanno resistito all’appello e proposto appello incidentale
(oltre che appello principale in un autonomo giudizio, del quale
hanno chiesto la riunione), rilevando, tra l’altro, che il tribunale
non aveva provveduto ad accogliere la domanda subordinata di
abbattimento di una parte del fabbricato degli attori per il
mancato rispetto delle distanze di legge, né aveva provveduto
alla loro condanna al risarcimenti dei danni, ed hanno, quindi,
chiesto: in via principale, che la corte d’appello, previo
riconoscimento della rilevanza e validità della scrittura privata
del 27/8/1976 e delle relative pattuizioni, dichiari che Ascenzio
Stazi e Patrizia Alunno, nella loro qualità di aventi causa dalla
cooperativa “Il Rifugio”, sono tenuti a trasferire gratuitamente
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

riconosciuto la comproprietà degli attori sulla lista di terreno,

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in loro favore la proprietà della striscia di terreno per cui è
causa; in via subordinata, che la corte d’appello accerti e
dichiari che la porzione di fabbricato di proprietà di Ascenzio
Stazi e Patrizia Alunno risulta edificata in violazione alle norme

e condanni, di conseguenza, gli attori al risarcimento dei danni
da loro subìti per effetto delle indicate violazioni ed
all’abbattimento di una parte del fabbricato di loro proprietà fino
al rispetto delle distanze, dal confine del proprio lotto, previste
dalle norme edilizie al tempo in vigore; hanno chiesto che la
corte, in ogni caso, rigetti l’appello proposto da Ascenzio Stazi e
Patrizia Alunno.
Ascenzio Stazi e Patrizia Alunno, peraltro, costituendosi nel
giudizio conseguente all’appello principale proposto da Vitaliano
Bambini e Francesca Bambini, hanno, tra l’altro, proposto
appello incidentale condizionato all’accoglimento di tale appello
principale, nei confronti di Elisabetta Elena Sannipoli e Cristina
Giovanna Sannipoli, quali eredi di Timoleonte Sannipoli,
chiamato in causa, riproponendo nei loro confronti tutte le
eccezioni, difese e conclusioni rassegnate in primo grado,
compresa la domanda di garanzia per evizione.
Le appellate Cristina Giovanna Teresa Sannipoli ed
Elisabetta Elena Sannipoli, quali eredi di Timoleonte Sannipoli,
hanno, a loro volta, chiesto che la corte d’appello rigetti
l’appello proposto da Ascenzio Stazi e Patrizia Alunno e
confermi, per l’effetto, la sentenza impugnata, deducendo, tra
l’altro, il passaggio in giudicato del capo sentenza appellata
relativo alla domanda di garanzia avanzata in primo grado dagli
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

sulle distanze del codice civile e del PRG del Comune di Gubbio

lo

attori nei loro confronti.
La corte d’appello di Perugia, con sentenza del 24/5/2011,
in riforma della sentenza impugnata, ha:
1. dichiarato che la lista di terreno in Gubbio, censita al

1002/a), di are 1,29, è libera di servitù e diritti in favore
dei convenuti Vitaliano Bambini e Francesca Bambini;
2. ordinato a detti convenuti la rimozione delle tubazioni
installate in corrispondenza della stessa e l’estirpazione
degli alberi esistenti sulla proprietà dei convenuti a
distanza inferiore a quella legale dal confine della lista,
autorizzando gli appellanti a provvedere a dette rimozioni
a spese dei convenuti;
3. condannato Vitaliano Bambini e Francesca Bambini a
restituire agli appellanti la lista di terreno ed a risarcire i
danni in favore degli stessi, liquidandoli in via equitativa
in C. 2.000,00, oltre interessi;
4. dichiarato che la porzione di civile abitazione degli
appellanti risulta edificata in violazione delle norme sulle
distanze del PRG di Gubbio e condannato gli appellanti al
relativo abbattimento sino al rispetto delle distanze dal
confine del terreno di proprietà degli appellati ed al
risarcimento dei danni in favore di questi ultimi,
liquidandoli in via equitativa in C 3.000,00, oltre interessi.
La corte, in particolare, sul rilievo che la scrittura privata del
27/8/1976, intercorsa tra la coop. “Il Rifugio” e la coop.
“Edilcasa”, non è opponibile agli appellanti, non risultando
essere mai stata trascritta, e che, nel contratto di acquisto del
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catasto alla partita 11909, foglio 227, n. 1002 (già

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1988, il venditore, Sannipoli Timoleonte, ha dichiarato di
vendere la lista di terreno in questione senza fare alcun cenno
alla servitù, ha ritenuto che gli appellanti hanno il diritto al
possesso della lista di terreno in questione, alla rimozione delle

all’estirpazione degli alberi esistenti sulla proprietà dei
convenuti a distanza inferiore a quella legale dal confine della
lista nonché al risarcimento dei danni subìti, da liquidare, in
difetto di prova relativa alla loro entità, in via equitativa.
La corte d’appello, poi, rilevando che non esiste alcuna
pattuizione diretta al trasferimento della proprietà del terreno in
questione in favore di Vitaliano Bambini e di Francesca Bambini,
ha rigettato la domanda riconvenzionale, proposta dagli stessi,
di trasferimento gratuito della striscia di terreno in questione.
La corte, inoltre, alla luce degli accertamenti svolti dal
consulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto che l’edificio degli
appellanti si trovi ad una distanza dal confine inferiore rispetto
al limite di cinque metri stabilita dal Regolamento Edilizio del
Comune (di Terni), con la conseguente necessità che le
costruzioni degli appellanti siano arretrate sino al rispetto delle
distanze, e che, quale conseguenza della mancata osservanza
delle distanze, fosse fondata la domanda di risarcimento dei
danni proposta dagli appellati, liquidandoli, in difetto di prova
dell’entità del danno, in via equitativa.
La corte d’appello, infine, ha ritenuto che nessuna domanda
risulta essere stato proposta dagli appellanti nei confronti di
Cristina Giovanna Teresa Sannipoli ed Elisabetta Elena
Sannipoli, quali eredi del terzo chiamato in causa Timoleonte
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

tubazioni installate in corrispondenza della stessa,

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Sannipoli.
Ascenzio Stazi e Patrizia Alunno, con ricorso spedito per
notifica il 6/7/2012 e depositato il 19/7/2012, hanno proposto,
per due motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte

Hanno resistito, con controricorso spedito per la notifica in
data 29/9/2012 e depositato in data 17/10/2012, Vitaliano
Bambini e Francesca Bambini, proponendo, per un motivo,
ricorso incidentale nei confronti della sentenza impugnata.
I controricorrenti e ricorrenti incidentali, in data
18/11/2016, hanno depositato memoria illustrativa ai sensi
dell’art. 378 c.p.c..
La Corte di cassazione, all’esito dell’udienza del 24/11/2016,
con ordinanza interlocutoria del 5/1/2017, ha disposto la
rinotificazione del ricorso a Lucia Clara Uccellini, Marco Panfili,
Clara Barlozzetti (Barzoletti) ed a Marco Cancellotti nonché la
rinotificazione del controricorso e ricorso incidentale a Lucia
Clara Uccellini, Marco Panfili, Maurizio Cipolletta e Carmela
Napoli, assegnando il termine di novanta giorni dalla relativa
comunicazione.
I controricorrenti e ricorrenti incidentali, in data 21/4/2017,
hanno depositato l’atto di rinnovazione della notifica del
controricorso e del ricorso incidentale a Lucia Clara Uccellini,
Marco Panfili, Maurizio Cipolletta e Carmela Napoli, eseguita con
atto spedito il 6/4/2017 e consegnato tra 1’11/4/2017 ed il
13/4/2017.
I ricorrenti, in data 2/5/2017, hanno depositato l’atto di
rinnovazione della notifica del ricorso a Lucia Clara Uccellini,
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

d’appello, non notificata.

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Marco Panfili, Clara Barlozzetti (Barzoletti) ed a Marco
Cancellotti, eseguita con atto spedito il 30/3/2017 e ricevuto tra
il 3/4/2017 ed il 10/4/2017.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

il primo motivo, i ricorrenti, denunciando la

“violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2702 c.c.”, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., la “violazione e/o la falsa applicazione
delle norme in materia di valutazione della prova”

e la

“manifesta contraddizione in relazione ad un fatto controverso e
decisivo per il giudizio”, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.,
hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la
corte d’appello, accertata la mancata osservanza delle distanze
dal confine, ha ordinato agli appellanti, in accoglimento della
domanda degli appellati, l’abbattimento della parte di fabbricato
di loro proprietà fino al rispetto delle distanze, omettendo, in tal
modo, di considerare che le due società cooperative edilizie, e
cioè “Il Rifugio” (della quale faceva parte ed era socio
Timoleonte Sannipoli, dante causa degli attori) e la “Edilcasa”
(della quale facevano parte ed erano soci i Bambini), che hanno
dapprima realizzato e poi assegnato al Sannipoli ed ai convenuti
i rispettivi fabbricati, hanno sottoscritto, in data 27/8/1976,
un’apposita scrittura privata con la quale, dopo aver preso atto
che la coop. “Il Rifugio” aveva invaso un terreno da accorpare al
lotto della coop. “Edilcasa”, costringendo quest’ultima a
retrocedere di un 2,5 ml., hanno dichiarato di approvare
reciprocamente quanto sopra e di essere pienamente
soddisfatte, risolvendo, in via transattiva, le questioni relative
alla mancata osservanza delle distanze di legge, con rinuncia
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

1.Con

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espressa ad agire per il rispetto delle predette distanze, con
effetto verso i convenuti ed il Sannipoli, quali soci delle società
ed assegnatari dei relativi edifici, e, come tali, vincolati a
quanto stabilito dai legali rappresentanti delle cooperative

stati soci né dell’una né dell’altra cooperativa. La corte,
pertanto, hanno concluso i ricorrenti, non ha valutato che i
convenuti, producendo in giudizio la scrittura predetta, la quale
pertanto costituisce piena prova contro di essi, hanno dichiarato
espressamente di volersene avvalere e di aver fatto propria ed
accettato la rinuncia ad avvalersi del rispetto delle distanze che
la scrittura contiene.
2.11 motivo è infondato. I motivi del ricorso per cassazione
devono, com’è noto, investire questioni che abbiano formato
oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado,
come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti
(Cass. n. 16742/2005). Nel caso in esame, l’atto d’appello – per
come (incontestatamente) ricostruito nella sentenza della corte
territoriale (e nello stesso ricorso per cassazione) – ha investito
la scrittura privata del 27/8/1976 esclusivamente sotto i profilo
della sua inefficacia nei confronti degli attori, quali terzi rispetto
alla stessa, ma non anche – come giustamente eccepito dai
controricorrenti – per la sua efficacia, quale che ne fosse la
possibile origine (produzione in giudizio, qualità di socio, in capo
ai Bambini, della cooperativa che l’ha stipulata), nei confronti
dei convenuti, e per il conseguente vincolo, nei confronti degli
stessi, della rinuncia, ivi contenuta, alle azioni volte al rispetto
delle norme in materia di distanze relativamente agli edifici
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

medesime, ma non verso gli attori, che sono terzi e non sono

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realizzati dalle società contraenti.
3.Con il secondo motivo, i ricorrenti principali, lamentando
la “violazione dell’art. 112 c.p.c.”, in relazione all’art. 360, n. 3
e n. 4, c.p.c., e l'”omesso esame (e conseguente omissione di

dagli attori nei confronti dei chiamati in causa e loro danti causa
Sannipoli Cristina Giovanna Teresa e Sannipoli Elisabetta
Elena”, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in
cui ha ritenuto che gli appellanti non avessero proposto alcuna
domanda nei confronti di queste ultime, omettendo, in tal
modo, di considerare che, al contrario, gli appellanti, nella
comparsa con la quale si sono costituiti nel giudizio di appello
introdotto dai Bambini, rubricato presso la Corte d’Appello di
Perugia con il n. di RG 140/2009, poi (incontestatamente)
riunito, all’udienza del 18/11/2009, a quello contrassegnato con
il n. di RG 90/2009, introdotto dai ricorrenti, hanno proposto
appello incidentale condizionato e riproposto espressamente la
domanda di garanzia spiegata nei confronti dei chiamati in
causa, chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda
riconvenzionale spiegata dagli appellanti (Bambini), la corte
condannasse Sannipoli Cristina Giovanna Teresa e Sannipoli
Elisabetta Elena a garantire e nnanlevare gli Stazi-Alunno da
ogni conseguenza dannosa dovesse loro derivare, e,
precisamente, che: in caso di accoglimento della domanda di
demolizione, dichiarasse risolto il contratto di compravendita
stipulato il 13/7/1988 con Timoleonte Sannipoli e condannasse
le eredi di quest’ultimo a rimborsarli del prezzo d’acquisto, oltre
i danni; in caso di accoglimento della domanda di risarcimento
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

pronuncia e di motivazione) sulla domanda di garanzia proposte

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del danno, dichiarasse Sannipoli Cristina Giovanna Teresa e
Sannipoli Elisabetta Elena tenute a rimborsarli di quanto fosse
posto a loro carico.
4.11 motivo è fondato. Gli atti del giudizio di merito – che la

error in procedendo – dimostrano, infatti, che Ascenzio Stazi e
Patrizia Alunno, con la comparsa depositata in data 25/9/2009,
si sono costituiti nel giudizio n. 140/2009 di RG, conseguito
all’appello proposto da Vitaliano Bambini e Francesca Bambini
con citazione notificata in data 6/4/2009 (poi riunito, all’udienza
del 18/11/2009, a quello segnato con il n. di RG 90/2009,
introdotto dai ricorrenti con atto di appello notificato il 3 e
9/3/2009), ed hanno dichiaratamente proposto appello
incidentale condizionato con il quale, nell’ipotesi di accoglimento
della domanda riconvenzionale spiegata dagli appellanti, hanno
chiesto di “condannare i chiamati in causa Sannipoli Cristina
Giovanna Teresa e Sannipoli Elisabetta Elena a garantire e
manlevare i comparenti Stazi-Alunno, da ogni conseguenza
dannosa dovesse loro derivare, e, precisamente: in ipotesi di
accoglimento della domanda di demolizione, dichiarare risolto il
contratto di compravendita stipulato in data 13/7/1988 con
Timoleonte Sannipoli e condannare le Sig.re Sannipoli Elisabetta
Elena e Sannipoli Cristina Giovanna Teresa a rimborsare ai
Signori Stazi Ascenzio e Alunno Patrizia il prezzo degli immobili
acquistati, nonché a risarcire i danni subiti da liquidarsi anche in
via equitativa; in ipotesi di accoglimento della domanda di
risarcimento del danno, dichiarare Sannipoli Elisabetta Elena e
()e ai
Sannipoli Cristina Giovanna Teresa tenuta a rim_borsa
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

Corte ha direttamente esaminato, a fronte della denuncia di un

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comparenti quanto fosse posto a loro carico”.

La corte

d’appello, quindi, avendo accolto tanto la domanda di
demolizione, quanto la domanda di risarcimento dei danni
proposte da Vitaliano Bambini e Francesca Bambini, avrebbe

cui, in difetto, ha violato la norma prevista dall’art. 112 c.p.c..
Del resto,
5.Con un unico ed articolato motivo, i ricorrenti incidentali,
lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. e 2932 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,
nonché la contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.
360, n. 5, c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella
parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda degli
appellati, dichiarando che la rata di terreno in questione è di
proprietà dei ricorrenti ed è libera di servitù e diritti in favore
dei Bambini, con le conseguenti statuizioni in ordine alla
restituzione della stessa ed al risarcimento del danno,
trascurando, in tal modo, di considerare che la semplice lettura
degli atti di causa e delle risultanze dell’istruttoria di primo
grado, come la consulenza tecnica di ufficio e le prove orali
raccolte, consente di affermare che gli attori, al momento
dell’acquisto dal Sannipoli, erano perfettamente consapevoli del
contenuto della scrittura privata del 27/8/1976, tant’è che non
solo non hanno reclamato nulla per ben cinque anni in relazione
alla posizione del muro al confine ma hanno anche acconsentito
al compimento di lavori strumentali al passaggio delle tubazioni
ed alla installazione di piante da parte dei conven_uti t_g_cii_i oltre,
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

dovuto pronunciarsi sulla domanda di garanzia proposta, per

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che l’intento delle società cooperative firmatarie delle predetta
scrittura privata fosse quello di accorpare la striscia di terra in
questione al lotto di terreno della coop. “Edilcasa”, onde
compensare la stessa del pregiudizio arrecato con la errata

fronte di tali fatti, la corte avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi
dell’art. 2932 c.c., il diritto dei Bambini al trasferimento
gratuito, in esecuzione degli obblighi scaturiti con la scrittura,
della proprietà sulla rata di terreno per cui è causa, della quale,
in forza della predetta pattuizione, hanno sempre goduto
pacificamente.
6.11 motivo è infondato. I ricorrenti incidentali, infatti,
mostrano di non aver colto, in parte qua, la ratio decidendi della
sentenza impugnata: la corte d’appello, infatti, ha accolto la
domanda proposta dagli attori e rigettato la domanda
riconvenzionale proposta in via principale dai convenuti non già
negando che gli attori avessero avuto conoscenza, al momento
dell’acquisto, della scrittura privata in questione, ma, al
contrario, rilevando, da un lato, che la scrittura privata del
27/8/1976, intercorsa tra la coop. “Il Rifugio” e la coop.
“Edilcasa”, non fosse opponibile agli attori, in mancanza di
trascrizione, e che, nel contratto di acquisto del 1988, la lista di
terreno in questione era stata venduta senza alcun cenno alla
servitù in favore dei convenuti, e, dall’altro lato, che non
esisteva alcuna pattuizione diretta al trasferimento della
proprietà del terreno in questione in favore di questi ultimi.
Del resto, premesso che la sentenza impugnata è stata
depositata prima dell’11/9/2012 e che trova,) e,
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

realizzazione del fabbricato della coop. “Il Rifugio”, sicché, a

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applicazione l’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo in vigore
precedentemente alle modifiche apportate dall’art. 54 del d.l. n.
83 del 2012, convertito con modificazioni con la I. n. 134 del
2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con
“per omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio”,

rileva la Corte che, ove nel ricorso per

cassazione venga prospettato un vizio di motivazione della
sentenza, il ricorrente, il quale denunzi l’insufficiente
spiegazione logica relativa all’apprezzamento dei fatti della
controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una
spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una
logica alternativa – pur se essa sia supportata dalla possibilità o
dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale essendo, invece, necessario che tale spiegazione logica
alternativa appaia come l’unica possibile (Cass. n. 25927/2015,
in motiv.). Il riferimento al “fatto controverso e decisivo per il
giudizio”

implica, invero, che il fatto riguardo al quale la

motivazione sulla ricostruzione della

quaestio facti doveva

essere contraddittoria, insufficiente od omessa, fosse stato
oggetto di una valutazione tale da parte del giudice del merito
da essere affetta da contraddittorietà, insufficienza o mancata
considerazione, non già nel senso dell’evidenza della mera
possibilità della contraddizione o della mera possibilità
dell’insufficiente considerazione o della mera possibilità di rilievo
del fatto omesso, in modo tale da rendere soltanto possibile in
via alternativa una motivazione diversa da quella resa dal
giudice di merito sul fatto controverso, bensì nel senso che la
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

ricorso per cassazione

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contraddizione,

l’insufficienza

o

l’omissione

dovesse

determinare la logica insostenibilità della motivazione resa da
quel giudice (Cass. n. 17037/2015; in senso conf., Cass. n.
11892/2016, in nnotiv., secondo la quale, “l’esegesi del n. 5

della riforma del 2006, palesava che la deduzione del cattivo
esercizio del potere di prudente apprezzamento di cui all’art.
116 c.p.c. e, dunque, della valutazione della prova, era
deducibile solo evidenziando che detto esercizio fosse avvenuto
con la conseguenza di determinare un esito del giudizio inteso
alla ricostruzione del fatto probatorio del tutto insostenibile sul
piano logico e non invece tale da suggerire solo la possibilità di
un esito alternativo”). Nel caso in esame, invece, i ricorrenti
incidentali si sono limitati ad affermare che le prove raccolte in
giudizio avrebbero indotto a ritenere che gli attori erano stati,
sin dal momento dell’acquisto, consapevoli della scrittura
privata del 27/8/1976, omettendo, tuttavia, non solo di
riprodurre, nel controricorso, le risultanze probatorie (ivi
comprese quelle emergenti dalla scrittura privata in questione)
che, a loro dire, avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a
tale convincimento, ma anche di spigare per quali ragioni tale
convincimento sarebbe stato, alla luce delle stesse risultanze,
l’unico possibile.
La valutazione degli elementi istruttori costituisce, del
resto, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento
discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine
alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in
cassazione (Cass. n. 11176/2017, in motiv.), così come
Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

tanto nella versione della riforma del 1950, quanto in quella

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l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia

9253/2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso
nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che
non abbiano natura di prova legale), il giudice civile, infatti,
ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori
acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad
essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri
mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e
coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito,
agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176/2017). Ed è noto che
non è compito di questa Corte quello di condividere o non
condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione
impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli
elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di
sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella
compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267/2008), dovendo,
invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle
ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento
probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del
provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del
ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176/2017, in motiv.):
come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.
7.11

ricorso

principale

dev’essere,

Ric. 2012 n. 16999, Sez. 2, UP del 19 ottobre 2017

quindi,

accolto

dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n.

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limitatamente al secondo motivo. Il ricorso incidentale
d’essere, invece, rigettato.
8. La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto,
dev’essere, per l’effetto, cassata, con rinvio alla corte d’appello

liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione così provvede: accoglie il ricorso
principale, relativamente al secondo motivo; rigetta il ricorso
incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza
impugnata, con rinvio alla corte d’appello di Perugia che, in
diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Seconda Civile, il 19 ottobre 2017.
Il Consigliere est.
dr. Giuseppe Don giacomo

Il Presidente
dr.,ssa Lina Matera

ru r onano Giudizio*,
ria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLA

di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche alla

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